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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3545/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice monocratico, emette e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies,
3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3545/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa per delega apposta in calce all'atto di citazione C.F._1 dall'Avv. Fabio Fedeli del foro di Perugia - PEC: fax Email_1
075.5056278 - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia Via G. Tilli n. 54.
- attrice
nei confronti di:
, C.F. in persona del suo Amministratore e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
– convenuto pagina 1 di 5 Conclusioni per la parte attrice: “... 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 17.3.2023 vista la palese mancanza di trasparenza nella gestione del denaro condominiale, vista la carenza nei documenti consegnati alle parti prima dell'assemblea, e tutti gli ulteriori errori specificati nel corpo dell'atto, con ogni conseguenza di legge ed ordinare di ripresentare il bilancio nel rispetto delle regole vigenti.”.
Conclusioni per la parte convenuta: “... NEL MERITO: respingere l'impugnazione della delibera in data 17/03/2023, perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e di compensi professionali.”.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare ex art 1137 c.c..
Fatto.
ha impugnato la delibera adottata il 17.3.2023 dal Controparte_1 [...]
, con la quale era stata approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2022, Controparte_2
l'approvazione del bilancio preventivo 2023 e la nomina dell'amministratore.
Deduceva l'attrice:
1) la mancanza dei documenti necessari alla approvazione del bilancio;
2) la mancata comunicazione ai condomini dei requisiti necessari per poter amministrare un condominio;
3) la richiesta avanzata dall'amministratore di somme non dovute per adempimenti fiscali;
4) l'erroneità dei dati di bilancio;
5) l'erroneo conteggio delle quote dovute dalla condomina CP_1
6) l'errato pagamento della parcella del legale del condominio;
7) l'erroneità dell'addebito delle spese relative alla lite addossate ad una condomina dissenziente.
Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva in via preliminare, la tardività CP_2 dell'impugnazione,
Con la riservata ordinanza del 24/01/2024 questo giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, la rinviava per la discussione previa concessione di un termine per note.
pagina 2 di 5 Successivamente, la causa veniva rinviata per trattative e di seguito ulteriormente rinviata all'udienza del 28 luglio 2025 e viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., 3° comma, c.p.c., come di seguito.
Diritto.
Come già anticipato con la riservata ordinanza del 24/01/2024, il convenuto ha CP_2 eccepito la tardività dell'impugnazione avversaria, in quanto la mediazione era stata avviata dopo la scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c., stante il tenore della nuova formulazione del secondo comma dell'art. art. 8, del Decreto legislativo n. 28 del
4/03/2010, come modificato dal D.L.gs. 10 ottobre 2022 n. 149.
L'eccezione è fondata.
La precedente disciplina di cui all'art. 5, comma 6 ed il novellato art. 8, comma 2, del
Decreto legislativo n. 28/2010, quanto agli effetti della decadenza, differiscono significativamente tra loro, sia con riferimento al momento in cui la domanda di mediazione inizia a produrre effetti sulla decadenza, che con riferimento agli effetti che il procedimento di mediazione produce sulla decadenza stessa.
Il convenuto ritiene in proposito che la decadenza non sia impedita dal mero CP_2 deposito della domanda di mediazione, ma solamente dalla comunicazione della stessa, che deve perfezionarsi entro il termine di cui all'art. 1137 c.c., tant'è che la parte interessata può notificare all'altra parte la domanda di mediazione al fine di evitare che la notifica dell'Organismo di Mediazione possa risultare tardiva e dunque, essendo la delibera approvata nella seduta del 17/03/2023, presente l'attrice, il termine di decadenza sarebbe inutilmente spirato il 17/04/2023, mentre la comunicazione dell'Organismo di mediazione è pervenuta all'Amministratore del condominio solo il successivo 20 aprile, allorché era già scaduto il termine previsto dall'art. 1137 c.c..
pagina 3 di 5 Quanto precede anche tenendo conto che le diverse formulazioni delle norme richiamate disponevano quanto all'art. 5, comma 6 del Decreto legislativo n. 28/2010 ante-riforma: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza ….”, mentre l'art. 8, comma 2, post-riforma dispone attualmente: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1...”.
Inoltre, va ricordato che già nella previgente disciplina la prevalente giurisprudenza era orientata ad avvalorare la tesi della natura recettizia della domanda di mediazione, tesi oltretutto confermata dalla S.C. per la quale: “ …. Sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza.” Cassazione civile sez. II, sentenza n. 2273 del 28/01/2019.
Ed a maggior ragione nel nuovo regime post riforma, deve ritenersi che la domanda di mediazione, per poter produrre la sospensione del termine decadenza, deve essere portata a conoscenza del destinatario entro il termine previsto e non solamente depositata presso l'organo di mediazione, atteso che proprio il novellato art. 8, comma 2, dispone espressamente che per impedire la decadenza: “La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione …” salvo, in alternativa, procedere, nel termine previsto, direttamente alla notifica dell'atto di citazione.
Quanto precede nonostante l'organismo di mediazione, come deduce la parte attrice, abbia inviato, in data 12.4.2023, la convocazione al convenuto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno come peraltro emerge dalla copia della ricevuta della spedizione dalla quale si evince la data di consegna alle . CP_4
Ritenuto pertanto che l'eccezione proposta dalla parte convenuta debba ritenersi fondata, nonché assorbente di tutti gli altri motivi di impugnazione della delibera, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che vengono liquidate come di seguito ai sensi del D.M. 55/14 e s.m.i..
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice.
Pone a carico della parte attrice le spese che qui si liquidano in favore del convenuto condominio in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M.
