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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2024, n. 37511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37511 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e, in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37511 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. NI DI RA ha proposto incidente di esecuzione finalizzato ad ottenere: 1) previa "unificazione" delle pene temporanee inflittegli con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 6) dell'istanza introduttiva, la rideterminazione della pena ancora da espiare in relazione ad esse, e la relativa declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 184, primo comma, ultima parte, cod. pen., nonché la decorrenza, dalla prima sentenza di condanna, dell'inizio di espiazione della pena dell'ergastolo applicata nei suoi confronti;
2) la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze già menzionate e quelli costituenti oggetto delle pronunce di cui ai nn. 3), 4) e 5) come indicate nell'istanza introduttiva. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 3), 4), 5) e 6), rideterminando la pena da applicarsi nei confronti dell'istante nell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni;
ha rigettato, nel resto, l'istanza. In particolare, la Corte di appello ha respinto la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 184 cod. pen., osservando che il presupposto applicativo del beneficio invocato dal condannato va individuato nell'avvenuta "espiazione" della pena dell'ergastolo per amnistia, indulto o grazia, presupposto che, nella specie, non ricorreva. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 184 cod. pen., 665 e 672 cod. proc. pen. e agli artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost., 2, 3, 5, 6 e 7 Convenzione EDU. Sostiene, in sintesi, il difensore del ricorrente che il giudice dell'esecuzione avrebbe interpretato in modo errato la fattispecie di cui al primo comma, parte seconda, dell'art. 184 cod. pen., poiché rispetto ad essa non sarebbe richiesto il presupposto dell'estinzione dell'ergastolo per amnistia, indulto o grazia. Il giudice a quo avrebbe ignorato che, nel caso del DI RA, in cui il condannato aveva già espiato non solo l'isolamento diurno, ma anche più di trent'anni di reclusione, la pena detentiva temporanea avrebbe dovuto essere dichiarata estinta. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione e, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato in diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Va, preliminarmente, disattesa la richiesta, avanzata dal Procuratore generale, di qualificare il ricorso come opposizione, in quanto vertente in materia di estinzione della pena (artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.). Rileva il Collegio, al riguardo, che il DI RA ha promosso un incidente di esecuzione di natura "mista", esteso anche al riconoscimento della continuazione fra numerosi reati, strettamente connesso alla richiesta di estinzione delle pene temporanee, che, invero, sarebbe dovuta seguire alla loro "unificazione" e "rideterminazione". 2. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in diritto. L'art. 184, nel suo primo comma, che qui interessa, recita: «Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni». La norma, nel suo chiaro tenore, individua, nel caso di concorso di reati, un comune presupposto (l'estinzione della pena dell'ergastolo per effetto di amnistia, indulto o grazia) dal quale possono scaturire tre distinte situazioni: a) l'esecuzione per intero della pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente, nel caso in cui l'imputato sia stato condannato all'ergastolo tout court (oppure sia stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno che non abbia espiato integralmente); b) la riduzione alla metà della pena per il reato concorrente, nel caso in cui il condannato all'ergastolo abbia subito, ai sensi dell'art. 72, l'isolamento diurno e lo abbia già interamente espiato;
c) l'estinzione della pena applicata per il reato concorrente, se il condannato all'ergastolo sia stato detenuto per oltre trenta anni. La piana lettura della norma non disvela alcuna divaricazione concettuale e logica tra la prima e la seconda parte del primo comma, che delineano tre distinte situazioni comunque riconducibili ad un solo presupposto, ossia l'avvenuta estinzione della pena dell'ergastolo per le causali già indicate. Come evidenziato da Sez. 1, n. 25982 del 02/03/2023, P.G. in proc. Racco, Rv. 284834 - 01, in motivazione, l'art. 184 cod. pen., al primo comma, considera specificamente gli effetti che le cause di estinzione della pena dell'ergastolo producono sulle pene detentive temporanee irrogate per i reati concorrenti. 3 Poiché l'ergastolo è imprescrittibile, il legislatore ha inteso concretamente riferirsi alle altre cause codificate, riconducibili all'esercizio del potere di clemenza, e ha così stabilito che, qualora in seguito ad amnistia (impropria), indulto o grazia l'ergastolo si estingua, la pena temporanea superstite «sia eseguita per intero», ossia senza decurtazione alcuna, a meno che, trattandosi di pena perpetua accompagnata dall'isolamento diurno, quest'ultimo non sia stato totalmente scontato;
