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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostienze 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458809 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401458809, emesso da Roma Capitale in data 28 ottobre 2024, relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e al Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA) per le annualità dal 2018 al 2023.
L'atto ha riguardato l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al Catasto Fabbricati al dati catastali, per una superficie tassabile pari a mq 5, ed ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 524,00, comprensivo di tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica
Il ricorrente ha dedotto la carenza di soggettività passiva TARI, sostenendo che l'immobile è stato concesso in locazione a terzi per lunghi periodi, e che, per tali periodi, la tassa è stata assolta dai conduttori, come da documentazione prodotta in atti.
Roma Capitale si è costituita tardivamente in giudizio, depositando atto di controdeduzioni e costituzione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il contribuente non ha presentato tempestive dichiarazioni di variazione o cessazione e che la documentazione prodotta non ha dimostrato in modo continuo e completo l'assenza della soggettività passiva per l'intero periodo accertato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
Dalla documentazione in atti è emerso che l'immobile di Indirizzo_1 è stato concesso in locazione a terzi per i seguenti periodi:
dal 1° aprile 2017 al 30 marzo 2020;
dal 1° marzo 2021 in avanti.
Per tali periodi, il ricorrente ha fornito prova idonea dell'effettiva detenzione dell'immobile da parte dei conduttori, nonché dell'assolvimento della TARI da parte degli stessi, circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, comporta l'esclusione dell'obbligazione tributaria in capo al proprietario.
È invece risultato che, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 1° marzo 2021, l'immobile non è risultato locato, né è stata fornita prova dell'assolvimento della TARI da parte di soggetti diversi dal proprietario.
In tale arco temporale, il ricorrente ha conservato la disponibilità giuridica dell'immobile e, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, ha rivestito la qualità di soggetto passivo del tributo, con conseguente debenza della TARI e del TEFA.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato è risultato legittimo limitatamente al periodo dal 30 marzo 2020 al 1° marzo 2021, mentre è risultato illegittimo per le restanti annualità e frazioni di anno, in quanto il tributo è stato assolto dai conduttori.
Dunque, il ricorso deve essere accolto in parte come in motivazione, mentre, in virtù della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA EN
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 536/2025 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostienze 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401458809 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401458809, emesso da Roma Capitale in data 28 ottobre 2024, relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e al Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA) per le annualità dal 2018 al 2023.
L'atto ha riguardato l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al Catasto Fabbricati al dati catastali, per una superficie tassabile pari a mq 5, ed ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 524,00, comprensivo di tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica
Il ricorrente ha dedotto la carenza di soggettività passiva TARI, sostenendo che l'immobile è stato concesso in locazione a terzi per lunghi periodi, e che, per tali periodi, la tassa è stata assolta dai conduttori, come da documentazione prodotta in atti.
Roma Capitale si è costituita tardivamente in giudizio, depositando atto di controdeduzioni e costituzione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il contribuente non ha presentato tempestive dichiarazioni di variazione o cessazione e che la documentazione prodotta non ha dimostrato in modo continuo e completo l'assenza della soggettività passiva per l'intero periodo accertato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
Dalla documentazione in atti è emerso che l'immobile di Indirizzo_1 è stato concesso in locazione a terzi per i seguenti periodi:
dal 1° aprile 2017 al 30 marzo 2020;
dal 1° marzo 2021 in avanti.
Per tali periodi, il ricorrente ha fornito prova idonea dell'effettiva detenzione dell'immobile da parte dei conduttori, nonché dell'assolvimento della TARI da parte degli stessi, circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, comporta l'esclusione dell'obbligazione tributaria in capo al proprietario.
È invece risultato che, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 1° marzo 2021, l'immobile non è risultato locato, né è stata fornita prova dell'assolvimento della TARI da parte di soggetti diversi dal proprietario.
In tale arco temporale, il ricorrente ha conservato la disponibilità giuridica dell'immobile e, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, ha rivestito la qualità di soggetto passivo del tributo, con conseguente debenza della TARI e del TEFA.
Ne consegue che l'avviso di accertamento impugnato è risultato legittimo limitatamente al periodo dal 30 marzo 2020 al 1° marzo 2021, mentre è risultato illegittimo per le restanti annualità e frazioni di anno, in quanto il tributo è stato assolto dai conduttori.
Dunque, il ricorso deve essere accolto in parte come in motivazione, mentre, in virtù della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA EN