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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2040/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006018059000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006018059000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella n. 29120240006018059000, notificata in data 07.05.2025, di euro 2.562,88 per IMU anno 2014, € 1.353,00 e IMU anno 2015 € 1.204,00 (complessivi euro 2.557,00 oltre diritti di notifica euro 5,88) del Comune di Canicattì (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La ricorrente ha prodotto in atti ricevuta di notifica della cartella di pagamento da cui risulta che è stata consegnata alla ricorrente in data 19.04.2025 (cfr. documentazione in atti).
Il ricorso è stato notificato alle parti resistenti in data 12.06.2025: tempestivamente.
2.- La pretesa qui in contestazione afferisce a IMU 2014 e 2015:
prova del “primo” atto interruttivo è costituito dalla cartella che risulta notificata il 19.04.2025: dopo 11 anni.
Non è stata prodotta in atti prova documentale di idonei atti interruttivi.
3.- il ruolo è stato consegnato in data 10.03.2024 : 10 anni dopo, quindi oltre i termini di legge.
Non è stata fornita la prova di atti interruttivi.
Per ciascuno dei due avvisi richiamati in cartella non è stata offerta prova della loro rituale notifica.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN GE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2040/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Pietro Mascagni, 110 95129 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006018059000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006018059000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella n. 29120240006018059000, notificata in data 07.05.2025, di euro 2.562,88 per IMU anno 2014, € 1.353,00 e IMU anno 2015 € 1.204,00 (complessivi euro 2.557,00 oltre diritti di notifica euro 5,88) del Comune di Canicattì (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La ricorrente ha prodotto in atti ricevuta di notifica della cartella di pagamento da cui risulta che è stata consegnata alla ricorrente in data 19.04.2025 (cfr. documentazione in atti).
Il ricorso è stato notificato alle parti resistenti in data 12.06.2025: tempestivamente.
2.- La pretesa qui in contestazione afferisce a IMU 2014 e 2015:
prova del “primo” atto interruttivo è costituito dalla cartella che risulta notificata il 19.04.2025: dopo 11 anni.
Non è stata prodotta in atti prova documentale di idonei atti interruttivi.
3.- il ruolo è stato consegnato in data 10.03.2024 : 10 anni dopo, quindi oltre i termini di legge.
Non è stata fornita la prova di atti interruttivi.
Per ciascuno dei due avvisi richiamati in cartella non è stata offerta prova della loro rituale notifica.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN GE