Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1009
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Rimessione in termini

    La Corte di primo grado ha correttamente escluso la ricorrenza di fattispecie idonee a costituire una ragione di rimessione in termini, intervenuta ben oltre il termine perentorio previsto dalla legge. L'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma. Nel caso di specie la sussistenza, e soprattutto la natura assoluta di tale impedimento non sono state provate dalla parte.

  • Inammissibile
    Illegittimità degli avvisi di accertamento

    La Corte di secondo grado ha rigettato l'appello, ritenendo fondato il rigetto della domanda di rimessione in termini da parte della corte di primo grado, che ha reso inammissibile il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1009
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1009
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo