Sentenza 27 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2018, n. 42678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42678 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HI FR, nata a [...] il [...]; nel procedimento a carico di SI RE nato a [...] il [...] avverso il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
lette le richieste formulate dal Procuratore Generale Sante Spinaci con cui chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 5/7/2017 il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di SI RE per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen.
2. Ricorre HI FR nella qualità di persona offesa nel procedimento a carico di SI RE per violazione ed erronea applicazione di legge penale in relazione ai reati di cui agli artt. 372 cod. pen. 368 cod. pen., • 546 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett. e) e 125 comma 3 capoverso 2 cod. proc. pen.
3. In data 30/3/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, chiedendo ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. il rigetto del ricorso.
4. In data 3/5/2018 l'indagato SI RE ha presentato memoria, per il tramite del suo difensore, sostenendo che HI aveva proposto ricorso per cassazione in data 30/8/2017 e cioè successivamente alla introduzione della legge n. 103 del 23/6/2017 che ha modificato il sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen. regolando diversamente le ipotesi di ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione. Né il ricorso può essere riqualificato come reclamo ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. anch'esso proponibile entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento.
5. Da parte di HI FR, in data 15/5/2018, è stata presentata memoria di replica ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. alle conclusioni del Procuratore Generale con cui si fa riferimento alle proposte indagini suppletive e relativi elementi di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa fissazione dell'udienza camerale ed all'omessa compiuta valutazione delle ragioni di opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, con riguardo all'erronea esclusione del carattere di novità dei temi di indagine e dei relativi elementi di prova prospettati nello stesso atto di opposizione, ritenendo la loro pertinenza esclusiva al giudizio civile in corso.
3. In via preliminare ed assorbente, il Collegio osserva che il reato di cui all'art. 372 cod. pen. prevede, come persona offesa, soltanto lo Stato e pertanto il ricorrente non è legittimato ad opporsi al decreto di archiviazione. Invero, non è legittimato a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione chi ha presentato denunzia-querela per il delitto di falsa testimonianza, perché la norma incriminatrice tutela l'interesse della collettività al corretto funzionamento della Giustizia e l'interesse del privato, che può essere danneggiato da una decisione giudiziaria sfavorevolmente condizionata da un falsa testimonianza, ha un rilievo solo riflesso e mediato, che non consente di attribuirgli la qualità di persona offesa. Questo non contrasta con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto dalla CEDU, perché il danneggiato dal reato può comunque adire il giudice civile o esercitare l'azione civile nel processo penale (ex plurimis: Sez. 6, n. 45137 del 04/11/2015, Rv. 265361; Sez. 6, n. 9085 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 254581; Sez. 6, n. 15200 del 05/04/2011, Rv. 250038). Nei reati contro l'amministrazione della giustizia cui appartiene la fattispecie della falsa testimonianza, la natura plurioffensiva è riconosciuta solo per il delitto di calunnia, ma non, come nel caso di specie, per la falsa testimonianza e per le altre fattispecie per le quali si ritiene che l'interesse del singolo assuma un rilievo solo indiretto rispetto, come detto, a quello pubblico al corretto andamento della giustizia (Sez. 6, n. 35051 del 20/05/2005 Rv. 232079).
4. Per completezza di esposizione, va soggiunto che il giudice per le indagini preliminari aveva sinteticamente motivato sulla mancanza di rilevanza delle indagini suppletive e sulla assenza di elementi validi per sostenere l'accusa in giudizio.
5. Dalla dichiarazione di inammissibilità per difetto di legittimazione, deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2000,00 determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa d