Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di ingiuria, ai fini della integrazione della causa di non punibilità della provocazione, non è richiesta la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, essendo sufficiente che sussista un nesso di causalità determinante tra fatto provocante e fatto provocato e non un legame di mera occasionalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2012, n. 43173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43173 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/10/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2268
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 49764/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AS PP, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 26/7/2011 del Tribunale di Lanciano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 luglio 2011 il Tribunale di Lanciano confermava la condanna di Di AS PP per i reati di ingiuria e lesioni personali in continuazione tra loro.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. Con il primo motivo si eccepisce il difetto di querela in relazione ad una delle frasi ingiuriose contestate nell'imputazione, mentre con il secondo si contesta la tenuta logica della motivazione resa dal giudice d'appello sul punto nel rigettare l'identica questione proposta con il gravame di merito, evidenziandosi come il generico riferimento nell'atto di querela a parole offensive non meglio comprese non sarebbe sufficiente - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - a sanare il difetto di procedibilità. Ulteriori vizi motivazionali vengono dedotti con il terzo motivo in riferimento all'interpretazione delle risultanze processuali in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di ingiuria, rilevandosi come non tutti i testimoni escussi abbiano effettivamente attribuito all'imputato o anche solo udito le frasi ritenute offensive e che invero sarebbero state indebitamente ritenute tali dal giudice del merito, trattandosi di mere imprecazioni generiche non rivolte specificamente alla persona offesa. Con il quarto motivo si lamenta, sempre in relazione al reato di ingiuria, il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 599 c.p., avendo l'imputato reagito al fatto ingiusto della persona offesa che aveva sostato con il proprio autocarro tenendo il motore acceso dinanzi ai tavoli del bar del Di AS, infastidendo così i suoi clienti. Esimente che il giudice d'appello avrebbe erroneamente disatteso in riferimento al parametro, estraneo alla previsione normativa citata, della non proporzionalità della reazione. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce infine la nullità del decreto di citazione a giudizio in ragione dell'indeterminatezza dell'imputazione per la mancata specificazione delle lesioni riportate dalla persona offesa, nonché l'errata applicazione della legge penale in relazione alla classificazione dei segni lasciati sul collo della persona offesa come lesioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa l'evidente connessione, sono manifestamente infondati e comunque inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione. Infatti, come già correttamente osservato dal Tribunale, anche qualora dovesse ritenersi che il giudice di prime cure abbia effettivamente ritenuto l'imputato responsabile di una frase ingiuriosa non originariamente evocata dal querelante, ciò risulterebbe del tutto ininfluente, atteso che la condanna ha comunque riguardato anche l'altra l'espressione menzionata in querela e ritualmente contestata nel capo d'imputazione, mentre il ricorrente non ha saputo indicare in quale modo l'eventuale erronea espansione dell'imputazione avrebbe inciso sull'affermazione di responsabilità dell'imputato ovvero sulla dosimetria della pena.
Ed in tal senso il ricorso si rivela altresì generico, atteso che il ricorrente non si è compiutamente confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre pedissequamente le doglianze avanzate in sede d'appello e concentrandosi invece sull'altro ed autonomo argomento speso dal Tribunale per rigettare tali doglianze, senza precisare perché la sua eventuale erroneità sarebbe idonea a compromettere la tenuta logica dell'intera motivazione resa sul punto, che, come detto, non appare invece censurabile nel suo complesso.
2. Inammissibile è anche il terzo motivo in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p. Infatti le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di violazione di legge, si traducono per lo più nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Non di meno, per la parte in cui sostanzialmente con il motivo viene denunciato il travisamento di alcune prove testimoniali, il ricorso si rivela generico atteso che, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi - come invece avvenuto nel caso di specie - ad estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023).
3. Fondato è invece il quarto motivo. Il Tribunale ha escluso l'esimente della provocazione invocata dal ricorrente facendo leva sulla presunta mancanza di proporzione tra la reazione dell'imputato e la condotta della persona offesa, evocando in tal modo un requisito della fattispecie esimente invero non contemplato dall'art. 599 cpv. c.p., come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sottolineando che non assume alcuna rilevanza la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui, essendo invece sufficiente sussista un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato e non un semplice legame di mera occasionalità (Sez. 5 n. 1203/69 del 29 novembre 1968, Trecchi, rv 110266). Sotto questo profilo la sentenza deve dunque essere annullata ed il giudice del rinvio, nel rispetto del principio illustrato, dovrà pertanto stabilire se le intemperanze verbali dell'imputato possano ritenersi essere state provocate dal comportamento della persona offesa e se quest'ultimo sia o meno qualificabile come fatto ingiusto ai sensi del menzionato art. 599 c.p., comma 2. 4. Parzialmente fondato è anche il quinto motivo. Invero ingiustificate risultano le doglianze relative al difetto di contestazione, atteso che alcuna violazione del diritto di difesa si è consumata nel caso di specie risultando dal complesso degli atti la specificazione delle presunte lesioni addebitate, ma colgono invece nel segno quelle relative alla motivazione resa dal Tribunale in merito alla sussistenza delle lesioni medesime ed alla loro identificazione con i "segni" registrati dai sanitari che hanno visitato la persona offesa.
Per lungo tempo, infatti, specie in giurisprudenza, il concetto di "malattia" rilevante ai fini dell'art. 582 c.p. ha fortemente risentito di quanto era stato al riguardo precisato nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale, dove si era puntualizzato che era stato fatto uso della "espressione", correttamente scientifica, di malattia, anziché quella di danno nel corpo o perturbazione della mente;
l'art. 372 del codice Zanardelli, puniva, infatti, a titolo di lesione personale, la condotta di chi, "senza il fine di uccidere, cagiona ad alcuno un danno nel corpo o nella salute o una perturbazione nella mente", giacché una malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali".
