Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289 .