Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026REG.PROV.COLL.
N. 01319/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2024, proposto dalla Regione Siciliana Ispettorato Agricoltura Siracusa, Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
Poggio del Cardo Soc. Agric. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Gambuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 2958/2024 resa tra le parti dal T.A.R. per la Sicilia – Sez. distaccata di Catania, Sez. IV, pubblicata il 2 settembre 2024 che ha accolto il ricorso n.1888/2019 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poggio del Cardo Soc. Agric. S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Consigliera LA La GA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene appellata la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento: - del Decreto n. 1594 del 31 luglio 2019 del Dirigente del Servizio 13 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Dott. Salvatore Bottari, comunicato a mezzo PEC in data 4 settembre 2019, nella parte in cui è scritto: «DECRETA Art. 1 (approvazione progetto). È approvato, ai fini dell’intervento finanziario previsto dalla sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 54250317689, … “Macc. Attr. per cons. e trasf. pr., costruz. immob. per trasf. prod. e Punto Vendita Aziendale” ammesso nella misura del 50%, anziché al 70%;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale mai notificato;
e per l’accertamento:
- del diritto della società ricorrente ad avere riconosciuto per il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 54250317689, il sostegno per la spesa per “Macc. Attr. per cons. e trasf. pr., costruz immob. per trasf. prod. e Punto Vendita Aziendale” in misura del 70%, anziché in misura del 50%.
2. La sentenza appellata, ritenendo che le modifiche apportate al PSR 2014-2020 nelle more della presentazione delle domande e del successivo esame delle stesse e approvate prima della concessione del contributo in favore della società ricorrente dovessero essere applicate anche agli agricoltori che avevano presentato le domande con il bando già emanato per la sottomisura 4.1, ha annullato il decreto impugnato nella parte in cui riconosce alla società ricorrente, in relazione alle voci Macchine, attrezzi per conservazione e trasformazione prodotto, Costruzione immobile per trasformazione prodotto e Punto vendita aziendale, un contributo pari al 50% della spesa ammessa, senza la maggiorazione del 20% prevista in sede di modifica del PSR 2014/2020 anche per le domande presentate prima delle modifiche.
2. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c.p.a. Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario ».
Parte appellante ritiene che la statuizione impugnata, nella parte in cui non lascia alternative all’Amministrazione in ordine alla concessione del contributo maggiorato, attribuisce un vero e proprio diritto di credito alla società appellata, presupponendo, in sostanza, che tale diritto sia direttamente riconosciuto da una fonte normativa; con la conseguenza che nel caso in esame la giurisdizione sarebbe del giudice ordinario essendo demandato all’amministrazione soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid , il quomodo dell’erogazione.
II) « Violazione e falsa applicazione dell’artt. 6, 11 e 17 del Reg. UE 1305/2013. Travisamento della Deliberazione di G.R. n. 98 del 27.2.2018 di approvazione delle schede di notifica delle Modifiche al PSR 2014-2020 Versione 4.0, del PSR 2014-2020 Versione 4.0 e PSR 2014-2020 Versione 5.0. Omessa motivazione in ordine ai criteri interpretativi del PSR ».
Si sostiene che il T.A.R. erroneamente abbia ritenuto che il PSR, come modificato nelle versioni 4.0 e 5.0, in relazione alla Sottomisura 4.1. dovesse essere applicato nel caso di specie nonostante l’assenza di una disposizione immediatamente precettiva, in assenza di una regola che consentisse la riapertura dei termini della domanda o per altra via l’attribuzione della maggiorazione (sotto forma di sostegno complementare).
Inoltre si sostiene che; la lex specialis del bando prevedesse espressamente l’ammissione al finanziamento nella misura del 50%; le modifiche apportate al PSR con la versione 4.0 e 5.0 fossero soltanto facoltative e non obbligatorie per l’amministrazione e che, comunque, la graduatoria definitiva del bando fosse stata approvata prima delle modifiche al PSR 2016-2020.
