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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona della Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo pronunzia, ai sensi degli artt.
127 ter e 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in data 22.06.2023 al N° R.G.C.A. 7653/2023, promossa da:
, quale autore dell'illecito; Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2 [...]
quale coobbligato solidale, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_3
Francesco MALTINTI
-opponenti- contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
Metropolitano p.t., rappresentante legale ai sensi dell'art. 16 co. 1 dello Statuto dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca ZAMA e dall'Avv. Cristina
PELUSI dell'Avvocatura Metropolitana di Firenze in Via de' Ginori nr. 10, anche disgiuntamente tra loro
-opposta-
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione nr. 1359 del 12.05.2023
Conclusioni
Per gli opponenti: Piaccia al Tribunale di Firenze: 1) accertare che le attività occorrenti all'accertamento dell'omessa registrazione nel Registro Rifiuti della di formulari Controparte_3 di identificazione rifiuti emessi o ricevuti oltre 10 gg lavorativi, furono completate all'accesso del Nucleo
Operativo Ecologico di del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale presso la CP_1 [...] dell'8.5.2019; 2) dichiarare che alla notifica a e alla CP_3 Parte_4 Controparte_4 del “Verbale di Accertamento e contestazione di illecito amministrativo” effettuata dal Nucleo
Operativo Ecologico di del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale il 18.9.2019, il CP_1 termine di decadenza di 90 gg stabilito dall'art. 14 comma 2° della legge 689/1981 era spirato;
3) IN
TESI ANNULLARE l'Atto Dirigenziale nr. 1359/2023 emesso dalla Controparte_5 il 12.5.2023, notificato ai comparenti il 25.5.2023, dichiarando pertanto non dovuta da parte
[...] dei medesimi alcuna somma alla per l'O.I. medesima;
4) IN Controparte_5
SUBORDINE DETERMINARE il congruo importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Atto Dirigenziale nr. 1359/2023 della CMF nell'ambito edittale da euro 10.000 ad euro
30.000 previsto dall'art. 258 D.lgs.
3.4.2006 nr. 152 vigente;
Con vittoria delle spese di lite.
Per l'opposta: Voglia il Tribunale rigettare le domande e confermare il provvedimento impugnato;
con vittoria di spese di lite, senza applicazione di IVA e CPA (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravate di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'Avvocato dipendente dell'Ente in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai Pt_5 legali liberi professionisti, oltre IRAP.
Concisa Esposizione dei Fatti
In data 8 Maggio 2019, personale del NOE (Nucleo Operativo Ecologico di
) del Comando dei CC per la Tutela Ambientale si portava presso la sede CP_1 dell' nel Comune di Fucecchio, località Ponte a Controparte_6
Cappiano, in Viale Colombo nr. 204/206, ove, alla presenza del sig. e Parte_6 della sig.ra (preposta alla tenuta della contabilità e al disbrigo Parte_7 degli incombenti amministrativi), accertava l'incompleta tenuta dei Registri di Carico e
Scarico dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, prodotti dall'attività dell'impresa [costituiti da circa 300 kg di rifiuti non specificati altrimenti (residui di pelle anche conciata, carta e cartone CER 04.01.99), circa 900 kg di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze (CER 15.01.10), circa 830 kg di ferro e acciaio
(CER 17.04.05) circa 900 kg di liquido di concia contenente cromo (CER 04.01.04), circa kg 26.000 di rifiuti di cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli polveri di lucidature contenenti cromo (CER 04.01.08)].
Nell'occasione veniva redatto il solo Verbale di acquisizione in copia, ai sensi dell'art. 197 comma 4° del D.lgs. 152/2006, della numerosa documentazione prodotta dal Responsabile della sicurezza presso la sig. (tra i Controparte_3 CP_7 quali sia nr. 24 (7+17) di cui risultava l'annotazione nei Registri, che di ulteriori nr. CP_8
20 (13+7) sia compilati dal produttore che dal trasportatore CP_8 CP_3
“ , non registrati). Controparte_9
Da tali documenti, risultava che l'ultima operazione di carico e scarico (la nr. 202) era stata annotata alla data del 9.4.2019 e che l'attività non era stata mai interrotta;
a conferma, gli operatori apponevano manualmente a pag. 022 del Registro, subito dopo l'ultima registrazione il “Visto attività ispettiva Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di
– Fucecchio 8.5.2019 ore 10,10”. CP_1
2 In data 1.7.2019 veniva redatto il “Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo” – ritenuta la violazione di cui all'art. 190 comma 11 del D.lgs. nr. 152/2006
e quella dell'art. 258 comma 2° D.lgs. 152/2006; in data 18.9.2019, l'atto veniva notificato a mani di quale legale rappresentante della società Parte_4 CP_3
e a in proprio, quale autore dell'illecito; veniva irrogata la
[...] Parte_4 sanzione di euro 31.000 (prevista da euro 15.500 ad euro 93.000) purché ne venisse effettuato il pagamento entro 60 gg dalla notifica.
