Sentenza 30 giugno 2016
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La precedente condanna alla pena detentiva, sostituita con la pena pecuniaria, non è di per sé ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/06/2016, n. 37402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37402 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
37 4 02/16 3140-2 REPUBBLICA ITALIANA M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA DI SETTIMA SEZIONE PENALE CONSIGLIO DEL 30/06/2016 ORDINANZASENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N13577 GIACOMO PAOLONI - Presidente - Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 6619/2016 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA LORDINANZA sul ricorso proposto da: AN ES N. IL 17/12/1956 avverso la sentenza n. 499/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del 24/04/2015 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;
M R. G. 6619/2016 Motivi della decisione Con l'epigrafata sentenza la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce che, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato SC AZ per il reato di falsa testimonianza, commesso in data 27 maggio 2008, perché, sentito quale testimone in un processo penale, aveva negato di aver subito minacce dall'imputato OR OT e persino di essere stato sentito a s.i.t. dai Carabinieri, e gli aveva irrogato la pena di anni due di reclusione, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso l'avvocato Luigi Greco, quale difensore di fiducia dell'AZ, formulando due motivi e deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla confermata colpevolezza, per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., nonché, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo al diniego della sospensione condizionale. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile ed è anzi fondato con riferimento al secondo motivo. Il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. lamenta che la Corte di appello non ha tenuto conto dello «spessore criminale» del OT, desumibile dai precedenti penali e dai fatti addebitatigli nel processo in cui aveva deposto l'AZ; l'altro motivo di ricorso critica l'affermazione secondo la quale il precedente penale preesistente sarebbe ostativo alla concessione della sospensione condizionale, in quanto la pena detentiva irrogata in quella occasione (pari a due mesi e venti giorni di arresto ed euro 1760 di ammenda) fu sostituita ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella pena pecuniaria corrispondente. La decisione impugnata in questa sede, nel confermare quella di primo grado, ha compiutamente descritto i fatti da essa ritenuti accertati, ed ha precisato che l'esimente invocata non può essere riconosciuta sulla sola base della «caratura delinquenziale» del soggetto aiutato e dall'essere il reato contestato al medesimo, e commesso in danno dell'AZ, un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in assenza di elementi concreti di intimidazione;
ha inoltre ritenuto che la precedente condanna fosse comunque ostativa. Con riferimento a quest'ultimo profilo, invero, deve evidenziarsi che l'art. 57, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, stabilisce: «La pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva»; di conseguenza, la condanna all'arresto, sostituita con la pena pecuniaria, non è di per sé ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena (per la medesima osservazione, con riferimento a condanna alla reclusione sostituita con pena pecuniaria, v. Sez. 1, n. 1006 del 03/02/1999, De Vivo, Rv. 213014). In applicazione di tale regola, nel caso di specie, il giudice di merito non poteva affermare il superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen. per effetto del cumulo tra la precedente condanna e quella irrogata nel presente processo, ed escludere così, ex lege, la concedibilità della sospensione condizionale della pena: quest'ultima, infatti, avrebbe potuto essere negata solo ex art. 164 cod. pen., ossia in conseguenza di una specifica ⚫commissione di altri reati. M valutazione prognostica di presumibile futura non astensione dell'imputato dalla La non inammissibilità del ricorso (anzi, la fondatezza del secondo motivo dell'atto di impugnazione) determina la costituzione di un valido rapporto processuale d'impugnazione ed impone perciò di rilevare l'intervenuta prescrizione e, conseguentemente, di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'estinzione del reato.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 30 giugno 2016 Il Presidente Il consigliere estensore Giacomo Paoloni A Autour DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 SET 2016 II Funzion and Gallizzatio Diana UBALD