TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/11/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
ES RR ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 306 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello;
domanda di risarcimento danni per responsabilità extra-contrattuale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Giovanni Contini, presso il cui studio in Pisa, Via San
Lorenzo n. 15, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(P. Iva ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gianfaldoni, presso il cui studio in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 52, elettivamente domicilia
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 13.11.2025, le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di sentire,
[...] CP_1
in riforma della sentenza n. 773/2021 del 24.11.2021 emessa dal Giudice di
Pace di Pisa, R.G. n. 2574/2020, “In via principale di merito: condannare il CP_1
convenuto al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice a seguito dei fatti descritti in narrativa, da liquidarsi nella misura di € 4.042,50 per danno da invalidità temporanea, in € 71,00 per spese “mediche” e in una somma da liquidarsi in via equitativa per danno da invalidità permanente, comunque, ovvero nella misura che sarà per risultare in corso di causa previa istruenda CTU medico legale. In ogni caso con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria, solo nell'ipotesi in cui il Giudicante ritenga la causa necessitante di ulteriore attività istruttoria, chiede ammettersi
CTU medico-legale avente ad oggetto il danno alla salute riportato dalla sig.ra Parte_1
. Con condanna del alla restituzione delle somme che saranno dallo
[...] CP_1
stesso percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese
e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
1.2 Più in particolare, per quanto d'interesse, deduceva che:
a) con atto di citazione, ritualmente notificato, aveva convenuto il CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Pisa affinché si accertasse la sua
[...]
responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di una caduta avvenuta il
09.08.18 a Pisa, in Via Pietrasantina;
b) assumeva, in particolare, che mentre percorreva, sul marciapiede lato destro, il ponticello posto all'uscita del parcheggio del Cimitero della
Misericordia, nell'atto di scendere dal marciapiede per raggiungere la fermata dell'autobus posta sul ciglio della strada, cadeva inciampando in un elemento metallico leggermente sporgente dal terreno;
2 c) in conseguenza del sinistro riportava un trauma al braccio destro per il quale veniva dichiarata guarita con postumi solo in data 04.01.2019;
d) la causa, nella quale si era costituito il chiedendo il CP_1
rigetto, era stata istruita mediante prova documentale e assunzione di prova testimoniale, mentre la C.T.U. medico-legale richiesta dall'attore non era stata ammessa in quanto ritenuta antieconomica;
e) il G. di P. di Pisa, con la sentenza n. 773/21, rigettava la domanda attorea, condannando al pagamento delle spese di Parte_1
causa;
Domandava la riforma della citata sentenza per i seguenti motivi: “1) errata valutazione delle risultanze probatorie – errata valutazione della carenza probatoria in punto di an debeatur;
2) erroneità e/o contraddittorietà della motivazione quanto alla asserita carenza probatoria degli elementi di cui agli artt. 2051-2043 cc.
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 20.05.22, si costituiva in giudizio il , chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., nel merito si opponeva all'accoglimento del gravame chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità dell'attrice, di quantificare i danni materiali e biologici effettivamente subiti.
3. Con ordinanza del 09.06.22, il G.I., rigettata la richiesta di inammissibilità del gravame, fissava l'udienza del 7.07.23 per la precisazione delle conclusioni;
4. A seguito di mutamento del G.I., la causa veniva rinviata, dapprima, al 04.10.24 per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, al 13.11.25 per la discussione orale.
5. L'appello va rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe valutato erroneamente le risultanze probatorie concludendo,
3 così, per una carenza di prova in ordine all'an debeatur. Assume, in particolare, che: il Giudice di Pace avrebbe arbitrariamente dedotto la circostanza che la si stesse recando verso la fermata per prendere l'autobus, in Parte_1
contrasto con quanto asserito da parte attrice e, cioè, che stava andando verso la fermata dell'autobus ove la attendeva il genero che, pure, Persona_1
priva di pregio è da ritenersi la deduzione del primo giudice che ha ritenuto incongrua la ricostruzione secondo cui il teste sarebbe rimasto ad attendere l'attrice lungo la strada piuttosto che entrare nel parcheggio;
che non vi sarebbe alcuna contraddittorietà nelle dichiarazioni del teste che, avendo visto esattamente il punto in cui la era caduta e avendo spostato il Parte_1
fogliame ivi presente, aveva scoperto il tubo metallico e, conseguentemente, aveva dedotto che quest'ultima fosse caduta a causa di tale elemento.