Avverso detto Verbale, in data 7.10.2019, venivano presentati scritti difensivi lamentando un'errata applicazione dell'art. 14 della legge nr. 689/1981 (essendo stato il verbale di accertamento notificato oltre il termine di 90 gg, decorrenti dall'8.5.2019, non reputando corretta la data a quo del 1.7.2019), con conseguente decadenza della P.A. dal potere di accertamento e di sanzione;
in subordine veniva chiesta la rideterminazione della sanzione nella misura minima di euro 15.500.
Seguivano le controdeduzioni del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale
e la Transizione Ecologica NOE (prot. 1/5-8/2019 del 9.11.2022) di rigetto delle dette osservazioni.
La di , pertanto, emetteva in data Controparte_1 CP_1
12.5.2023 l'Atto Dirigenziale nr. 1359, notificandolo il 25.5.2023, prevedente l'irrogazione della sanzione di euro 23.550,00, oltre euro 5,00 di spese.
Con ricorso ex art. 6 D.lgs. 150/2011 ed ex art. 22 legge nr. 689/1981, depositato in data 22.06.2023, e l'obbligata in solido Parte_4 Controparte_3 hanno proposto opposizione all'Atto Dirigenziale per i seguenti MOTIVI:
[...]
1---decadenza della P.A. dal potere sanzionatorio e di accertamento e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento essendosi concretata la violazione dell'art. 14 Legge nr. 689/1981; parte opponente ritiene che il termine di 90 gg avrebbe dovuto decorrere non dal 1.7.2019, data di redazione del Verbale di
Accertamento e di Contestazione, bensì dalla data di accesso degli operatori di polizia giudiziaria, ovvero dall'8.5.2019, prezzo l' in considerazione del fatto che non si CP_6 palesava alcuna necessità che gli operatori svolgessero attività ulteriore di accertamento dei fatti (ad esempio effettuazione di analisi chimiche o misurazioni) avendo acquisito tutto il materiale documentale in occasione dell'accesso;
2---errata determinazione dell'importo della sanzione, ritenendo che la somma di euro 23.500 (calcolata nella misura di 1,5 del minimo edittale) sia eccessiva, in quanto non si sarebbe tenuto conto della modifica apportata dall'art. 4 comma 1° del D.lgs. nr. 116 del 3.9.2020 (da ritenere atto con efficacia retroattiva) per la tenuta incompleta del registro rifiuti, anche pericolosi, per cui il minimo edittale da euro 15.500 è divenuto di euro 10.000, minimo da considerare sia per il modesto quantitativo di F.I.R. non registrati (5), per il modesto lasso temporale dello sfioramento del termine di 10 gg lavorativi per la registrazione tempestiva (3 gg), per l'assenza di precedenti di illeciti della in ambito ambientale. Controparte_3
Si è costituita tempestivamente la , Controparte_1 contestando quanto dedotto da parte opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 11.10.2023 sono stati ammessi tutti i capitoli di prova testimoniale formulati negli atti introduttivi dalle parti;
dopo alcuni rinvii determinati da impedimenti di questo giudice, si è proceduto all'assunzione delle prove all'udienza del
21.11.2024, ove sono stati sentiti il TE e i dipendenti della Tes_1 società, e Testimone_2 CP_7
All'esito, assegnato il termine per il deposito di note conclusive, è stata indicata l'udienza cartolare del 17.09.2025 per l'emissione della sentenza;
sono stati altresì depositate le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. relative alla detta udienza.
Motivi della decisione
In diritto
Mette conto osservare che i soggetti che esercitano attività professionale e producono rifiuti, pericolosi e non, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e di scarico, in cui devono indicare per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, per cui l'omessa annotazione dei dati nella tempistica richiesta ex lege (di cui al comma 3° art. 190 cit.) configura la condotta illecita di cui al combinato disposto degli artt. 190 e 258 del D.lgs. nr. 152/2006, poiché l'incompletezza richiesta dalla norma si ritiene integrata anche dalla sola tardività delle annotazioni presenti sul registro.
In fatto
Quali elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione si deve dare atto che alla data del sopralluogo (8.5.2019) le registrazioni erano ferme al 9.4.2019 e tale dato, peraltro non contestato da parte opponente sin dalla presentazione degli scritti difensivi, ha trovato conferma nella deposizione testimoniale del TE , quale Tes_1
lavorativi dalla produzione e dallo scarico.
