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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
IO TO, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3358/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4294/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F504599 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr. 4294/13/2023 pronunciata il 14.03.2023 e depositata in segreteria il successivo 03.04.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e compensando le spese di giudizio, rigettava il ricorso-reclamo ex art.17 bis del D.lgs.nr.
546/92 rubricato sub RGR nr. 3784/2022, proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1, avente doppia cittadinanza italiana e statunitense, avverso l'avviso di accertamento n. TK501F504599/2020 emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA in data 17.12.2020 e notificato in data 18.11.2021 con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione, a norma dell'art. 41 bis del DPR 600/1973, il reddito di lavoro dipendente, oltre a sanzioni e interessi) corrisposto nel 2014 alla ricorrente dall'Ambasciata degli Stati Uniti di America in Roma e non dichiarato al fisco italiano dalla contribuente, per omessa dichiarazione IRPEF ed addizionali (regionale e comunale).
Avverso detta pronuncia proponeva appello la contribuente la quale reiterava in fatto e diritto le eccezioni già formulate in I grado che qui di seguito sinteticamente si riportano:
1. Nullità accertamento analogico firmato in digitale e notificato tramite posta in formato cartaceo senza attestazione di conformità,
2. Decadenza termini di accertamento
3. Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale
4. Violazione e falsa applicazione delle normative vigenti considerato che la normativa richiamata dall'ufficio
(art 19 Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d'America) non solo risultava derogata dalla normativa speciale internazionale di rango superiore ma prevedeva che proprio nel caso specifico dell'attuale appellante i redditi di lavoro dipendente fossero tassabili solo dagli Stati Uniti D'America.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza opposta, dichiararsi la nullità della stessa nonché dell'atto impositivo oggetto della presente controversia, con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'ente impositore il quale contro deduceva su ogni singolo motivo di appello in quanto infondato ed insisteva per la conferma della legittimità e correttezza della pronuncia nonché del proprio operato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente questa Corte osserva che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo esame, appare fondato il motivo di lagnanza attinente la nullità dell'accertamento analogico firmato in digitale e notificato tramite posta in formato cartaceo senza attestazione di conformità. Traendo spunto dalla motivazione della recente sentenza della Suprema Corte nr. 16846 del 19.06.2024 emessa, peraltro, con esito favorevole all'ufficio, si evince chiaramente che “La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre cha a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale”.
Se ciò è vero, non appare revocabile in dubbio che requisito essenziale di validità ed efficacia di tale modalità di sottoscrizione e di notifica, anche in forma cartacea a mezzo servizio postale, è la presenza di attestazione di conformità all'originale, mancante nel caso in esame. L'accoglimento di tale preliminare eccezione appare assorbente di ogni altra lagnanza ancorché questa Corte, ad adbundantiam e nel merito della vicenda, ritiene dover condividere, circa l'illegittimità del recupero a tassazione operato, quanto statuito dai giudici della CGT di I grado di Roma con la sentenza nr. 10706/22/2023 pronunciata il 04.07.2023 depositata in segreteria il successivo 24.08.2023 ed allegata dall'appellante al presente gravame, le cui motivazioni qui assolutamente si ritiene di condividere.
Assorbito ogni altro motivo.
LA complessità della normativa sottesa e l'orientamento non univoco della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lazio accoglie l'appello. Spese come in parte motiva.
Così deciso in Roma, 03.12.2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
IO TO, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3358/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4294/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13
e pubblicata il 03/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F504599 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr. 4294/13/2023 pronunciata il 14.03.2023 e depositata in segreteria il successivo 03.04.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e compensando le spese di giudizio, rigettava il ricorso-reclamo ex art.17 bis del D.lgs.nr.
546/92 rubricato sub RGR nr. 3784/2022, proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1, avente doppia cittadinanza italiana e statunitense, avverso l'avviso di accertamento n. TK501F504599/2020 emesso dall'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA in data 17.12.2020 e notificato in data 18.11.2021 con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione, a norma dell'art. 41 bis del DPR 600/1973, il reddito di lavoro dipendente, oltre a sanzioni e interessi) corrisposto nel 2014 alla ricorrente dall'Ambasciata degli Stati Uniti di America in Roma e non dichiarato al fisco italiano dalla contribuente, per omessa dichiarazione IRPEF ed addizionali (regionale e comunale).
Avverso detta pronuncia proponeva appello la contribuente la quale reiterava in fatto e diritto le eccezioni già formulate in I grado che qui di seguito sinteticamente si riportano:
1. Nullità accertamento analogico firmato in digitale e notificato tramite posta in formato cartaceo senza attestazione di conformità,
2. Decadenza termini di accertamento
3. Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale
4. Violazione e falsa applicazione delle normative vigenti considerato che la normativa richiamata dall'ufficio
(art 19 Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti d'America) non solo risultava derogata dalla normativa speciale internazionale di rango superiore ma prevedeva che proprio nel caso specifico dell'attuale appellante i redditi di lavoro dipendente fossero tassabili solo dagli Stati Uniti D'America.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza opposta, dichiararsi la nullità della stessa nonché dell'atto impositivo oggetto della presente controversia, con condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'ente impositore il quale contro deduceva su ogni singolo motivo di appello in quanto infondato ed insisteva per la conferma della legittimità e correttezza della pronuncia nonché del proprio operato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente questa Corte osserva che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo esame, appare fondato il motivo di lagnanza attinente la nullità dell'accertamento analogico firmato in digitale e notificato tramite posta in formato cartaceo senza attestazione di conformità. Traendo spunto dalla motivazione della recente sentenza della Suprema Corte nr. 16846 del 19.06.2024 emessa, peraltro, con esito favorevole all'ufficio, si evince chiaramente che “La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre cha a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale”.
Se ciò è vero, non appare revocabile in dubbio che requisito essenziale di validità ed efficacia di tale modalità di sottoscrizione e di notifica, anche in forma cartacea a mezzo servizio postale, è la presenza di attestazione di conformità all'originale, mancante nel caso in esame. L'accoglimento di tale preliminare eccezione appare assorbente di ogni altra lagnanza ancorché questa Corte, ad adbundantiam e nel merito della vicenda, ritiene dover condividere, circa l'illegittimità del recupero a tassazione operato, quanto statuito dai giudici della CGT di I grado di Roma con la sentenza nr. 10706/22/2023 pronunciata il 04.07.2023 depositata in segreteria il successivo 24.08.2023 ed allegata dall'appellante al presente gravame, le cui motivazioni qui assolutamente si ritiene di condividere.
Assorbito ogni altro motivo.
LA complessità della normativa sottesa e l'orientamento non univoco della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lazio accoglie l'appello. Spese come in parte motiva.
Così deciso in Roma, 03.12.2025
Il RE Il Presidente