Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CA SAZIONE Oggetto REGOLAMEN SECONDA CIVIL CONFINI | Composta dagli I ni Sigg.r. Magistrati: R.G.N. 20438/99Presidente Dott. Mario SPADONE Consigliere Cron. 16488 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1961 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 06/02/02 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richies dal Sig. sul ricorso proposto da:
1.55 per diritti 5 LUG. 2001 PU DE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F IL CANCELLIERE SIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che la difende unitamente all'avvocato EGIDIO € 0,77 ANNECHINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
H398799 DE NA GIACINTO;
€0,77 L.1500 intimato la sentenza n. 363/98 del Tribunale di avversO PORDENONE, depositata il 11/09/98; H398800 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 185 udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanna -1- SCHERILLO;
udito l'Avvocato Egidio ANNECHINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- гл SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 19/9/1989 IN De AN convenne in giudizio davanti al RE di Pordenone LI PI e, deducendo che il Tribunale della stessa città, con sentenza 14/6/1985 passata in giudicato, aveva regolato il confine tra le rispettive proprietà indicandolo lungo la siepe di alberi e arbusti posta in Via Natisone, chiese che, in conformità di tale confine, fossero apposti i termini e ordinato alla convenuta di demolire il muro da lei realizzato oltre il confine, verso la proprietà attorea. La convenuta, costituitasi, sostenne che il muro si trovava entro la sua proprietà, in conformità del confine stabilito dal precedente giudicato. L'adito RE, con sentenza 11/2/1991, ritenuto che il confine, indicato nel precedente giudicato con l'espressione "lungo la siepe posta in via Natisone", correva lungo la "facciata esterna del fogliame”, e rilevato che il muro della convenuta, superava con la sua parete esterna la linea confinaria, verso la proprietà dell'attore, ne ordinò l'abbattimento nel rispetto del confine così come accertato. La decisione fu impugnata dalla PI che insistette per il mantenimento del muro nella attuale posizione ed inoltre eccepì il difetto di legittimazione attiva del De AN per non essere proprietario del fondo all'atto dell'instaurazione del giudizio. Il De AN resistette al gravame e, con appello incidentale, dedusse che i termini dovevano essere apposti in allineamento con le recinzioni dei fondi limitrofi. Negò, inoltre, il proprio difetto di legittimazione essendo ancora titolare di parte della proprietà. Con sentenza 11/9/1998 il Tribunale rigettò l'appello principale della PI e, in accoglimento dell'appello incidentale del De AN, in riforma della decisione pretorile, ordinò che i termini tra i due fondi fossero posti in allineamento con le recinzioni dei fondi contermini di terzi. La PI ha chiesto la cassazione della sentenza per quattro motivi illustrati da una memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si deduce la violazione degli artt. 100, 102, 11 e 354 in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c per non avere l'impugnata sentenza rilevato il difetto di legittimazione attiva del De AN in base all'erronea e sbrigativa considerazione che questa era preclusa dal precedente giudicato inter partes. Il giudice d'appello avrebbe invece dovuto rilevare, anche d'ufficio, che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in appello e come riconosciuto dallo stesso difensore del De AN nella comparsa conclusionale d'appello, il De AN, alla data della notifica della citazione davanti al RE (18/9/1989), non era più proprietario del fondo avendo ceduto i suoi beni ai figli con atto 10/10/1983. La censura va disattesa. Premesso che il giudicato formatosi sulla sentenza 14/6/1985 del Tribunale di Pordenone nel precedente giudizio svoltosi tra la ricorrente e il De AN fa stato tra le parti ed i loro aventi causa, ditalché non sembra ravvisabile l'interesse della ricorrente rispetto alla questione prospettata, va rilevato che, come espressamente dedotto dal De AN nella comparsa conclusionale d'appello e come riconosciuto dalla stessa ricorrente (v. ricorso e memoria), il suddetto, con il richiamato rogito del 1983, aveva “conservato una porzione di proprietà a fronte del muro", mantenendo il conseguente diritto di pretendere dal proprietario confinante il rispetto della linea confinaria. II - Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art.345 c.p.c. in relazione all'art.36 nn.1, 3 e 5 stesso codice nonché vizio di ultra ed extrapetizione per avere la sentenza accolto, anziché dichiarare inammissibile perché nuova, la domanda proposta dal De AN con la comparsa di costituzione in appello di apporre i termini in allineamento con la recinzione degli altri fondi. Tale richiesta era infatti una domanda nuova rispetto a quella avanzata dal De AN con la citazione. 기 La censura è infondata. In realtà, con l'appello incidentale il De AN aveva sostanzialmente censurato l'interpretazione del giudicato data dal primo giudice avanzandone una diversa, peraltro fondata su considerazioni contenute nello stesso giudicato. Non si trattava di domanda nuova, ma di specificazione dell'originaria domanda di apposizione di termini nel confine lungo la siepe, così come accertato dal giudicato ditalché il giudice d'appello, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, si è attenuto alla domanda senza incorrere nei denunciati vizi.. -III Col terzo motivo si deduce la violazione del giudicato interno formatosi sulla decisione del primo giudice nella parte in cui aveva individuato il confine lungo la facciata esterna della siepe, implicitamente attribuendo alla ricorrente l'area di sedime sottostante alla siepe. Inoltre, secondo la ricorrente, la sentenza non aveva tenuto conto del materiale probatorio da cui risultava che il muro correva su tale area di sedime, quindi in proprietà PI. La censura, che ripropone sotto altro profilo, la medesima questione sollevata con il precedente motivo, va anch'esso disattes Precisando che la linea di confine andava fissata lungo la siepe, ma anche in perfetto allineamento con le recinzioni in muretto fatte dagli altri proprietari limitrofi, la sentenza non si è posta in contrasto con l'interpretazione data dal primo giudice al precedente giudicato, ma ha riesaminato tale interpretazione alla luce dei rilievi svolti dalle parti con i rispettivi appelli. IV -Con il quarto motivo si lamentano vizi della motivazione per non avere il giudice d'appello preso in considerazione il materiale probatorio, ai fini della esatta individuazione della linea di confine. La doglianza è inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente indicato, al fine dell'autosufficienza del gravame, quali erano gli elementi di prova che potevano condurre, se esaminati dal giudicante, a una diversa 109T129,11 decisione. 6 Consegue il rigetto del ricorso. 6 20, 7 9,7 2
P.Q.M
7 A 0 14 S 11 M T La Corte rigetta il ricorso. A R T N Roma, 6 febbraio 2002 E E L I R Il presidente L'estensore D Арални 5 1 noveul 8 2 4 % DEPOSITATO IN CANCELLERIA Floma 5 LUG 2002 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 200