4 partecipante all'accesso; questi ha anche riferito che la stessa impiegata amministrativa
UNICA addetta all'incombente delle registrazioni) non addusse Testimone_2 particolari ragioni che avessero impedito la tempestiva registrazione.
La stessa sig.ra ha confermato la circostanza (“il documento nr. 4 è Tes_2
l'ultima pagina del Registro di Carico e Scarico compilata da me;
dopo questa pagina ricordo che il
Registro era bianco, ovvero non compilato”), aggiungendo che non vi era stato alcun “blocco” dell'attività per ragioni esterne o straordinarie, e che a fronte di una notevole “mole di lavoro” per le rilevanti dimensioni aziendali (si tratta di azienda leader in Toscana) il ritardo nelle registrazioni era “consueto” e che, anche in caso di una sua assenza per malattia, non veniva sostituita da altro personale.
Infine, anche l'altro teste a ammesso la circostanza, riferendo che proprio CP_7 dopo l'accertamento dell'8.5.2019 da parte dei CC del NOE, l'azienda si è dotata di un gestionale per la registrazione dei CP_8
Sul primo motivo di opposizione
La data di accertamento della violazione non coincide necessariamente con la data in cui è avvenuta la violazione, né con quella in cui l'organo di controllo ne viene a conoscenza, poiché quest'ultima individua solo il momento in cui la violazione viene constatata nella sua materialità, come elemento di fatto, ma ciò non determina il suo
“accertamento”, che costituisce concetto e fatto più complesso facente parte di una
“fattispecie a formazione progressiva”, in quanto esso presuppone sì la sussistenza dell'elemento oggettivo (il fatto costituente violazione), ma pretende anche la presenza dell'elemento soggettivo dell'autore, la cui verifica presuppone l'accertamento anche di ulteriori circostanze, tra le quali potrebbero rilevare l'adozione di controlli e di verifiche da parte dell'autore laddove gli inadempimenti non siano stati dallo stesso poste in essere direttamente (in quanto commessi da un dipendente) e ciò può comportare la necessità di provvedere allo svolgimento di attività “investigativa”, più o meno complessa e quindi temporalmente più o meno dilatata.
La giurisprudenza di legittimità ha espresso, nel tempo e da tempo, un orientamento elaborando il principio in forza del quale il termine di novanta giorni
“dall'accertamento”, previsto dall'art. 14 della L.689/81 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle
5 indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima, il momento dell'accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità (Cass. civ. sez. II, ordinanza
29.10.2019 nr. 27702 e SS.UU. Cass. 31.10.2019 nr. 28210).
Il TE ha chiarito che, dopo aver acquisito numerosa Tes_1 documentazione (nr. 21 allegati di cui al verbale di sequestro) presso la sede operativa della questa constava di oltre 250 pagine che fu necessario Controparte_3 contenere in una chiavetta USB, per cui fu necessario esaminarla e collazionarla, prima di redigere il verbale di accertamento e di contestazione;
ad ogni buon conto, dall'8.5.2019 al 1.7.2019 trascorsero meno di due mesi e tale tempistica è ragionevolmente congrua rispetto alla complessità delle indagini espletate (in pratica il teste dovette verificare se tutti i nr. 44 F.I.R. acquisiti erano stati o meno registrati nelle pagine da nr. 1 a nr. 22 del
Registro di Carico e Scarico!).
La contestazione di parte opponente, pertanto, non sussiste.
Sul secondo motivo
Com'è noto, il principio della retroattività della norma più favorevole non è contemplato dalla legge n. 689/1981.
La mancata previsione di tale principio, assimilabile all'art. 2 co. 3 c.p., aveva indotto la giurisprudenza a reputare che, in detto sistema sanzionatorio, avrebbero dovuto considerarsi irrilevanti le sopravvenute modifiche normative favorevoli all'autore dell'illecito, per cui, in ossequio al principio tempus regit actum, la sanzione amministrativa che deve essere irrogata è quella vigente al momento in cui la condotta illecita è stata posta in essere.
Altri hanno reputato, invece, che anche nel sistema sanzionatorio amministrativo doveva è vigente il principio della retroattività della norma più favorevole, perché esso è ontologicamente «correlato all'essenza afflittiva della potestà sanzionatoria, la quale opportunamente dev'essere rapportata alla valutazione che l'ordinamento “storicamente” operi della condotta che si intende reprimere».