Tale motivo è infondato.
Invero, la circostanza descritta nell'atto di citazione, secondo cui la Parte_1
era “scesa dal predetto marciapiede per raggiungere la fermata dell'autobus posta sul ciglio della strada”, in uno con il certificato medico del 9.08.18, versato in atti, è manifestamente incompatibile con la versione del teste, in base alla quale questi era fermo in auto all'altezza della fermata dell'autobus ad aspettare l'attrice.
Non solo, infatti, l'espressione utilizzata per descrivere le modalità dell'accaduto lasciano intendere che quest'ultima fosse diretta alla fermata per prendere l'autobus, ma tale circostanza è confermata dal documento medico citato ove testualmente si attesta che la paziente “in data odierna, mentre andava a prendere il mezzo pubblico, scivolava cadendo rovinosamente a terra”, dovendo logicamente ritenersi che tale ricostruzione sia stata riferita dalla stessa paziente.
Allo stesso modo, la circostanza secondo cui il teste sarebbe rimasto ad attendere la suocera lungo la strada, nei pressi della fermata dell'autobus, appare del tutto inverosimile alla luce delle riproduzioni fotografiche dei luoghi di causa depositate in atti, da cui si evince l'assenza di un'area di sosta o,
4 comunque, di uno spazio che la rendesse agevole;
tale conclusione è tanto più plausibile se si considera che, percorrendo solo pochi metri verso l'interno, avrebbe potuto comodamente sostare nell'apposita area adibita a parcheggio.
Neppure la rilevata contraddittorietà della testimonianza espletata nel corso del giudizio può ritenersi meritevole di censura. Da una semplice rilettura, infatti, risulta che ha dichiarato, prima, che avrebbe visto l'attrice Persona_1
cadere inciampando nel tubo metallico, poi, che avrebbe spostato con il piede del fogliame, così scoprendo la presenza di “un pezzo di metallo che sporgeva dal terreno” e, infine, che l'attrice sarebbe caduta nel punto in cui è visibile il tubo metallico e di averla vista “inciampare dopo essere scesa dal marciapiede”. Non solo è palese l'incoerenza delle affermazioni del teste, ma non si può in alcun modo, come pretenderebbe parte attrice, ritenere provati i fatti sulla base di un ragionamento presuntivo, sia per le molteplici variabili che possono aver determinato l'evento, sia perché non supportato da ulteriori elementi univoci acquisiti nel corso del giudizio.
In definitiva, l'istruttoria esperita non consente di ritenere provati i fatti come allegati dall'attrice ed, in particolare, la derivazione causale dell'evento dannoso dal bene in custodia al convenuto;
ne consegue che nessun pregio può attribuirsi all'eccepito vizio della sentenza dedotto con il secondo motivo di gravame posto che la prova del nesso eziologico è requisito imprescindibile per l'attribuzione della responsabilità extracontrattuale qualunque sia la qualificazione giuridica adottata e che proprio sulla carenza di tale requisito il giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 773/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pisa nella causa R.G. n. 2574/2020.
6. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base
5 dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
ES RR, definitivamente pronunciando sulla causa di appello avverso la sentenza n. 773/2021 del Giudice di Pace di Pisa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 773/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pisa nella causa R.G. n. 2574/2020;
2) condanna alla refusione delle spese di lite, in Parte_1
favore del , che liquida in € 1701,00, oltre al rimborso CP_1
delle spese forfettarie al 15 %, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pisa, 13 novembre 2025
IL GIUDICE
ES RR
6
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
ES RR ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 306 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello;
domanda di risarcimento danni per responsabilità extra-contrattuale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Giovanni Contini, presso il cui studio in Pisa, Via San
Lorenzo n. 15, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(P. Iva ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gianfaldoni, presso il cui studio in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 52, elettivamente domicilia
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 13.11.2025, le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di sentire,
[...] CP_1
in riforma della sentenza n. 773/2021 del 24.11.2021 emessa dal Giudice di
Pace di Pisa, R.G. n. 2574/2020, “In via principale di merito: condannare il CP_1
convenuto al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice a seguito dei fatti descritti in narrativa, da liquidarsi nella misura di € 4.042,50 per danno da invalidità temporanea, in € 71,00 per spese “mediche” e in una somma da liquidarsi in via equitativa per danno da invalidità permanente, comunque, ovvero nella misura che sarà per risultare in corso di causa previa istruenda CTU medico legale. In ogni caso con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria, solo nell'ipotesi in cui il Giudicante ritenga la causa necessitante di ulteriore attività istruttoria, chiede ammettersi
CTU medico-legale avente ad oggetto il danno alla salute riportato dalla sig.ra Parte_1
. Con condanna del alla restituzione delle somme che saranno dallo
[...] CP_1
stesso percepite in esecuzione della sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese
e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
1.2 Più in particolare, per quanto d'interesse, deduceva che:
a) con atto di citazione, ritualmente notificato, aveva convenuto il CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Pisa affinché si accertasse la sua
[...]
responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di una caduta avvenuta il
09.08.18 a Pisa, in Via Pietrasantina;
b) assumeva, in particolare, che mentre percorreva, sul marciapiede lato destro, il ponticello posto all'uscita del parcheggio del Cimitero della
Misericordia, nell'atto di scendere dal marciapiede per raggiungere la fermata dell'autobus posta sul ciglio della strada, cadeva inciampando in un elemento metallico leggermente sporgente dal terreno;
2 c) in conseguenza del sinistro riportava un trauma al braccio destro per il quale veniva dichiarata guarita con postumi solo in data 04.01.2019;
d) la causa, nella quale si era costituito il chiedendo il CP_1
rigetto, era stata istruita mediante prova documentale e assunzione di prova testimoniale, mentre la C.T.U. medico-legale richiesta dall'attore non era stata ammessa in quanto ritenuta antieconomica;
e) il G. di P. di Pisa, con la sentenza n. 773/21, rigettava la domanda attorea, condannando al pagamento delle spese di Parte_1
causa;
Domandava la riforma della citata sentenza per i seguenti motivi: “1) errata valutazione delle risultanze probatorie – errata valutazione della carenza probatoria in punto di an debeatur;
2) erroneità e/o contraddittorietà della motivazione quanto alla asserita carenza probatoria degli elementi di cui agli artt. 2051-2043 cc.
2. Con comparsa di risposta, depositata in data 20.05.22, si costituiva in giudizio il , chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., nel merito si opponeva all'accoglimento del gravame chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità dell'attrice, di quantificare i danni materiali e biologici effettivamente subiti.
3. Con ordinanza del 09.06.22, il G.I., rigettata la richiesta di inammissibilità del gravame, fissava l'udienza del 7.07.23 per la precisazione delle conclusioni;
4. A seguito di mutamento del G.I., la causa veniva rinviata, dapprima, al 04.10.24 per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, al 13.11.25 per la discussione orale.
5. L'appello va rigettato.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe valutato erroneamente le risultanze probatorie concludendo,
3 così, per una carenza di prova in ordine all'an debeatur. Assume, in particolare, che: il Giudice di Pace avrebbe arbitrariamente dedotto la circostanza che la si stesse recando verso la fermata per prendere l'autobus, in Parte_1
contrasto con quanto asserito da parte attrice e, cioè, che stava andando verso la fermata dell'autobus ove la attendeva il genero che, pure, Persona_1
priva di pregio è da ritenersi la deduzione del primo giudice che ha ritenuto incongrua la ricostruzione secondo cui il teste sarebbe rimasto ad attendere l'attrice lungo la strada piuttosto che entrare nel parcheggio;
che non vi sarebbe alcuna contraddittorietà nelle dichiarazioni del teste che, avendo visto esattamente il punto in cui la era caduta e avendo spostato il Parte_1
fogliame ivi presente, aveva scoperto il tubo metallico e, conseguentemente, aveva dedotto che quest'ultima fosse caduta a causa di tale elemento.
