CASS
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/01/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9216-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EN STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA, AU SFERRAZZA;
- ricorrente -
contro IPPOLITO AR AN;
- intimata - avverso la sentenza n. 1781/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/10/2022 R.G.N. 429/2021; Oggetto Art. 2 L. 297/1982 R.G.N. 9216/2023 Cron. Rep. Ud. 15/10/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 2397 Anno 2025 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 31/01/2025 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TA AN che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale avvocato AU SFERRAZZA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’INPS avverso il decreto con il quale AR LA OL aveva ingiunto il pagamento della somma di € 27.770,48 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro con la società Annabella s.r.l. che era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi dichiarata estinta. 1.1. Nell’esaminare le censure mosse alla sentenza di primo grado la Corte territoriale ha ritenuto che la non fallibilità del datore di lavoro può essere accertata anche in via incidentale nel procedimento con il quale il lavoratore, che è onerato della prova della non assoggettabilità a fallimento della parte datoriale, proceda all’esecuzione individuale nei confronti della società datrice per ottenere soddisfazione del credito vantato. 1.2. Ha poi chiarito che deve essere in concreto verificata la non assoggettabilità a fallimento come nel caso di società commerciale cancellata ed estinta da più di un anno ed ha verificato che, nella specie, la società era stata cancellata nel 2016 e che la domanda al Fondo era stata avanzata nel 2018 quando era oramai decorso l’anno entro il quale sarebbe stato possibile chiederne il fallimento. 1.3. Ha ritenuto poi che fossero state espletate le procedure possibili per accertare il credito e verificare la mancanza di garanzia patrimoniale della datrice di lavoro. Ha quindi accertato in fatto che, se le tempistiche della vicenda non avevano consentito di attivare una procedura concorsuale, tuttavia, cessato il rapporto nel 2015, il credito era stato accertato in sede sindacale con l’accordo intervenuto nel 2017 (che avrebbe dovuto essere pagato in 12 rate ed era rimasto inadempiuto) e poi con il decreto ingiuntivo, notificato dalla OL al liquidatore della società che non lo aveva opposto. Aveva evidenziato che la società, messa in liquidazione a ottobre 2015 e cancellata l’8.3.2016, era risultata inadempiente all’accordo sottoscritto quando non era già più fallibile e che si era dato corso a procedure esecutive che però erano rimaste senza esito. 1.4. Secondo i giudici di appello, poi, le azioni nei confronti dei soci non dovevano essere esperite atteso che non vi era stata distribuzione di utili e pretenderlo sarebbe stato come richiedere un adempimento che andava oltre l’ordinaria diligenza. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS che articola un unico motivo al quale non oppone difese la OL rimasta intimata. 2.1. L’Inps ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del 27.3.2024 all’esito della quale la causa è stata rinviata per la decisione all’odierna udienza pubblica. Il procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, anche in relazione all’art. 2495 cod. civ., per avere il Giudice dell’appello riconosciuto ad una assicurata il diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia del TFR, ritenendo che la medesima assicurata potesse provare l’insolvenza del datore di lavoro non soggetto in concreto a procedura fallimentare, senza aver acquisito un titolo esecutivo ed in difetto di conseguenza, dell’adempimento dell’onere a carico della stessa lavoratrice di far accertate giudizialmente il credito lavorativo nei confronti del datore di lavoro e di procedere preventivamente, a mente dell’art. 2, quinto comma, della legge n. 297/1982, ad esecuzione forzata nei confronti del medesimo datore di lavoro. 3.1. Ad avviso dell’Istituto ricorrente l’accertamento giudiziale del credito di natura retributiva nei confronti del datore di lavoro insolvente è presupposto necessario per il sorgere dell’obbligazione a carico dell’Istituto (sia con riguardo all’an che con riguardo al quantum). 3.2. Deduce che l’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo (il 20.4.2017) ad una società estinta (essendo stata cancellata l’8.3.2016) renderebbe radicalmente nullo il procedimento e carente il titolo per procedere poi all’escussione del Fondo. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4.1. La peculiarità della fattispecie concreta è data dal fatto che il datore di lavoro insolvente è una società di capitale, cancellata dal registro delle Imprese e non fallibile ai sensi dell’art. 10 della legge fallimentare. Per i soci, è risultata accertata l’incapienza del bilancio finale di liquidazione e quindi l’assenza di un attivo da distribuire. 4.2. Ciò posto in fatto, occorre stabilire se, in questo caso, condizione necessaria per agire nei confronti del Fondo di Garanzia, resta comunque la sussistenza di un titolo giudiziale che accerti il credito, nei confronti dei soci, come dedotto dall’Inps, o se, invece, come ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipotesi, possa prescindersi dalla previa formazione di un provvedimento giurisdizionale e ottenere, incidenter tantum, direttamente nel giudizio intrapreso nei confronti dell’INPS, l’accertamento del credito preteso. 5. Va premesso che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. nn. 1886 e 1887 del 2020): si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. 5.1. Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla legge n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, comma 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). 5.2. L’art. 2 della legge n. 297 del 1982 àncora, in definitiva, l’intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di una procedura esecutiva. Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS (Cass. n. 19277 del 2018, punto 15 delle Ragioni della decisione;
