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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
RA AN, AT
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 637/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10386/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
41 e pubblicata il 02/08/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. TK7CO3500095-2021 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3485/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 10386/41/2023 del 14.04.2023, depositata in segreteria il successivo 02.08.2023, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 5055/2022, condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'atto di contestazione n. TK7CO3500095-2021 relativo a sanzioni per omesso versamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2016 emesso dalla AGENZIA
DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA e notificato il 26.11.2021.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la società reiterando in fatto e diritto le lagnanze già formulate in I grado e, nello specifico, la violazione dell'art. 2697 c.c. contestandosi il principio in virtù del quale, sempre e comunque, la prova del diritto alle agevolazioni tributarie dovesse far capo al contribuente che richiede l'applicazione, nonché la mancata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 36/2021, entrato in vigore il 01.07.2023 ma da tenere, invece, in considerazione in osservanza agli istituti dello jus superveniens e del favor rei.
Chiedeva la riforma della pronuncia appellata e, per l'effetto, dichiararne la nullità con annullamento dell'atto impositivo impugnato e con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 del D.lgs. nr. 546/92.
Si costituiva ritualmente l'ente impositore il quale contro deduceva puntualmente agli avversi rilievi, evidenziava come il giudizio avverso l'atto impositivo qui opposto fosse strettamente connesso a quello incardinato avverso l'avviso di accertamento nr. TK703300715-2020 ed introdotto con altro ricorso rubricato sub R.G.R. 5050/2022, anch'esso già deciso con sentenza n. 3277/2023, sfavorevole al contribuente, e parimenti impugnata dinanzi alla CGT di II grado del Lazio (RGA 5436/2023), giudizio del quale chiedeva la riunione all'attuale stante la stretta interdipendenza tra i due.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, la conferma della pronuncia gravata e la condanna alle spese di lite del grado
Nella seduta del 19 novembre 2025 la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rappresenta che in corso di udienza la parte appellata provvede al deposito della sentenza nr. 2574/16/2025 del 07.04.2025 e depositata il 18.04.2025 emessa nell'ambito del sopracitato procedimento
RGA nr. 5436/2023 instaurato avverso l'avviso di accertamento nr. TK703300715-2020 da cui si origina l'atto impositivo qui opposto ed al quale quindi è strettamente ed imprescindibilmente connesso.
Orbene, proprio in virtù di tale stretta connessione , non può non prendersi atto dell'esito sfavorevole all'appellante che, soprattutto nel merito, si riflette inevitabilmente sulla presente controversia. Difatti la Corte osserva come siano del tutto condivisibili le statuizioni poste a base della sentenza nr. 2574/16/2025 emessa da questa stessa CGT di II grado del Lazio, in diversa composizione, nell'ambito del giudizio incardinato avverso l'avviso di accertamento TK703300715-2020 presupposto all'atto di contestazione per cui qui è causa, sentenza, tra l'altro, che non risulta impugnata in sede di legittimità e pertanto da ritenersi passata in giudicato.
Ad ogni buon conto ed a prescindere dalla sentenza resa nel giudizio instaurato avverso l'avviso di accertamento, risulta evidente la mancanza dei requisiti necessari da parte della società contribuente per poter fruire dei benefici fiscali di cui all'art. 148, comma 3, del DPR nr. 917/86 non essendo stato rispettato né il divieto di distribuzione degli utili né l'obbligo di devolvere ad altra società senza fini di lucro il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento dello stesso.
Inoltre per fruire delle agevolazioni richieste la norma prescrive l'esistenza del requisito formale della natura giuridica assunta cioè il recepimento nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole necessarie, requisito che la stessa parte appellante ammette di possedere solo sotto il profilo sostanziale ma non formale.
Oltre a non risultare dal punto di vista formale, condizione necessaria ma non sufficiente, risulta disattesa anche l'esigenza di possesso dei requisiti dal punto di vista sostanziale cioè sotto il profilo della verifica in concreto dell'attività svolta dalla società. Né parte appellante ha fornito alcuna valida prova in tal senso, onere che incombe, in caso di richiesta di fruizione di agevolazioni e senza che appaia minimamente revocabile in dubbio, in capo al contribuente e non anche all'ufficio, come infondatamente preteso.
Infondata si rivela anche l'eccezione attinente l'applicazione dell'art. 8 del D.lgs. nr. 36/2021, entrato in vigore solo dal 01.07.2023, con conseguente inapplicabilità nel caso che ricorre dello ius superveniens e del principio del favor rei.