Inoltre il regolamento n. 1305/2013 e il PSR versioni 4.0 e 5.0, nella parte di interesse, non contengono alcuna norma che prescrive, con caratteri di imperatività, l’attribuzione della maggiorazione del contributo del 20% in favore degli agricoltori ammessi al finanziamento; di contro l’attuazione delle singole misure del P.S.R. 2014/2020 è definita nelle cosiddette “Disposizioni attuative. Parte specifica” e nel successivo bando che costituisce l’avviso vero e proprio per la presentazione delle domande di sostegno.
Nel caso in esame il bando della sottomisura 4.1 emanato nel dicembre del 2016, cui ha partecipato l’appellato, riportava che, per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, non si applicasse la maggiorazione del 20% dell’aliquota contributiva.
In applicazioni di tali atti, l’amministrazione ha giustamente negato la maggiorazione del 20 % richiesta dagli appellanti, siccome non titolata dalla legge o dal bando.
III) Sulla posteriorità delle modifiche del PSR rispetto all’approvazione delle graduatorie. Omessa pronuncia.
Il bando è stato chiuso con l’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti antecedentemente all’approvazione della versione 5.0 del PRS.
4. Si è costituita la Poggio del Cardo Società Agricola S.S. sostenendo l’assoluta infondatezza dell’appello avendo il giudice di primo grado correttamente applicato la normativa in materia e tenuto conto degli atti emessi dalla stessa amministrazione in merito all’approvazione delle versioni 4.0 e 5.0 del PSR.
5. Con ordinanza n. 418 del 16 dicembre 2024 questo CGA ha accolto l’istanza cautelare ritenendo che « sussista il fumus boni iuris , in quanto non sembra che la citata disciplina dell’UE sopravvenuta, per come formulata, possa trovare immediata, diretta e automatica applicazione, ma sembra, invece, necessitare, per la sua operatività, di un atto di recepimento per la riapertura delle relative domande, previa verifica, tra l’altro, delle relative coperture finanziarie ».
6. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a e la causa all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello merita di essere accolto.
I motivi di appello che ben possono essere trattati contestualmente sono fondati, la validità dell’appello nel merito consente di superare la questione preliminare afferente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Il Collegio ritiene che il Programma di Sviluppo Rurale, alla luce del Reg. (UE) n. 1305/2013, abbia natura programmatica e strategica, non immediatamente precettiva né autoapplicativa, in quanto lo stesso delinea gli obiettivi, le priorità e il quadro finanziario dell’intervento pubblico, la cui materiale efficacia sulle posizioni dei singoli operatori economici viene rimessa all’adozione di atti attuativi e ai bandi di misura adottati dall’Amministrazione competente.
Ne deriva che, in merito alla sottomisura 4.1, l’amministrazione regionale correttamente ha applicato le aliquote contributive espressamente previste dalle disposizioni attuative e dal bando vigente al momento della presentazione delle domande e dell’approvazione della graduatoria, escludendo la maggiorazione del 20% per le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti; infatti le modifiche del PSR, intervenute in epoca posteriore all’approvazione della graduatoria e non dotate di efficacia retroattiva, non potevano di certo influire su procedimenti già definiti né attribuire ex post benefici che non erano contemplati dalla lex specialis .
Né convince quanto sostenuto dall’appellato sul tempo di applicazione delle modifiche al PSR 4.0, ritenuto antecedente all’approvazione della graduatoria definitiva; lo stesso ritiene che le modifiche al PSR 5.0 intervenute successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva sarebbero irrilevanti prevedendo soltanto modifiche formali del tipo punteggiatura e numeri di paragrafi.
La Regione nell’atto di appello ha specificato che le Disposizioni attuative Parte specifica della sottomisura del PSR Sicilia 2014/2020 sono state approvate con DDG n. 6470 del 24 ottobre 2016, avviso pubblicato nella GURS n. 57 del 30 dicembre 2016, e con il bando della sottomisura 4.1, pubblicato in data 1dicembre 2016.
Il paragrafo 12. Intensità dell’aiuto e massimali di spesa riporta: « Per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, la maggiorazione del 20% riguarderà solo gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura ».
