CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
BARBATA AGOSTINO, Giudice
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3922/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TNLT150000143 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente
Accogliere il presente ricorso, annullando il provvedimento impugnato per i motivi dettagliatamente indicati in epigrafe.
Con vittoria di spese, diritti ed onorarI, da distrarre in favore del difensore.
Ai fini del contributo unificato di cui al DPR 115/2002, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.
Resistente
- il rigetto del ricorso e che venga dichiarato legittimo l'operato dell'Ufficio. Con vittoria di spese nel presente giudizio, come da nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L.,in persona del legale rappresentante, Nominativo_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , del foro di Palermo propone ricorso avverso il provvedimento di cessazione della PARTITA IVA emesso dall'Agenzia delle Entrate, notificato in data 21
Luglio 2025.
La società contesta la legittimità del provvedimento, sostenendo che: L'Agenzia delle Entrate non ha rispettato il contraddittorio preventivo, violando lo statuto del contribuente.
La cessazione della partita IVA è basata su motivazioni non veritiere e pretestuose.
La società, costituita nel 2024, ha rispettato i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e ha già depositato la dichiarazione IVA e il bilancio.
La società è operativa, con un contratto di locazione e un'utenza di energia elettrica, nonostante una mancata comunicazione del cambio di sede.
La società chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di sospendere il provvedimento e annullarlo, con vittoria di spese e onorari.
Con le controdeduzioni presentate dalla Direzione Provinciale I osserva che la società Ricorrente_1 S. R.L., attiva dal 17 maggio 2024, ha ricevuto un provvedimento di cessazione della partita IVA e una sanzione per gravi elementi di rischio fiscale, tra cui:
Mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (eccetto il Modello IVA 2024).
Assenza di utenze intestate.
Mancato deposito del bilancio d'esercizio presso la C.C.I.A.A.
Mancanza di immobili di proprietà o contratti di locazione registrati.
La società ha contestato il provvedimento, sostenendo la sua nullità per mancanza di contraddittorio preventivo e per la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
L'Ufficio ha agito in conformità all'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1 del D.P.R. 633/1972, che prevede la cessazione della partita IVA in caso di riscontri negativi sui requisiti soggettivi e oggettivi. La normativa mira a contrastare fenomeni di evasione fiscale e frodi, soprattutto per partite IVA di nuova attribuzione con brevi cicli di vita e inadempienze fiscali sistematiche.
Mancata presentazione della dichiarazione: La società ha depositato il bilancio e le dichiarazioni trimestrali
IVA solo dopo la notifica del provvedimento, ma tali documenti non dimostrano l'effettiva operatività dell'attività.
Assenza di beni immobili e utenze: La società ha dichiarato di avere un contratto di locazione e utenze, ma non ha fornito documentazione a supporto né in sede stragiudiziale né giudiziale.
Mancata attivazione del contraddittorio preventivo: L'Ufficio ha fornito indicazioni per il riesame in autotutela, ma la società non ha presentato alcuna richiesta né documentazione idonea.
L'Ufficio chiede il rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento, ritenendo che non sussistano i presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora).
La Direzione Provinciale I di Milano chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di rigettare il ricorso e dichiarare legittimo il provvedimento di cessazione della partita IVA e irrogazione della sanzione, con vittoria delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 23 ottobre 2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione.
All'udienza camerale del 5 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.la società Ricorrente_1 S.R.L. con i motivi di ricorso contesta la revoca della partita IVA e all'irrogazione di una sanzione di euro 3.000 per il periodo d'imposta 2025 sostenendo che – al contrario – è una società operativa.
I motivi sono infondati
2.L'articolo 35 comma 15-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina le procedure di attribuzione e gestione della partita IVA, includendo controlli automatizzati e accessi presso l'attività economica per verificare la completezza e l'esattezza dei dati forniti. In caso di esito negativo, l'ufficio può adottare un provvedimento motivato di cessazione della partita IVA e procedere all'esclusione dalla banca dati VIES, che limita le operazioni intracomunitarie.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 110418 del 12 giugno 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità operative per la cessazione della partita IVA e la sua esclusione dal VIES. La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha rafforzato queste procedure introducendo, all'interno dell'articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2, nuove tipologie di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA.
In presenza di irregolarità o inadempimenti riscontrati durante le verifiche fiscali, l'Agenzia delle Entrate può emettere un provvedimento di cessazione della partita IVA, che ha effetto dalla data di notifica e comporta l'aggiornamento dell'Anagrafe Tributaria. Tale cessazione può comportare anche l'esclusione dal VIES, riducendo la possibilità di operazioni intracomunitarie. Prima di adottare tale misura, è previsto un procedimento di comunicazione preventiva al contribuente, che può presentare chiarimenti o dimostrare eventuali errori entro 60 giorni, in modo da favorire una gestione trasparente e corretta delle posizioni fiscali e mantenere l'anagrafe fiscale aggiornata.