Tale motivo è infondato.
Invero, la circostanza descritta nell'atto di citazione, secondo cui la Parte_1
era “scesa dal predetto marciapiede per raggiungere la fermata dell'autobus posta sul ciglio della strada”, in uno con il certificato medico del 9.08.18, versato in atti, è manifestamente incompatibile con la versione del teste, in base alla quale questi era fermo in auto all'altezza della fermata dell'autobus ad aspettare l'attrice.
Non solo, infatti, l'espressione utilizzata per descrivere le modalità dell'accaduto lasciano intendere che quest'ultima fosse diretta alla fermata per prendere l'autobus, ma tale circostanza è confermata dal documento medico citato ove testualmente si attesta che la paziente “in data odierna, mentre andava a prendere il mezzo pubblico, scivolava cadendo rovinosamente a terra”, dovendo logicamente ritenersi che tale ricostruzione sia stata riferita dalla stessa paziente.
Allo stesso modo, la circostanza secondo cui il teste sarebbe rimasto ad attendere la suocera lungo la strada, nei pressi della fermata dell'autobus, appare del tutto inverosimile alla luce delle riproduzioni fotografiche dei luoghi di causa depositate in atti, da cui si evince l'assenza di un'area di sosta o,
4 comunque, di uno spazio che la rendesse agevole;
tale conclusione è tanto più plausibile se si considera che, percorrendo solo pochi metri verso l'interno, avrebbe potuto comodamente sostare nell'apposita area adibita a parcheggio.
Neppure la rilevata contraddittorietà della testimonianza espletata nel corso del giudizio può ritenersi meritevole di censura. Da una semplice rilettura, infatti, risulta che ha dichiarato, prima, che avrebbe visto l'attrice Persona_1
cadere inciampando nel tubo metallico, poi, che avrebbe spostato con il piede del fogliame, così scoprendo la presenza di “un pezzo di metallo che sporgeva dal terreno” e, infine, che l'attrice sarebbe caduta nel punto in cui è visibile il tubo metallico e di averla vista “inciampare dopo essere scesa dal marciapiede”. Non solo è palese l'incoerenza delle affermazioni del teste, ma non si può in alcun modo, come pretenderebbe parte attrice, ritenere provati i fatti sulla base di un ragionamento presuntivo, sia per le molteplici variabili che possono aver determinato l'evento, sia perché non supportato da ulteriori elementi univoci acquisiti nel corso del giudizio.
In definitiva, l'istruttoria esperita non consente di ritenere provati i fatti come allegati dall'attrice ed, in particolare, la derivazione causale dell'evento dannoso dal bene in custodia al convenuto;
ne consegue che nessun pregio può attribuirsi all'eccepito vizio della sentenza dedotto con il secondo motivo di gravame posto che la prova del nesso eziologico è requisito imprescindibile per l'attribuzione della responsabilità extracontrattuale qualunque sia la qualificazione giuridica adottata e che proprio sulla carenza di tale requisito il giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 773/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pisa nella causa R.G. n. 2574/2020.
6. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base
5 dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
ES RR, definitivamente pronunciando sulla causa di appello avverso la sentenza n. 773/2021 del Giudice di Pace di Pisa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 773/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pisa nella causa R.G. n. 2574/2020;
2) condanna alla refusione delle spese di lite, in Parte_1
favore del , che liquida in € 1701,00, oltre al rimborso CP_1
delle spese forfettarie al 15 %, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pisa, 13 novembre 2025
IL GIUDICE
ES RR
6