CASS
Sentenza 1 marzo 2022
Sentenza 1 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2022, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7112 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 27/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 2 dicembre 2020, resa ex art. 444 cod. proc. pen.g è stata applicata a NE OL la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, al medesimo ascritto per avere detenuto gr. 7.962,3 lordi di cocaina, con principio attivo pari a gr. 5469,3, idonea al confezionamento di n. 36.462 dosi, disponendosi la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato, la confisca e la trasmissione alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente delle banconote false in sequestro, nonché la confisca e la distruzione dei telefoni cellulari sequestrati. 2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, NE OL, affidandolo a due motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere la falsa applicazione degli artt. 444 e 129 cod. proc. pen. per non avere il giudice motivato in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento. 4. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 240 cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, per non avere dato conto delle ragioni di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, a fronte dell'assenza di obbligatorietà e non risultando che i telefoni cellulari siano stati utilizzati per commettere il reato. 5. Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi in una mera censura alla motivazione della sentenza impugnata. Va ricordato, in proposito che" La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 2 - , Sentenza n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). In questo caso nessun elemento è possibile ricavare dalla lettura della sentenza impugnata che consista di affermare l'esistenza dei presupposti applicativi dell'art. 129 cod. proc. pen.. D'altro canto essendo il ricorso stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, i motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., sono di per sé inammissibili. 2 3. Il secondo motivo è fondato. L'intera materia della ricorribilità per cassazione della statuizione inerente all'applicazione delle misure di sicurezza in ipotesi di applicazione della pena su accordo delle parti è stata recentemente oggetto della lettura sistematica da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26 settembre 2019, n. 21368, VI ed altri. Il Supremo Collegio ha distinto fra due diversi sistemi di impugnazione in relazione alla dimensione dell'accordo negoziale, individuando un regime differenziato che circoscrive l'operatività del regime speciale di cui all'art. 448 , comma 2 bis cod. proc. pen. alle sole ipotesi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo fra le parti, restando la diversa ipotesi di applicazione della misura esterna al concordato regolata dall'art. 606 cod. proc. pen.. Con l'effetto, nel caso di illegalità della misura, rispettivamente della caducazione dell'intero accordo o della caducazione della sola statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza, cui corrisponde un diverso contenuto dell'onere motivazionale gravante sul giudice, in forza del quale la motivazione sintetica è ammessa solo qualora l'applicazione sia 'interna' al patto. 4. Allorquando, dunque, la confisca non obbligatoria si ponga al di fuori del perimetro dell'accordo fra le parti il compito del giudice è quello di dare conto delle ragioni delle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni, "in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato. La natura del bene, invero, costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone" (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, S, Rv. 270324; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Annbrosio, Rv. 245387; 247085;Sez. 6, n. 10531 dei 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928). 5. La legittimità della confisca facoltativa, infatti, implica la dimostrazione della sussistenza del collegamento fra quanto sequestrato ed il reato. 6. Ora, nel caso di specie la sentenza impugnata omette del tutto la giustificazione sull'applicazione della misura di sicurezza in relazione ai telefoni cellulare sequestrati, g 7. L'assoluta carenza della motivazione sul punto impone l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla confisca dei telefoni cellulari, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuzione concernente la confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica. Dichiara il ricorso inammisibile nel resto. Cosi deciso il f27/01/2022
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7112 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 27/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio 2 dicembre 2020, resa ex art. 444 cod. proc. pen.g è stata applicata a NE OL la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, al medesimo ascritto per avere detenuto gr. 7.962,3 lordi di cocaina, con principio attivo pari a gr. 5469,3, idonea al confezionamento di n. 36.462 dosi, disponendosi la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato, la confisca e la trasmissione alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente delle banconote false in sequestro, nonché la confisca e la distruzione dei telefoni cellulari sequestrati. 2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, NE OL, affidandolo a due motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere la falsa applicazione degli artt. 444 e 129 cod. proc. pen. per non avere il giudice motivato in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento. 4. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 240 cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, per non avere dato conto delle ragioni di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, a fronte dell'assenza di obbligatorietà e non risultando che i telefoni cellulari siano stati utilizzati per commettere il reato. 5. Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è inammissibile, risolvendosi in una mera censura alla motivazione della sentenza impugnata. Va ricordato, in proposito che" La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." (Sez. 2 - , Sentenza n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). In questo caso nessun elemento è possibile ricavare dalla lettura della sentenza impugnata che consista di affermare l'esistenza dei presupposti applicativi dell'art. 129 cod. proc. pen.. D'altro canto essendo il ricorso stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, i motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen., sono di per sé inammissibili. 2 3. Il secondo motivo è fondato. L'intera materia della ricorribilità per cassazione della statuizione inerente all'applicazione delle misure di sicurezza in ipotesi di applicazione della pena su accordo delle parti è stata recentemente oggetto della lettura sistematica da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 26 settembre 2019, n. 21368, VI ed altri. Il Supremo Collegio ha distinto fra due diversi sistemi di impugnazione in relazione alla dimensione dell'accordo negoziale, individuando un regime differenziato che circoscrive l'operatività del regime speciale di cui all'art. 448 , comma 2 bis cod. proc. pen. alle sole ipotesi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo fra le parti, restando la diversa ipotesi di applicazione della misura esterna al concordato regolata dall'art. 606 cod. proc. pen.. Con l'effetto, nel caso di illegalità della misura, rispettivamente della caducazione dell'intero accordo o della caducazione della sola statuizione relativa all'applicazione della misura di sicurezza, cui corrisponde un diverso contenuto dell'onere motivazionale gravante sul giudice, in forza del quale la motivazione sintetica è ammessa solo qualora l'applicazione sia 'interna' al patto. 4. Allorquando, dunque, la confisca non obbligatoria si ponga al di fuori del perimetro dell'accordo fra le parti il compito del giudice è quello di dare conto delle ragioni delle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni, "in quanto serviti o destinati a commettere il reato, ovvero prodotto o profitto dello stesso, non essendo sufficiente riconoscerne la natura di bene utilizzato per la consumazione del reato. La natura del bene, invero, costituisce il presupposto dell'esercizio del potere di confisca e non esaurisce perciò l'onere motivazionale del giudice che la dispone" (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, S, Rv. 270324; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Annbrosio, Rv. 245387; 247085;Sez. 6, n. 10531 dei 21/02/2007, Baffoè, Rv. 235928). 5. La legittimità della confisca facoltativa, infatti, implica la dimostrazione della sussistenza del collegamento fra quanto sequestrato ed il reato. 6. Ora, nel caso di specie la sentenza impugnata omette del tutto la giustificazione sull'applicazione della misura di sicurezza in relazione ai telefoni cellulare sequestrati, g 7. L'assoluta carenza della motivazione sul punto impone l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla confisca dei telefoni cellulari, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuzione concernente la confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica. Dichiara il ricorso inammisibile nel resto. Cosi deciso il f27/01/2022