3.Nel caso trattato, l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato l'assenza di attività da parte della società ricorrente. Dal verbale di constatazione redatto il 22 maggio 2025 risulta che la sede di Indirizzo_1 non risulta alcuna attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno. Il custode ha riferito di ricevere posta della società e di rispedirla indietro perché non conosce il titolare. (all.2 PVC).
La società ha omesso la presentazione le dichiarazioni obbligatorie, tranne il Modello IVA per l'anno 2024, non ha alcuna utenza intestata, non ha mai depositato il bilancio d'esercizio presso la C.C.I.A.A e possiede immobili di proprietà ne risultano sottoscritti contratti di locazione registrati.
La ricorrente a fronte di tali contestazione non ha inteso riscontrare la comunicazione dell'Ufficio ne ha prodotto in giudizio alcun documento, limitandosi ad evidenziare che per una mera dimenticanza, non è stato tempestivamente comunicato il cambiamento di sede da Indirizzo_1 a indirizzo_2 .,dove attualmente viene svolta l'attività.
Al riguardo si rileva che l'onere della prova è un principio di diritto che prevede l'obbligo, per chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto, di fornire le prove dell'esistenza del fatto stesso. Si tratta, pertanto, di una regola che consente di individuare il soggetto onerato della prova di un fatto controverso e, quindi, di individuare colui sul quale grava il rischio della mancata prova o dell'incertezza del fatto da provare.
Nel processo tributario, la trattazione dell'onere della prova non può prescindere dall'analisi della disciplina civilistica e, in particolare, dell'art. 2697 c.c., poiché, una volta che l'Amministrazione finanziaria ha dato prova del fatto costitutivo della propria pretesa, in applicazione dello stesso principio, spetta al contribuente la prova del fatto modificativo o estintivo.
In definitiva, la Corte Tributaria di I grado di Milano, sez.6, rigetta il ricorso. Alla soccombenza segue la condanna della società Ricorrente_1 S.R.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, DPI liquidate in complessivi euro 1.022,40.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società Ricorrente_1 S.R.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, DPI liquidate in complessivi euro 1.022,40.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore
RE Di AE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
BARBATA AGOSTINO, Giudice
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3922/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TNLT150000143 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente
Accogliere il presente ricorso, annullando il provvedimento impugnato per i motivi dettagliatamente indicati in epigrafe.
Con vittoria di spese, diritti ed onorarI, da distrarre in favore del difensore.
Ai fini del contributo unificato di cui al DPR 115/2002, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.
Resistente
- il rigetto del ricorso e che venga dichiarato legittimo l'operato dell'Ufficio. Con vittoria di spese nel presente giudizio, come da nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L.,in persona del legale rappresentante, Nominativo_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , del foro di Palermo propone ricorso avverso il provvedimento di cessazione della PARTITA IVA emesso dall'Agenzia delle Entrate, notificato in data 21
Luglio 2025.
La società contesta la legittimità del provvedimento, sostenendo che: L'Agenzia delle Entrate non ha rispettato il contraddittorio preventivo, violando lo statuto del contribuente.
La cessazione della partita IVA è basata su motivazioni non veritiere e pretestuose.
La società, costituita nel 2024, ha rispettato i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e ha già depositato la dichiarazione IVA e il bilancio.
La società è operativa, con un contratto di locazione e un'utenza di energia elettrica, nonostante una mancata comunicazione del cambio di sede.
La società chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di sospendere il provvedimento e annullarlo, con vittoria di spese e onorari.
Con le controdeduzioni presentate dalla Direzione Provinciale I osserva che la società Ricorrente_1 S. R.L., attiva dal 17 maggio 2024, ha ricevuto un provvedimento di cessazione della partita IVA e una sanzione per gravi elementi di rischio fiscale, tra cui:
Mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (eccetto il Modello IVA 2024).
Assenza di utenze intestate.
Mancato deposito del bilancio d'esercizio presso la C.C.I.A.A.
Mancanza di immobili di proprietà o contratti di locazione registrati.
La società ha contestato il provvedimento, sostenendo la sua nullità per mancanza di contraddittorio preventivo e per la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
L'Ufficio ha agito in conformità all'art. 35, commi 15-bis e 15-bis.1 del D.P.R. 633/1972, che prevede la cessazione della partita IVA in caso di riscontri negativi sui requisiti soggettivi e oggettivi. La normativa mira a contrastare fenomeni di evasione fiscale e frodi, soprattutto per partite IVA di nuova attribuzione con brevi cicli di vita e inadempienze fiscali sistematiche.
Mancata presentazione della dichiarazione: La società ha depositato il bilancio e le dichiarazioni trimestrali
IVA solo dopo la notifica del provvedimento, ma tali documenti non dimostrano l'effettiva operatività dell'attività.
Assenza di beni immobili e utenze: La società ha dichiarato di avere un contratto di locazione e utenze, ma non ha fornito documentazione a supporto né in sede stragiudiziale né giudiziale.
Mancata attivazione del contraddittorio preventivo: L'Ufficio ha fornito indicazioni per il riesame in autotutela, ma la società non ha presentato alcuna richiesta né documentazione idonea.
L'Ufficio chiede il rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento, ritenendo che non sussistano i presupposti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora).
La Direzione Provinciale I di Milano chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di rigettare il ricorso e dichiarare legittimo il provvedimento di cessazione della partita IVA e irrogazione della sanzione, con vittoria delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 23 ottobre 2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione.
All'udienza camerale del 5 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.la società Ricorrente_1 S.R.L. con i motivi di ricorso contesta la revoca della partita IVA e all'irrogazione di una sanzione di euro 3.000 per il periodo d'imposta 2025 sostenendo che – al contrario – è una società operativa.
I motivi sono infondati
2.L'articolo 35 comma 15-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina le procedure di attribuzione e gestione della partita IVA, includendo controlli automatizzati e accessi presso l'attività economica per verificare la completezza e l'esattezza dei dati forniti. In caso di esito negativo, l'ufficio può adottare un provvedimento motivato di cessazione della partita IVA e procedere all'esclusione dalla banca dati VIES, che limita le operazioni intracomunitarie.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 110418 del 12 giugno 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità operative per la cessazione della partita IVA e la sua esclusione dal VIES. La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha rafforzato queste procedure introducendo, all'interno dell'articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2, nuove tipologie di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA.
In presenza di irregolarità o inadempimenti riscontrati durante le verifiche fiscali, l'Agenzia delle Entrate può emettere un provvedimento di cessazione della partita IVA, che ha effetto dalla data di notifica e comporta l'aggiornamento dell'Anagrafe Tributaria. Tale cessazione può comportare anche l'esclusione dal VIES, riducendo la possibilità di operazioni intracomunitarie. Prima di adottare tale misura, è previsto un procedimento di comunicazione preventiva al contribuente, che può presentare chiarimenti o dimostrare eventuali errori entro 60 giorni, in modo da favorire una gestione trasparente e corretta delle posizioni fiscali e mantenere l'anagrafe fiscale aggiornata.
3.Nel caso trattato, l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato l'assenza di attività da parte della società ricorrente. Dal verbale di constatazione redatto il 22 maggio 2025 risulta che la sede di Indirizzo_1 non risulta alcuna attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno. Il custode ha riferito di ricevere posta della società e di rispedirla indietro perché non conosce il titolare. (all.2 PVC).
La società ha omesso la presentazione le dichiarazioni obbligatorie, tranne il Modello IVA per l'anno 2024, non ha alcuna utenza intestata, non ha mai depositato il bilancio d'esercizio presso la C.C.I.A.A e possiede immobili di proprietà ne risultano sottoscritti contratti di locazione registrati.
La ricorrente a fronte di tali contestazione non ha inteso riscontrare la comunicazione dell'Ufficio ne ha prodotto in giudizio alcun documento, limitandosi ad evidenziare che per una mera dimenticanza, non è stato tempestivamente comunicato il cambiamento di sede da Indirizzo_1 a indirizzo_2 .,dove attualmente viene svolta l'attività.
Al riguardo si rileva che l'onere della prova è un principio di diritto che prevede l'obbligo, per chi vuole dimostrare l'esistenza di un fatto, di fornire le prove dell'esistenza del fatto stesso. Si tratta, pertanto, di una regola che consente di individuare il soggetto onerato della prova di un fatto controverso e, quindi, di individuare colui sul quale grava il rischio della mancata prova o dell'incertezza del fatto da provare.
Nel processo tributario, la trattazione dell'onere della prova non può prescindere dall'analisi della disciplina civilistica e, in particolare, dell'art. 2697 c.c., poiché, una volta che l'Amministrazione finanziaria ha dato prova del fatto costitutivo della propria pretesa, in applicazione dello stesso principio, spetta al contribuente la prova del fatto modificativo o estintivo.
In definitiva, la Corte Tributaria di I grado di Milano, sez.6, rigetta il ricorso. Alla soccombenza segue la condanna della società Ricorrente_1 S.R.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, DPI liquidate in complessivi euro 1.022,40.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società Ricorrente_1 S.R.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, DPI liquidate in complessivi euro 1.022,40.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore
RE Di AE