55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 30 luglio 2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice monocratico, emette e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies,
3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 3545/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...] (C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa per delega apposta in calce all'atto di citazione C.F._1 dall'Avv. Fabio Fedeli del foro di Perugia - PEC: fax Email_1
075.5056278 - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia Via G. Tilli n. 54.
- attrice
nei confronti di:
, C.F. in persona del suo Amministratore e Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Riccardo Rossi ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio del difensore, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
– convenuto pagina 1 di 5 Conclusioni per la parte attrice: “... 2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 17.3.2023 vista la palese mancanza di trasparenza nella gestione del denaro condominiale, vista la carenza nei documenti consegnati alle parti prima dell'assemblea, e tutti gli ulteriori errori specificati nel corpo dell'atto, con ogni conseguenza di legge ed ordinare di ripresentare il bilancio nel rispetto delle regole vigenti.”.
Conclusioni per la parte convenuta: “... NEL MERITO: respingere l'impugnazione della delibera in data 17/03/2023, perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e di compensi professionali.”.
Oggetto: impugnazione delibera assembleare ex art 1137 c.c..
Fatto.
ha impugnato la delibera adottata il 17.3.2023 dal Controparte_1 [...]
, con la quale era stata approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2022, Controparte_2
l'approvazione del bilancio preventivo 2023 e la nomina dell'amministratore.
Deduceva l'attrice:
1) la mancanza dei documenti necessari alla approvazione del bilancio;
2) la mancata comunicazione ai condomini dei requisiti necessari per poter amministrare un condominio;
3) la richiesta avanzata dall'amministratore di somme non dovute per adempimenti fiscali;
4) l'erroneità dei dati di bilancio;
5) l'erroneo conteggio delle quote dovute dalla condomina CP_1
6) l'errato pagamento della parcella del legale del condominio;
7) l'erroneità dell'addebito delle spese relative alla lite addossate ad una condomina dissenziente.
Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva in via preliminare, la tardività CP_2 dell'impugnazione,
Con la riservata ordinanza del 24/01/2024 questo giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, la rinviava per la discussione previa concessione di un termine per note.
pagina 2 di 5 Successivamente, la causa veniva rinviata per trattative e di seguito ulteriormente rinviata all'udienza del 28 luglio 2025 e viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., 3° comma, c.p.c., come di seguito.
Diritto.
Come già anticipato con la riservata ordinanza del 24/01/2024, il convenuto ha CP_2 eccepito la tardività dell'impugnazione avversaria, in quanto la mediazione era stata avviata dopo la scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c., stante il tenore della nuova formulazione del secondo comma dell'art. art. 8, del Decreto legislativo n. 28 del
4/03/2010, come modificato dal D.L.gs. 10 ottobre 2022 n. 149.
L'eccezione è fondata.
La precedente disciplina di cui all'art. 5, comma 6 ed il novellato art. 8, comma 2, del
Decreto legislativo n. 28/2010, quanto agli effetti della decadenza, differiscono significativamente tra loro, sia con riferimento al momento in cui la domanda di mediazione inizia a produrre effetti sulla decadenza, che con riferimento agli effetti che il procedimento di mediazione produce sulla decadenza stessa.
Il convenuto ritiene in proposito che la decadenza non sia impedita dal mero CP_2 deposito della domanda di mediazione, ma solamente dalla comunicazione della stessa, che deve perfezionarsi entro il termine di cui all'art. 1137 c.c., tant'è che la parte interessata può notificare all'altra parte la domanda di mediazione al fine di evitare che la notifica dell'Organismo di Mediazione possa risultare tardiva e dunque, essendo la delibera approvata nella seduta del 17/03/2023, presente l'attrice, il termine di decadenza sarebbe inutilmente spirato il 17/04/2023, mentre la comunicazione dell'Organismo di mediazione è pervenuta all'Amministratore del condominio solo il successivo 20 aprile, allorché era già scaduto il termine previsto dall'art. 1137 c.c..
pagina 3 di 5 Quanto precede anche tenendo conto che le diverse formulazioni delle norme richiamate disponevano quanto all'art. 5, comma 6 del Decreto legislativo n. 28/2010 ante-riforma: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza ….”, mentre l'art. 8, comma 2, post-riforma dispone attualmente: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1...”.
Inoltre, va ricordato che già nella previgente disciplina la prevalente giurisprudenza era orientata ad avvalorare la tesi della natura recettizia della domanda di mediazione, tesi oltretutto confermata dalla S.C. per la quale: “ …. Sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza.” Cassazione civile sez. II, sentenza n. 2273 del 28/01/2019.
Ed a maggior ragione nel nuovo regime post riforma, deve ritenersi che la domanda di mediazione, per poter produrre la sospensione del termine decadenza, deve essere portata a conoscenza del destinatario entro il termine previsto e non solamente depositata presso l'organo di mediazione, atteso che proprio il novellato art. 8, comma 2, dispone espressamente che per impedire la decadenza: “La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione …” salvo, in alternativa, procedere, nel termine previsto, direttamente alla notifica dell'atto di citazione.
Quanto precede nonostante l'organismo di mediazione, come deduce la parte attrice, abbia inviato, in data 12.4.2023, la convocazione al convenuto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno come peraltro emerge dalla copia della ricevuta della spedizione dalla quale si evince la data di consegna alle . CP_4
Ritenuto pertanto che l'eccezione proposta dalla parte convenuta debba ritenersi fondata, nonché assorbente di tutti gli altri motivi di impugnazione della delibera, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che vengono liquidate come di seguito ai sensi del D.M. 55/14 e s.m.i..
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice.
Pone a carico della parte attrice le spese che qui si liquidano in favore del convenuto condominio in € 1.800,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M.
55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 30 luglio 2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Carlo GAMBUCCI
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