Legittime sono anche le sanzioni irrogate atteso che per l'anno 2016 risulta omessa la presentazione delle dichiarazioni fiscali né risulta provato il contrario.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Assorbito ogni altro motivo.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che qui si liquidano in € 1.500,00 oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese come in motivazione
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
RA AN, AT
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 637/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 A R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10386/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
41 e pubblicata il 02/08/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI CONTEST n. TK7CO3500095-2021 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3485/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 10386/41/2023 del 14.04.2023, depositata in segreteria il successivo 02.08.2023, nell'ambito del giudizio rubricato sub R.G.R. nr. 5055/2022, condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'atto di contestazione n. TK7CO3500095-2021 relativo a sanzioni per omesso versamento dell'IVA per il periodo d'imposta 2016 emesso dalla AGENZIA
DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA e notificato il 26.11.2021.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la società reiterando in fatto e diritto le lagnanze già formulate in I grado e, nello specifico, la violazione dell'art. 2697 c.c. contestandosi il principio in virtù del quale, sempre e comunque, la prova del diritto alle agevolazioni tributarie dovesse far capo al contribuente che richiede l'applicazione, nonché la mancata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 36/2021, entrato in vigore il 01.07.2023 ma da tenere, invece, in considerazione in osservanza agli istituti dello jus superveniens e del favor rei.
Chiedeva la riforma della pronuncia appellata e, per l'effetto, dichiararne la nullità con annullamento dell'atto impositivo impugnato e con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 del D.lgs. nr. 546/92.
Si costituiva ritualmente l'ente impositore il quale contro deduceva puntualmente agli avversi rilievi, evidenziava come il giudizio avverso l'atto impositivo qui opposto fosse strettamente connesso a quello incardinato avverso l'avviso di accertamento nr. TK703300715-2020 ed introdotto con altro ricorso rubricato sub R.G.R. 5050/2022, anch'esso già deciso con sentenza n. 3277/2023, sfavorevole al contribuente, e parimenti impugnata dinanzi alla CGT di II grado del Lazio (RGA 5436/2023), giudizio del quale chiedeva la riunione all'attuale stante la stretta interdipendenza tra i due.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, la conferma della pronuncia gravata e la condanna alle spese di lite del grado
Nella seduta del 19 novembre 2025 la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rappresenta che in corso di udienza la parte appellata provvede al deposito della sentenza nr. 2574/16/2025 del 07.04.2025 e depositata il 18.04.2025 emessa nell'ambito del sopracitato procedimento
RGA nr. 5436/2023 instaurato avverso l'avviso di accertamento nr. TK703300715-2020 da cui si origina l'atto impositivo qui opposto ed al quale quindi è strettamente ed imprescindibilmente connesso.
Orbene, proprio in virtù di tale stretta connessione , non può non prendersi atto dell'esito sfavorevole all'appellante che, soprattutto nel merito, si riflette inevitabilmente sulla presente controversia. Difatti la Corte osserva come siano del tutto condivisibili le statuizioni poste a base della sentenza nr. 2574/16/2025 emessa da questa stessa CGT di II grado del Lazio, in diversa composizione, nell'ambito del giudizio incardinato avverso l'avviso di accertamento TK703300715-2020 presupposto all'atto di contestazione per cui qui è causa, sentenza, tra l'altro, che non risulta impugnata in sede di legittimità e pertanto da ritenersi passata in giudicato.
Ad ogni buon conto ed a prescindere dalla sentenza resa nel giudizio instaurato avverso l'avviso di accertamento, risulta evidente la mancanza dei requisiti necessari da parte della società contribuente per poter fruire dei benefici fiscali di cui all'art. 148, comma 3, del DPR nr. 917/86 non essendo stato rispettato né il divieto di distribuzione degli utili né l'obbligo di devolvere ad altra società senza fini di lucro il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento dello stesso.
Inoltre per fruire delle agevolazioni richieste la norma prescrive l'esistenza del requisito formale della natura giuridica assunta cioè il recepimento nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole necessarie, requisito che la stessa parte appellante ammette di possedere solo sotto il profilo sostanziale ma non formale.
Oltre a non risultare dal punto di vista formale, condizione necessaria ma non sufficiente, risulta disattesa anche l'esigenza di possesso dei requisiti dal punto di vista sostanziale cioè sotto il profilo della verifica in concreto dell'attività svolta dalla società. Né parte appellante ha fornito alcuna valida prova in tal senso, onere che incombe, in caso di richiesta di fruizione di agevolazioni e senza che appaia minimamente revocabile in dubbio, in capo al contribuente e non anche all'ufficio, come infondatamente preteso.
Infondata si rivela anche l'eccezione attinente l'applicazione dell'art. 8 del D.lgs. nr. 36/2021, entrato in vigore solo dal 01.07.2023, con conseguente inapplicabilità nel caso che ricorre dello ius superveniens e del principio del favor rei.
Legittime sono anche le sanzioni irrogate atteso che per l'anno 2016 risulta omessa la presentazione delle dichiarazioni fiscali né risulta provato il contrario.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Assorbito ogni altro motivo.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che qui si liquidano in € 1.500,00 oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Spese come in motivazione