nello stesso senso, Cass. n. 15384 del 2021 e n. 12971 del 2014). 5.3. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 34031 del 2022); tanto che INPS non può «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass. n. 19277 del 2018 richiamata di recente da Cass. n. 23562 del 2024). 5.4. In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un’azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del 2020, in motivazione). 5.5. La modulazione dell’onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. n. 34358 del 2022 e Cass. n. 14020 del 2020) e, in definitiva, l'aleatorietà delle azioni esecutive, che parte ricorrente valorizza, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito. 5.6. La legge è chiara nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanzia dell’accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an e nel quantum debeatur) nei confronti dell’impresa inadempiente» (Cass. n. 9284 del 2023). 5.7. La conclusione è imposta dal delineato sistema normativo e dalla già evidenziata considerazione che l’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, è un soggetto terzo che non ha alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito. Per altro verso, l’accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme erogate, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali. 5.8. Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall’estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso. L’eventuale infruttuosità dell’azione, per l’assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., n. 6070 del 2013, punto 3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l’accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro. 6. Non possono condividersi allora le argomentazioni della sentenza impugnata volte ad avvalorare la tesi dell’impossibilità di agire nei confronti di un datore di lavoro, quando si tratti di una società cancellata dal registro delle imprese e, dunque, estinta e, nel caso concreto, non più fallibile. Devono, piuttosto, condividersi le considerazioni volte da parte ricorrente che qualifica l’accertamento del credito come elemento imprescindibile per accedere alla tutela del Fondo, requisito che deve preesistere alla presentazione della domanda. 6.1. In altre parole, allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, vi è l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). 7. Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quinto comma, della legge n. 287 del 1982). 8. Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate a un approdo contenzioso. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori. 9. In conclusione le censure mosse alla sentenza d’appello sono fondate in applicazione del seguente principio di diritto: «Allorché il lavoratore presenti all’INPS, quale gestore del “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto”, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell’Istituto di adempiere tempestivamente, ove non sussistano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l’accertamento in esame può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione». 10. Per le ragioni esposte la sentenza della Corte di appello di Bari deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa po' essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Quanto alle spese dell’intero processo la novità delle questioni trattate ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024
- ricorrente -
contro IPPOLITO AR AN;
- intimata - avverso la sentenza n. 1781/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/10/2022 R.G.N. 429/2021; Oggetto Art. 2 L. 297/1982 R.G.N. 9216/2023 Cron. Rep. Ud. 15/10/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 2397 Anno 2025 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 31/01/2025 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TA AN che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale avvocato AU SFERRAZZA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’INPS avverso il decreto con il quale AR LA OL aveva ingiunto il pagamento della somma di € 27.770,48 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro con la società Annabella s.r.l. che era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi dichiarata estinta. 1.1. Nell’esaminare le censure mosse alla sentenza di primo grado la Corte territoriale ha ritenuto che la non fallibilità del datore di lavoro può essere accertata anche in via incidentale nel procedimento con il quale il lavoratore, che è onerato della prova della non assoggettabilità a fallimento della parte datoriale, proceda all’esecuzione individuale nei confronti della società datrice per ottenere soddisfazione del credito vantato. 1.2. Ha poi chiarito che deve essere in concreto verificata la non assoggettabilità a fallimento come nel caso di società commerciale cancellata ed estinta da più di un anno ed ha verificato che, nella specie, la società era stata cancellata nel 2016 e che la domanda al Fondo era stata avanzata nel 2018 quando era oramai decorso l’anno entro il quale sarebbe stato possibile chiederne il fallimento. 1.3. Ha ritenuto poi che fossero state espletate le procedure possibili per accertare il credito e verificare la mancanza di garanzia patrimoniale della datrice di lavoro. Ha quindi accertato in fatto che, se le tempistiche della vicenda non avevano consentito di attivare una procedura concorsuale, tuttavia, cessato il rapporto nel 2015, il credito era stato accertato in sede sindacale con l’accordo intervenuto nel 2017 (che avrebbe dovuto essere pagato in 12 rate ed era rimasto inadempiuto) e poi con il decreto ingiuntivo, notificato dalla OL al liquidatore della società che non lo aveva opposto. Aveva evidenziato che la società, messa in liquidazione a ottobre 2015 e cancellata l’8.3.2016, era risultata inadempiente all’accordo sottoscritto quando non era già più fallibile e che si era dato corso a procedure esecutive che però erano rimaste senza esito. 1.4. Secondo i giudici di appello, poi, le azioni nei confronti dei soci non dovevano essere esperite atteso che non vi era stata distribuzione di utili e pretenderlo sarebbe stato come richiedere un adempimento che andava oltre l’ordinaria diligenza. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS che articola un unico motivo al quale non oppone difese la OL rimasta intimata. 