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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/12/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6546/2024 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], Parte_1 rapp.ta e difesa dagli Avv. ORRICO NICOLA e Nicola Coppola, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) corso Umberto I n. 208; nonché, presso gli indirizzi telematici pec: e Email_1 Email_2 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv Mauro Elberti elett.te dom.to presso la sede in CP_1
Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
nonché, presso l'indirizzo telematico pec: t, Email_3
resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 14/11/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 3324/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 25/5/2023. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Infatti, come risulta dagli atti di causa, il CTU nominato nel giudizio di opposizione ad ATP, dott. negli esaurienti Persona_1 chiarimenti scritti depositati in corso di causa ha confermato il giudizio medico – legale già espresso nel procedimento per ATP, ritenendo la ricorrente “ ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti Pt_2
1 a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età 100% Non Pt_3 sussistono condizioni sanitarie legittimanti la concessione della indennità di accompagnamento” (cfr. chiarimenti in atti). Le argomentazioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, anche in considerazione dell'assenza di specifiche e qualificate censure. Si osserva, infatti, che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali. Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un aggravamento delle condizioni cliniche della ricorrente tale da rendere necessario il rinnovo della CTU (cfr. documentazione in atti). La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 14/11/2024 nei confronti dell' così
[...] CP_1 provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 15/12/2025 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
2
, nata il [...] a [...], Parte_1 rapp.ta e difesa dagli Avv. ORRICO NICOLA e Nicola Coppola, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) corso Umberto I n. 208; nonché, presso gli indirizzi telematici pec: e Email_1 Email_2 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e CP_1 difeso dall'Avv Mauro Elberti elett.te dom.to presso la sede in CP_1
Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
nonché, presso l'indirizzo telematico pec: t, Email_3
resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 14/11/2024, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 3324/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 25/5/2023. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Infatti, come risulta dagli atti di causa, il CTU nominato nel giudizio di opposizione ad ATP, dott. negli esaurienti Persona_1 chiarimenti scritti depositati in corso di causa ha confermato il giudizio medico – legale già espresso nel procedimento per ATP, ritenendo la ricorrente “ ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti Pt_2
1 a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età 100% Non Pt_3 sussistono condizioni sanitarie legittimanti la concessione della indennità di accompagnamento” (cfr. chiarimenti in atti). Le argomentazioni del CTU giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise, anche in considerazione dell'assenza di specifiche e qualificate censure. Si osserva, infatti, che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali. Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un aggravamento delle condizioni cliniche della ricorrente tale da rendere necessario il rinnovo della CTU (cfr. documentazione in atti). La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 14/11/2024 nei confronti dell' così
[...] CP_1 provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 15/12/2025 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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