CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4822/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2886/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 20/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IRPEF-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IVA-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 3.2.2025 alla Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, notificato all'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA n. TF7010302017 (anno d'imposta 2020) e TF7010302018 (anno d'imposta 2021), entrambi notificati a mezzo PEC il 22.11.2023 dalla Agenzia delle Entrate per l'omessa presentazione delle relative dichiarazioni.
Nel ricorso di primo grado, il ricorrente ha chiesto, con vittoria di spese, l'annullamento degli atti impugnati, chiedendo in primo luogo la rimessione in termini per la proposizione del ricorso, essendo incorso in decadenza per decorrenza dei termini per causa ritenuta imputabile alla Agenzia delle Entrate, la quale aveva respinto l'istanza di accertamento con adesione senza specificare quale fosse l'effettiva scadenza.
Ha poi dedotto l'illegittimità degli avvisi per le numerose inesattezze in essi contenute.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha rilevato la tardività del ricorso e ha contestato la nullità degli atti, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 2886 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile ed ha compensato le spese.
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente.
L'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, sollecitando una valutazione del merito della pretesa avanzata con i due avvisi di accertamento notificati.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, osservando anche che gli avvisi di accertamento si presentano, in ogni caso, legittimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Non sussiste il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, che ha correttamente escluso la ricorrenza di fattispecie idonee a costituire una ragione di rimessione in termini per la proposizione del ricorso introduttivo, intervenuta ben oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento impugnati, difatti, sono stati notificati al contribuente in data 22.11.2023 mentre il ricorso è stato proposto in data 2.1.2025, dopo oltre un anno dalla notifica. Quanto alla richiesta di rimessione in termini, che appare ovviamente pregiudiziale rispetto all'esame del merito degli avvisi e dunque della fondatezza della pretesa, la Corte di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
E difatti, l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma
(Cass. n. 31483/2023; Cass. n. 17729/18).
Nel caso di specie la sussistenza, e soprattutto la natura assoluta di tale impedimento non sono state stata provate dalla parte.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
3500,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4822/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2886/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 20/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302017-2023 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IRPEF-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IVA-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010302018-2023 IRAP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 3.2.2025 alla Corte di Giustizia di primo grado di Caserta, notificato all'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA n. TF7010302017 (anno d'imposta 2020) e TF7010302018 (anno d'imposta 2021), entrambi notificati a mezzo PEC il 22.11.2023 dalla Agenzia delle Entrate per l'omessa presentazione delle relative dichiarazioni.
Nel ricorso di primo grado, il ricorrente ha chiesto, con vittoria di spese, l'annullamento degli atti impugnati, chiedendo in primo luogo la rimessione in termini per la proposizione del ricorso, essendo incorso in decadenza per decorrenza dei termini per causa ritenuta imputabile alla Agenzia delle Entrate, la quale aveva respinto l'istanza di accertamento con adesione senza specificare quale fosse l'effettiva scadenza.
Ha poi dedotto l'illegittimità degli avvisi per le numerose inesattezze in essi contenute.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha rilevato la tardività del ricorso e ha contestato la nullità degli atti, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 2886 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile ed ha compensato le spese.
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente.
L'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, sollecitando una valutazione del merito della pretesa avanzata con i due avvisi di accertamento notificati.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, osservando anche che gli avvisi di accertamento si presentano, in ogni caso, legittimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Non sussiste il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, che ha correttamente escluso la ricorrenza di fattispecie idonee a costituire una ragione di rimessione in termini per la proposizione del ricorso introduttivo, intervenuta ben oltre il termine perentorio previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento impugnati, difatti, sono stati notificati al contribuente in data 22.11.2023 mentre il ricorso è stato proposto in data 2.1.2025, dopo oltre un anno dalla notifica. Quanto alla richiesta di rimessione in termini, che appare ovviamente pregiudiziale rispetto all'esame del merito degli avvisi e dunque della fondatezza della pretesa, la Corte di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
E difatti, l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma
(Cass. n. 31483/2023; Cass. n. 17729/18).
Nel caso di specie la sussistenza, e soprattutto la natura assoluta di tale impedimento non sono state stata provate dalla parte.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
3500,00.