2.1. L’Inps ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del 27.3.2024 all’esito della quale la causa è stata rinviata per la decisione all’odierna udienza pubblica. Il procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, anche in relazione all’art. 2495 cod. civ., per avere il Giudice dell’appello riconosciuto ad una assicurata il diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia del TFR, ritenendo che la medesima assicurata potesse provare l’insolvenza del datore di lavoro non soggetto in concreto a procedura fallimentare, senza aver acquisito un titolo esecutivo ed in difetto di conseguenza, dell’adempimento dell’onere a carico della stessa lavoratrice di far accertate giudizialmente il credito lavorativo nei confronti del datore di lavoro e di procedere preventivamente, a mente dell’art. 2, quinto comma, della legge n. 297/1982, ad esecuzione forzata nei confronti del medesimo datore di lavoro. 3.1. Ad avviso dell’Istituto ricorrente l’accertamento giudiziale del credito di natura retributiva nei confronti del datore di lavoro insolvente è presupposto necessario per il sorgere dell’obbligazione a carico dell’Istituto (sia con riguardo all’an che con riguardo al quantum). 3.2. Deduce che l’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo (il 20.4.2017) ad una società estinta (essendo stata cancellata l’8.3.2016) renderebbe radicalmente nullo il procedimento e carente il titolo per procedere poi all’escussione del Fondo. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4.1. La peculiarità della fattispecie concreta è data dal fatto che il datore di lavoro insolvente è una società di capitale, cancellata dal registro delle Imprese e non fallibile ai sensi dell’art. 10 della legge fallimentare. Per i soci, è risultata accertata l’incapienza del bilancio finale di liquidazione e quindi l’assenza di un attivo da distribuire. 4.2. Ciò posto in fatto, occorre stabilire se, in questo caso, condizione necessaria per agire nei confronti del Fondo di Garanzia, resta comunque la sussistenza di un titolo giudiziale che accerti il credito, nei confronti dei soci, come dedotto dall’Inps, o se, invece, come ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipotesi, possa prescindersi dalla previa formazione di un provvedimento giurisdizionale e ottenere, incidenter tantum, direttamente nel giudizio intrapreso nei confronti dell’INPS, l’accertamento del credito preteso. 5. Va premesso che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. nn. 1886 e 1887 del 2020): si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. 5.1. Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla legge n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, comma 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). 5.2. L’art. 2 della legge n. 297 del 1982 àncora, in definitiva, l’intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di una procedura esecutiva. Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS (Cass. n. 19277 del 2018, punto 15 delle Ragioni della decisione;
nello stesso senso, Cass. n. 15384 del 2021 e n. 12971 del 2014). 5.3. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 34031 del 2022); tanto che INPS non può «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass. n. 19277 del 2018 richiamata di recente da Cass. n. 23562 del 2024). 5.4. In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un’azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza n. 1886 del 2020, in motivazione). 5.5. La modulazione dell’onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. n. 34358 del 2022 e Cass. n. 14020 del 2020) e, in definitiva, l'aleatorietà delle azioni esecutive, che parte ricorrente valorizza, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito. 5.6. La legge è chiara nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per l’accesso al Fondo di Garanzia dell’accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell’an e nel quantum debeatur) nei confronti dell’impresa inadempiente» (Cass. n. 9284 del 2023). 5.7. La conclusione è imposta dal delineato sistema normativo e dalla già evidenziata considerazione che l’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, è un soggetto terzo che non ha alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito. Per altro verso, l’accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme erogate, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali. 5.8. Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall’estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso. L’eventuale infruttuosità dell’azione, per l’assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., n. 6070 del 2013, punto 3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere l’accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro. 6. Non possono condividersi allora le argomentazioni della sentenza impugnata volte ad avvalorare la tesi dell’impossibilità di agire nei confronti di un datore di lavoro, quando si tratti di una società cancellata dal registro delle imprese e, dunque, estinta e, nel caso concreto, non più fallibile. Devono, piuttosto, condividersi le considerazioni volte da parte ricorrente che qualifica l’accertamento del credito come elemento imprescindibile per accedere alla tutela del Fondo, requisito che deve preesistere alla presentazione della domanda. 6.1. In altre parole, allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, vi è l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). 7. Tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto, «ove non sussista contestazione in materia» (art. 2, quinto comma, della legge n. 287 del 1982). 8. Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate a un approdo contenzioso. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori. 9. In conclusione le censure mosse alla sentenza d’appello sono fondate in applicazione del seguente principio di diritto: «Allorché il lavoratore presenti all’INPS, quale gestore del “Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto”, la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell’Istituto di adempiere tempestivamente, ove non sussistano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata. Ove il datore di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 cod. civ.) e tale società non sia più fallibile, l’accertamento in esame può essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione». 10. Per le ragioni esposte la sentenza della Corte di appello di Bari deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa po' essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Quanto alle spese dell’intero processo la novità delle questioni trattate ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024