Simile approccio definitorio è stato pedissequamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, rimasta, sino ad epoca recente, consolidata nell'affermare che, in tema di lesioni personali volontarie, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in atto il suddetto processo di alterazione, malgrado il ritorno della persona offesa al lavoro (cfr., ex plurimis, Sez. 5 2 febbraio 1984, n. 5258, De Chirico;
Sez. 5 14 novembre 1979, n. 2650, Miscia;
Sez. 1 30 novembre 1976, n. 7254, Saturno;
Sez. 1, 11 ottobre 1976, n. 2904, Carchedi). Sul punto, però, non può non convenirsi con quanti ritengono che il concetto di "malattia", più che evocare l'impiego di un elemento descrittivo della fattispecie, rinvia ad un parametro normativo extragiuridico, di matrice chiaramente tecnico-scientifica, tale da far sì che il fenomeno morboso, altrimenti apprezzabile da chiunque in termini soggettivi e del tutto indistinti, presenti, invece, i connotati definitori e di determinatezza propri del settore della esperienza - quella medica, appunto - da cui quel concetto proviene. Poiché, dunque, la scienza medica può dirsi da tempo concorde - al punto da essere stata ormai recepita a livello di communis opinio - nell'intendere la "malattia" come un processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell'assetto funzionale dell'organismo, ne deriva che le mere alterazioni anatomiche che non interferiscano in alcun modo con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di "malattia", correttamente intesa.
Pertanto, la semplice alterazione anatomica non rappresenta di per sè un presupposto indefettibile della malattia, giacché ben possono ammettersi processi patologici che non si accompagnino o derivino da una modificazione di tipo anatomico, così come, all'inverso, una modificazione di quest'ultimo tipo che non determini alcuna incidenza sulla normale funzionalità dell'organismo si presenta, secondo tale condivisibile impostazione, insuscettibile di integrare la nozione di "malattia", quale evento naturalistico del reato di cui all'art. 582 c.p.. Per altro verso, non è senza significato la circostanza che, nel codice, la lesione non sia definita in se - quale semplice "rottura" della unità organica - ma in relazione all'"evento" che essa deve determinare: e cioè, appunto, una "malattia" del corpo o della mente. La circostanza, quindi, che la malattia può riguardare tanto l'aspetto fisico che quello psichico dell'individuo, e poiché tali due aspetti sono stati fra loro alternativamente considerati dal legislatore (attraverso l'uso della disgiuntiva "o"), se ne può desumere che, unitario dovendo essere il concetto di malattia e considerato che non può evocarsi una alterazione "anatomica" della mente, l'unica alterazione che è possibile immaginare, come comune ai due accennati aspetti, è proprio - e soltanto - quella funzionale. D'altra parte, il concetto stesso di "durata" della malattia - sulla cui base è parametrata la procedibilità e la gravità del reato - non può che confermare una propensione al recepimento normativo della nozione "funzionalistica" della malattia, del tutto in linea con i tradizionali approdi definitori cui è pervenuta, anche se con varietà di accenti, la medicina legale. A tale impostazione ha mostrato, d'altra parte, di aderire anche un significativo filone di giurisprudenza di questa Corte, attento a ricondurre il concetto di "malattia" nell'ambito di un paradigma di offensività strutturalmente coeso con la nozione scientifica del concetto stesso, secondo la dichiarata intentio legis fatta palese dal Guardasigilli, nella richiamata relazione ministeriale sul progetto del codice penale, ma poi "tradita" nel contenuto definitorio trasfuso in quel documento e supinamente recepito dalla giurisprudenza prevalente.
Una prima, sensibile innovazione interpretativa rispetto alla tesi tradizionale è stata, infatti, offerta dalla sentenza Sez. 4 n. 10643 del 14 novembre 1996, P.C. in proc. Francolini, rv 207339, ove si è affermato che il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Deriva da ciò - ha concluso la pronuncia - che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. In linea con simili affermazioni si collocano anche Sez. 5 n. 714/99 del 15 ottobre 1998, Rocca, rv 212156; Sez. 4 n. 3448/05 del 28 ottobre 2004, Perna, rv 230896 e le più recenti Sez. 5 n. 40428 del 11 giugno 2009, Lazzarino e altri, rv 245378 e Sez. 4 n. 17505 del 19 marzo 2008, Pagnani, rv 239541, pronunzie che hanno ugualmente ribadito come, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprenda tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. Principio che da ultimo ha trovato l'autorevole e definitivo avvallo nelle articolate riflessioni compiute da Sez. Un. n. 2437/09 del 18 dicembre 2008, Giulini e altro (v. in motivazione).
Che dunque i generici "segni" riscontrati sul collo della persona offesa dai sanitari costituiscano delle lesioni penalmente rilevanti non può essere affermato sulla base della loro mera qualificazione come alterazione anatomica, peraltro affermata dal Tribunale in maniera del tutto apodittica. È invece necessario, per giungere a tali conclusioni, stabilire se effettivamente i medesimi possano ritenersi la manifestazione od il sintomo di una effettiva alterazione funzionale subita dalla persona offesa, tale dunque da far ritenere che l'azione violenta dell'imputato abbia effettivamente cagionato a quest'ultima una malattia nel senso sopra accolto. Peraltro pregiudiziale a tale valutazione è l'accertamento della natura e dell'effettivo significato dei "segni" riscontrati sul collo della vittima, profili sui quali il provvedimento impugnato parimenti risulta carente.
Anche con riferimento a tali aspetti, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame e con l'obbligo per il giudice del rinvio di attenersi ai principi illustrati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lanciano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012