In applicazione di quanto sopra, il bando della sottomisura 4.1 del 14 dicembre 2016 è stato profilato sul sistema SIAN in modo da consentire la richiesta di un’aliquota di sostegno pari al 50% per la tipologia di intervento riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, indipendentemente dal fatto che il richiedente fosse un giovane agricoltore o l’intervento ricadesse in zona svantaggiata (per le quali fattispecie l’aliquota di sostegno prevista era incrementata al 70%).
Il bando della sottomisura 4.1 emanato nel dicembre del 2016, riportava che, per quanto riguarda le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, non si applicasse la maggiorazione del 20% dell’aliquota contributiva.
Di conseguenza, ai fini della presentazione delle domande di sostegno, il suddetto bando è stato profilato sul sistema SIAN prevedendo che l’aliquota contributiva da richiedere per le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti fosse pari al 50%, così come riportato al 2° capoverso del paragrafo 12 “ Intensità dell’aiuto e massimali di spesa ” delle Disposizioni attuative. Parte specifica.
Uniformandosi al contenuto di detti atti l’amministrazione ha giustamente negato la maggiorazione del 20 % richiesta dagli appellanti non prevista né dalla legge né dal bando.
Quanto alla tempistica dei mutamenti al PSR, la Regione evidenzia che detta modifica sia intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti presentati all’Assessorato, rendendo di fatto impossibile l’adeguamento da parte dell’Amministrazione, la cui azione, com’è noto, è scandita da tempistiche volte a evitare il disimpegno di bilancio dell’UE relativi al PSR.
Sul punto va specificato che:
- con DDG n. 1910 del 10 agosto 2018 (GURS n. 38/2018) è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati all'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (al più con l’integrazione All.2 integrazione della graduatoria adottata, di cui al DDG n. 2274 del 1^novembre 2018);
- la prima approvazione delle modifiche del PSR è intervenuta in data 20 gennaio 2018 (versione 4.0), con ratifica della Giunta Regionale con la delibera n. 69 del 27 febbraio 2018, quindi prima dell’approvazione della graduatoria; ma tale modifica era del seguente tenore: « Gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione realizzati nell’ambito della sottomisura 4.1, possono essere considerati come rientranti nel settore agricolo e pertanto agli stessi può essere applicata la maggiorazione del 20% nei casi previsti dal Reg. UE n. 1305/13. Al fine di consentire il riconoscimento della suddetta maggiorazione anche agli agricoltori che hanno presentato domande con il bando già emanato per la sottomisura 4.1, si propone la modifica del paragrafo “Importi ed aliquote di sostegno”, prevedendo che la maggiorazione possa essere riconosciuta anche sotto forma di pagamento complementare »;
- detta modifica aveva, quindi, ancora natura preliminare rispetto alla previsione di una possibile maggiorazione del sostengo, in quanto il riconoscimento della suddetta maggiorazione anche agli agricoltori che avevano presentato domande con il bando già emanato per la sottomisura 4.1 rimaneva subordinato alla modifica del paragrafo “Importi ed aliquote di sostegno”;
- la seconda approvazione delle modifiche del PSR (versione 5) è stata approvata in data 3 dicembre 2018 (cfr. C (2018) 8342 final del 3 dicembre 2018) e riguarda proprio il sopra menzionato paragrafo: « Paragrafo 8.2.4.3.1.8 Importi ed aliquote di sostegno (applicabili): Il livello contributivo è pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile sulla base di quanto previsto dal par. 3 art. 17 del Reg. UE n. 1305/2013, l’aliquota di cui sopra potrà essere maggiorata di un ulteriore 20% nei seguenti casi: … La suddetta maggiorazione del 20%, per gli investimenti di cui alle precedenti lett. a), b) c) e d) riguardanti opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, potrà essere riconosciuta anche successivamente alla presentazione della domanda, sotto forma di sostegno complementare »; tale approvazione è successiva al D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili;
- è quest’ultima modifica ad avere un minimo di specificità e di potenziale applicativo;
Ciò detto è evidente che il bando sia stato chiuso con l’approvazione della graduatoria dei progetti, circostanza che non ha consentito l’adeguamento al PSR, siccome modificato in un momento successivo.
8. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la particolare natura della problematica trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Le spese del presente giudizio di appello sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB GI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
LA La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA La GA | OB GI |
IL SEGRETARIO