nel qual caso, dovendo la pena detentiva temporanea concorrente essere «ridotta alla metà» e dovendo considerarsi estinta ove il condannato sia stato detenuto per oltre trenta anni. Non sussistendo, nel caso di specie, l'indispensabile presupposto dell'avvenuta estinzione dell'ergastolo a seguito dei provvedimenti clemenziali codificati, correttamente il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di estinzione delle pene temporanee concorrenti avanzata dal DI RA. 3. Dalla inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e, in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37511 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. NI DI RA ha proposto incidente di esecuzione finalizzato ad ottenere: 1) previa "unificazione" delle pene temporanee inflittegli con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 6) dell'istanza introduttiva, la rideterminazione della pena ancora da espiare in relazione ad esse, e la relativa declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 184, primo comma, ultima parte, cod. pen., nonché la decorrenza, dalla prima sentenza di condanna, dell'inizio di espiazione della pena dell'ergastolo applicata nei suoi confronti;
2) la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze già menzionate e quelli costituenti oggetto delle pronunce di cui ai nn. 3), 4) e 5) come indicate nell'istanza introduttiva. 2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 3), 4), 5) e 6), rideterminando la pena da applicarsi nei confronti dell'istante nell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni;
ha rigettato, nel resto, l'istanza. In particolare, la Corte di appello ha respinto la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 184 cod. pen., osservando che il presupposto applicativo del beneficio invocato dal condannato va individuato nell'avvenuta "espiazione" della pena dell'ergastolo per amnistia, indulto o grazia, presupposto che, nella specie, non ricorreva. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 184 cod. pen., 665 e 672 cod. proc. pen. e agli artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost., 2, 3, 5, 6 e 7 Convenzione EDU. Sostiene, in sintesi, il difensore del ricorrente che il giudice dell'esecuzione avrebbe interpretato in modo errato la fattispecie di cui al primo comma, parte seconda, dell'art. 184 cod. pen., poiché rispetto ad essa non sarebbe richiesto il presupposto dell'estinzione dell'ergastolo per amnistia, indulto o grazia. Il giudice a quo avrebbe ignorato che, nel caso del DI RA, in cui il condannato aveva già espiato non solo l'isolamento diurno, ma anche più di trent'anni di reclusione, la pena detentiva temporanea avrebbe dovuto essere dichiarata estinta. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione e, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato in diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Va, preliminarmente, disattesa la richiesta, avanzata dal Procuratore generale, di qualificare il ricorso come opposizione, in quanto vertente in materia di estinzione della pena (artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.). Rileva il Collegio, al riguardo, che il DI RA ha promosso un incidente di esecuzione di natura "mista", esteso anche al riconoscimento della continuazione fra numerosi reati, strettamente connesso alla richiesta di estinzione delle pene temporanee, che, invero, sarebbe dovuta seguire alla loro "unificazione" e "rideterminazione". 2. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in diritto. L'art. 184, nel suo primo comma, che qui interessa, recita: «Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno applicato a norma del capoverso dell'articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni». La norma, nel suo chiaro tenore, individua, nel caso di concorso di reati, un comune presupposto (l'estinzione della pena dell'ergastolo per effetto di amnistia, indulto o grazia) dal quale possono scaturire tre distinte situazioni: a) l'esecuzione per intero della pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente, nel caso in cui l'imputato sia stato condannato all'ergastolo tout court (oppure sia stato condannato all'ergastolo con isolamento diurno che non abbia espiato integralmente); b) la riduzione alla metà della pena per il reato concorrente, nel caso in cui il condannato all'ergastolo abbia subito, ai sensi dell'art. 72, l'isolamento diurno e lo abbia già interamente espiato;
c) l'estinzione della pena applicata per il reato concorrente, se il condannato all'ergastolo sia stato detenuto per oltre trenta anni. La piana lettura della norma non disvela alcuna divaricazione concettuale e logica tra la prima e la seconda parte del primo comma, che delineano tre distinte situazioni comunque riconducibili ad un solo presupposto, ossia l'avvenuta estinzione della pena dell'ergastolo per le causali già indicate. Come evidenziato da Sez. 1, n. 25982 del 02/03/2023, P.G. in proc. Racco, Rv. 284834 - 01, in motivazione, l'art. 184 cod. pen., al primo comma, considera specificamente gli effetti che le cause di estinzione della pena dell'ergastolo producono sulle pene detentive temporanee irrogate per i reati concorrenti. 3 Poiché l'ergastolo è imprescrittibile, il legislatore ha inteso concretamente riferirsi alle altre cause codificate, riconducibili all'esercizio del potere di clemenza, e ha così stabilito che, qualora in seguito ad amnistia (impropria), indulto o grazia l'ergastolo si estingua, la pena temporanea superstite «sia eseguita per intero», ossia senza decurtazione alcuna, a meno che, trattandosi di pena perpetua accompagnata dall'isolamento diurno, quest'ultimo non sia stato totalmente scontato;
nel qual caso, dovendo la pena detentiva temporanea concorrente essere «ridotta alla metà» e dovendo considerarsi estinta ove il condannato sia stato detenuto per oltre trenta anni. Non sussistendo, nel caso di specie, l'indispensabile presupposto dell'avvenuta estinzione dell'ergastolo a seguito dei provvedimenti clemenziali codificati, correttamente il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di estinzione delle pene temporanee concorrenti avanzata dal DI RA. 3. Dalla inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente