Art. 4.
Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla regolarita' degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.
La relazione della Commissione e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.
Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla regolarita' degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.
La relazione della Commissione e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.