CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24715 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BA OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LAN NA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
( Penale Sent. Sez. 1 Num. 24715 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari - nella veste di giudice dell'esecuzione - ha revocato l'indulto concesso dal medesimo ufficio, in data 04/10/2007, a OV Di Bari, avendo quest'ultimo riportato condanna in data 01/02/2010 (divenuta esecutiva il 25/01/2017), per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 25/06/2007. 2. Ricorre per cassazione OV Di Bari, a mezzo del difensore avv. Luigi Verardi, deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 172, comma 5, cod. pen., in ragione dell'erronea applicazione della legge penale, nonché per illogicità, contraddittorietà ed incompletezza della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione applicato la revoca dell'indulto, in presenza di sentenza di condanna ormai estinta, in quanto interamente espiata a seguito di ordine di carcerazione n. 206/17 del 04/10/2021, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. In ipotesi difensiva, infatti, l'avvenuta espiazione della pena svolgerebbe una funzione equipollente, rispetto alla prescrizione della pena stessa, potendosi da tale fatto desumere il mancato avveramento della condizione richiesta per l'esecuzione delle pene condonate, argomentando ex art. 172, comma 5, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, per omessa verifica dei presupposti ed erronea applicazione della revoca dell'indulto, in assenza delle condizioni di legge. Non è stata considerata l'assenza dell secondo requisito - ulteriore rispetto alla condanna conseguente alla commissione di un fatto reato, entro il quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge sull'indulto - che è rappresentato dalla sussistenza di una condanna a pena non inferiore ad anni due di reclusione, secondo quanto testualmente previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006. La sentenza di condanna n. 153/2009 riporta una condanna alla pena della reclusione per anni due, ma il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare l'avvenuto superamento - o meno - della suddetta soglia limite posta dalla norma. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. A fondamento della revoca dell'indulto si pone, infatti, la non nieritevolezza del beneficio da parte del condannato, desumibile dall'intervento a suo carico di una pronuncia di condanna, relativa ad una condotta tenuta successivamente alla norma istitutiva del condono stesso;
è ininfluente, invece, il fatto che la pena inerente a tale condotta sia stata o meno espiata. Il secondo motivo è parimenti infondato, visto che il richiedente ha riportato una condanna definitiva ad anni due, ossia ad una pena riconducibile ai parametri stabiliti dalla norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Il primo motivo è manifestamente- a• • Alla base della possibilità di revoca dell'indulto, infatti, si pone il fatto che il soggetto - entro il lasso di tempo stabilito dalla legge - dimostri di non esser meritevole di fruire di tale beneficio, rendendosi protagonista di una ulteriore condotta delittuosa di natura non colposa, in relazione alla quale gli venga irrogata una pena che raggiunga la soglia minima dei due anni. Del tutto ininfluente è, invece, il profilo dedotto dal ricorrente, attinente al fatto che - in relazione a tale nuova condotta - sia intervenuta o meno l'espiazione della pena. LA 3. Anche il secondo motivo è manifestamente anaramissittild. Come sopra detto, la norma de qua postula - ai fini della revoca del condono di pena, in precedenza concesso - la commissione di un reato, che raggiunga la soglia minima dei due anni di reclusione. Trattandosi di un limite di pena normativamente dettato, quindi di applicazione "rigida", non è richiesto al giudice un ulteriore sforzo in punto di motivazione, che oltrepassi il profilo basilare costituito dalla menzione stessa di una condanna, nonché della riconducibilità della stessa entro il perimetro applicativo fissato dall'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
consegue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che si stima equo indicare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende. 3 /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
( Penale Sent. Sez. 1 Num. 24715 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 31/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari - nella veste di giudice dell'esecuzione - ha revocato l'indulto concesso dal medesimo ufficio, in data 04/10/2007, a OV Di Bari, avendo quest'ultimo riportato condanna in data 01/02/2010 (divenuta esecutiva il 25/01/2017), per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso il 25/06/2007. 2. Ricorre per cassazione OV Di Bari, a mezzo del difensore avv. Luigi Verardi, deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 172, comma 5, cod. pen., in ragione dell'erronea applicazione della legge penale, nonché per illogicità, contraddittorietà ed incompletezza della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione applicato la revoca dell'indulto, in presenza di sentenza di condanna ormai estinta, in quanto interamente espiata a seguito di ordine di carcerazione n. 206/17 del 04/10/2021, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari. In ipotesi difensiva, infatti, l'avvenuta espiazione della pena svolgerebbe una funzione equipollente, rispetto alla prescrizione della pena stessa, potendosi da tale fatto desumere il mancato avveramento della condizione richiesta per l'esecuzione delle pene condonate, argomentando ex art. 172, comma 5, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, per omessa verifica dei presupposti ed erronea applicazione della revoca dell'indulto, in assenza delle condizioni di legge. Non è stata considerata l'assenza dell secondo requisito - ulteriore rispetto alla condanna conseguente alla commissione di un fatto reato, entro il quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge sull'indulto - che è rappresentato dalla sussistenza di una condanna a pena non inferiore ad anni due di reclusione, secondo quanto testualmente previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006. La sentenza di condanna n. 153/2009 riporta una condanna alla pena della reclusione per anni due, ma il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare l'avvenuto superamento - o meno - della suddetta soglia limite posta dalla norma. 2 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. A fondamento della revoca dell'indulto si pone, infatti, la non nieritevolezza del beneficio da parte del condannato, desumibile dall'intervento a suo carico di una pronuncia di condanna, relativa ad una condotta tenuta successivamente alla norma istitutiva del condono stesso;
è ininfluente, invece, il fatto che la pena inerente a tale condotta sia stata o meno espiata. Il secondo motivo è parimenti infondato, visto che il richiedente ha riportato una condanna definitiva ad anni due, ossia ad una pena riconducibile ai parametri stabiliti dalla norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Il primo motivo è manifestamente- a• • Alla base della possibilità di revoca dell'indulto, infatti, si pone il fatto che il soggetto - entro il lasso di tempo stabilito dalla legge - dimostri di non esser meritevole di fruire di tale beneficio, rendendosi protagonista di una ulteriore condotta delittuosa di natura non colposa, in relazione alla quale gli venga irrogata una pena che raggiunga la soglia minima dei due anni. Del tutto ininfluente è, invece, il profilo dedotto dal ricorrente, attinente al fatto che - in relazione a tale nuova condotta - sia intervenuta o meno l'espiazione della pena. LA 3. Anche il secondo motivo è manifestamente anaramissittild. Come sopra detto, la norma de qua postula - ai fini della revoca del condono di pena, in precedenza concesso - la commissione di un reato, che raggiunga la soglia minima dei due anni di reclusione. Trattandosi di un limite di pena normativamente dettato, quindi di applicazione "rigida", non è richiesto al giudice un ulteriore sforzo in punto di motivazione, che oltrepassi il profilo basilare costituito dalla menzione stessa di una condanna, nonché della riconducibilità della stessa entro il perimetro applicativo fissato dall'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
consegue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma - che si stima equo indicare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende. 3 /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 marzo 2023.