Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 9705
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Sentenza 2 marzo 2007

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L'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato illegittimo l'art. 593 cod. proc. pen. nella parte in cui escludeva il potere di appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento, dà luogo a un duplice effetto: a) in relazione al ricorso presentato dal P.M. a seguito della ordinanza di inammissibilità del proprio appello, pronunciata ex art. 10 commi 2 e 3 L. n. 46 del 2006, si è prodotta la reviviscenza dell'originario appello e la caducazione della attività conseguente alla dichiarazione di inammissibilità, con la conseguenza che, ferma per la Cassazione la delibazione incidentale di ammissibilità formale del ricorso, essa deve pronunciare l'annullamento senza rinvio della ordinanza di inammissibilità e disporre la restituzione degli atti al giudice dell'appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado; b) in relazione al ricorso presentato dal P.M. direttamente in cassazione ai sensi del sostituito art. 593 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere considerata nuovamente appellabile, con la conseguenza che il ricorso deve essere trattato e deciso dalla Corte di cassazione come ricorso "per saltum" a norma dell'art. 569 c.p.p.. (In motivazione la Corte ha anche precisato che la assoluta mancanza della motivazione su tema centrale dà luogo ad una violazione di legge che giustifica, ai sensi dell'art. 569 u.c., l'annullamento con rinvio alla Corte di appello per il relativo giudizio. La diversa ipotesi di mancanza di congrua motivazione o quella del vizio sulla prova decisiva omessa ex artt. 606 lett. d) ed e) danno luogo, invece, ai sensi del comma terzo dell'art. 569 cod. proc. pen., alla conversione del ricorso in appello, con individuazione del medesimo giudice del rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 9705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9705
    Data del deposito : 2 marzo 2007

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