A tale ultimo orientamento la Consulta non ha inteso aderire, ritenendo
«manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale [dell'] art. 1, 2° comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 (…) nella parte in cui non preved(e) che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscano sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile» (Corte Cost., 28 novembre 2002, ord. n. 501).
6 Il quadro giurisprudenziale è, tuttavia, mutato con la sentenza additiva della CGUE del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia), quando la Corte di UR ha assegnato al principio della retroattività in bonam partem delle norme di carattere sanzionatorio natura di principio sussumibile nella previsione dell'art. 7 CEDU.
Al contempo, la medesima CGUE ha ritenuto che principio può applicarsi solo con riferimento a quelle sanzioni amministrative che possono essere fatte rientrare nell'ambito penale (“a carattere punitivo”), principio elaborato dalla Corte di UR
(v. Sentenza Engel del 1976 secondo la quale vi sono dei criteri, tra loro alternativi, in presenza dei quali i singoli illeciti previsti negli ordinamenti a prescindere dal loro nomen iuris vengono assoggettati alle garanzie di matrice penalistica e soggetti al principio della retroattività in bonam partem).
Con la sentenza del 21 marzo 2019, n. 63, la Corte costituzionale (nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 6, co. 2, del D.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, in riferimento agli artt. 3 e
117, co. 1, Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 7 C.E.D.U.), ha accolto il principio per cui vi è applicazione del principio del favor rei, di matrice penalistica, anche alle sanzioni amministrative di natura “punitiva”.
Dunque, alle sanzioni amministrative aventi carattere spiccatamente afflittivo (di solito comminate nei settori bancari e finanziari e comunque sono reputate tali quelle sanzioni che vengono irrogate nell'esercizio di funzioni “materialmente giurisdizionali”, consistenti cioè nella repressione e controllo dei comportamenti antigiuridici descritti nella fattispecie normativa astratta o aventi effetti conformativi o ablatori sfavorevoli per il privato, espressivi delle funzioni di governo che si concretano nella “direzione” delle attività private per la cura di interessi collettivi e nell'erogazione di servizi alla collettività) sono state estese le principali garanzie del diritto punitivo.
Segnatamente, sono state estese a tale tipo di sanzioni le seguenti garanzie: irretroattività della norma sfavorevole (sentenze n. 96/2020, n. 223/2018 e n. 68/2017,
276/2016, n. 104/2014 e n. 196/2010); retroattività della lex mitior (sentenza n. 63/2019); determinatezza dell'illecito e delle sanzioni (sentenze n. 134/2019 e n. 121/2018); principio della responsabilità personale (sentenza n. 49/2015); proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto (sentenza n. 112/2019); garanzia del ne bis in idem
(sentenze n. 222/2019 e n. 43/2018); il giusto procedimento sanzionatorio (sentenza n.
151/2021 e n. 84/2021).
Nel caso di specie va esclusa la natura afflittiva della sanzione essendo meramente pecuniaria.
7 Si ritiene di applicare la sanzione di cui all'art. 258 comma 2 d.lgs. 152/2006 vigente al momento dell'accertamento.
Tuttavia, alla luce del fatto che l'atto dirigenziale relativamente alla determinazione della sanzione amministrativa si limita ad affermare che “trattandosi di violazione di grave entità si applica la sanzione pari ad 1,5 del minimo edittale”, senza altro argomentare;
considerato altresì l'art. 11 della legge 689/1981, invece, dispone che nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione e ad altri criteri, configurando così un obbligo di motivazione per la irrogazione di una sanzione in misura superiore al minimo, in assenza di specifica motivazione, si ritiene di applicare la sanzione di euro 16.000, in considerazione dell'esigenza di rapportare la sanzione alla gravità effettiva del caso concreto, nel quale va considerato che i F.I.R. non registrati sono stati nr. 5, che l'azienda non aveva precedenti, e che, all'epoca, non erano state elaborate delle linee guida da parte degli organi competenti perché si sviluppassero standards comuni circa la necessità di dotarsi di sistemi gestionali, si ritiene di determinare la sanzione in tale importo.
Le spese processuali e di CTU in considerazione della soccombenza reciproca sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, ritenuta la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 190 primo comma D.lgs. nr. 152 del 2006, da sanzionare ex art. 258 comma 2° cit. decreto legislativo vigente all'8.5.2019, ritenuto il fatto di lieve entità, annulla l'Atto Dirigenziale nr. 13529 del 2023 e condanna la società in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, a corrispondere alla Parte_4
di , in persona del Sindaco metropolitano p.t., Controparte_1 CP_1 la somma di euro 16.000.
Le spese processuali e di CTU sono integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 17 settembre 2025
La Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro 10 gg
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