TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/12/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2394 dell'anno 2024
Tra
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. US AU LA ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opponente
( ) rappresento e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
US AU LA ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
US AU LA ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente ( ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'Avv. US AU LA ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_3 P.IVA_2
e per essa la mandataria ( ), Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Vidi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza del 18.07.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nonché Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione
[...] Controparte_2 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3826/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data
22.12.2023 con il quale, su istanza di si ingiungeva il pagamento della CP_3
complessiva somma di € 47.081,43 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti deducevano: 1) la assenza di titolarità del credito in capo alla società
opposta; 2) l'inidoneità della documentazione prodotta dalla società ricorrente a provare per iscritto l'intero credito preteso;
3) l'illegittima pattuizione di interessi e spese;
4) la decadenza della società opposta ad escutere i fideiussori;
5) l'illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Pag. 2 di 8 Concludevano gli opponenti chiedendo:
“In Via Preliminare, accertato, allo stato, il difetto di titolarità attiva del rapporto e di legittimazione in capo a come esposto al paragrafo sub lett. A della Controparte_3
narrativa e nelle premesse in fatto, anche in relazione alla mancanza dei requisiti contrattuali e giuridici alla data della asserita cessione, dichiarare che la stessa non ha legittimazione ad agire in relazione all'asserito credito, con revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto;
In via principale: accertare che il credito della Società opposta così come indicato nel decreto ingiuntivo opposto è stato determinato in modo illegittimo per le ragioni esposte in narrativa;
revocare e/o annullare e/o dichiarare la nullità del il Decreto Ingiuntivo nr 3826/2023,
N.R.G. 13537/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 22.12.2023 su richiesta di e notificati ai Sig.ri in data 11.01.2024 perché illegittimo per Controparte_3 Pt_2
le ragioni esposte in narrativa;
respingere integralmente la domanda della Società ricorrente in via monitoria, dato atto della contestazione integrale del credito e del saldo dei rapporti di Conto corrente n.
10378 del 18.11.2005, intrattenuto presso la Banca Carime SPA, Filiale di Monopoli
(BA), accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. ed il mancato assolvimento dell'onere della prova, non avendo la Società opposta prodotto in sede monitoria gli estratti conto integrali comprensivi di scalare idonei a comprovare la sussistenza dei crediti;
In via subordinata accertare e dichiarare, previo accertamento del t.a.e.g. e del t.e.g. dei rapporti di Conto corrente n. 10378 del 18.11.2005, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca Convenuta per interessi, spese, commissioni e
Pag. 3 di 8 competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge nr 108 del 07 Marzo 1996,
perché eccedente il c.d. tasso soglia al momento della pattuizione secondo le ricostruzioni e le formule di matematica finanziaria esposte in narrativa;
Accertate e dichiarare l'invalidità delle commissioni di massimo scoperto trimestrale pattuite, nonché degli interessi ultralegali ottenute mediante antergazione e postergazione delle valute;
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità delle pattuizioni relative ai contratti di conto corrente per cui è causa e per le relative aperture di credito,
per la complessiva indeterminatezza ed indeterminabilità dei rapporti di credito collegati ai conti correnti per cui è causa, secondo le ricostruzioni e le doglianze esposte nella narrativa in fatto ed in diritto;
Sempre in via principale dichiarare la nullità della clausola nr. 6 ovvero dell'intero atto di fideiussione sottoscritto dai Sig.ri in data 13.02.2007 e/o di ogni altro Pt_2
contratto di fideiussione per violazione dell'Art. 2, comma 2 lettera a della Legge nr
287/1990 e del D. Lgs nr. 206 del 2005;
Dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Istituto di Credito e della Società ricorrente nei confronti dei Sig.ri per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.; Pt_2
In subordine, in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai rapporti bancari intrattenuti dai Sig.ri con la Banca Carime spa. e, conseguentemente dichiarare Pt_2
i Sig.ri obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale Pt_2
escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per
Pag. 4 di 8 estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per le altre causali;
condannare parte convenuta al risarcimento, per tutte le causali di cui in premessa, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli opponenti;
Condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”;
Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava ogni richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 18.07.2025 le parti chiedevano rinviarsi la causa per la decisione con i termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Gli opponenti hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione sostanziale della società opposta.
L'eccezione è infondata.
La società opposta ha prodotto la copia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB che attesta l'acquisto in blocco da parte di di tutti i CP_3
crediti vantati da (che aveva già incorporato per fusione Banca Carime CP_5
spa e successivamente fusa per incorporazione in ). È stata anche Controparte_6
prodotta la dichiarazione di cessione rilasciata da . Controparte_6
In ogni caso dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si evince che sono stati ceduti tutti i crediti vantati da derivanti da saldi debitori di conto corrente sorti nel CP_5
Pag. 5 di 8 periodo compreso tra il 1960 e il 2019 e i cui debitori siano stati classificati “a sofferenza” e segnalati alla Banca d'Italia.
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
Gli opponenti hanno eccepito la mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte della opposta.
La opposta, a fronte di un conto corrente aperto il 18.11.2005, ha prodotto la certificazione ex art. 50 TUB, da cui risulta un saldo iniziale del conto alla data del 2017
pari ad € 47.078,98, ed ha depositato esclusivamente gli estratti conto del periodo 2014-
2015-2016-2017.
Pag. 6 di 8 La documentazione bancaria certificata conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50
del D.Lgs. 385/1993 costituisce un valido presupposto documentale per l'ottenimento del decreto ingiuntivo nella fase monitoria del procedimento. Tuttavia, nel successivo giudizio di opposizione, la banca è tenuta a dimostrare la fondatezza del credito azionato, producendo la sequenza completa degli estratti conto che documentano le movimentazioni dall'inizio alla conclusione del rapporto.
È di meridiana evidenza che parte opposta non abbia assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato l'entità del proprio credito mediante la produzione integrale degli estratti conto dalla data di apertura del conto alla chiusura.
Le suddette carenze in punto di allegazione e prova non sono state colmate nei termini processuali per le allegazioni istruttorie.
L'eccezione di parte opponente va, quindi, accolta, assorbendo le altre domande.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbite le ulteriori deduzioni,
eccezioni e domande delle parti.
Va rigettata per mancata prova la richiesta degli opponenti di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
DM 147/2022, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
Pag. 7 di 8 nonché , e nei confronti di Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_3
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
3826/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data 22.12.2023;
2) Condanna l'opposta, verso gli opponenti, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 6.713,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 24.12.2025
Il Giudice
Savino GA
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2394 dell'anno 2024
Tra
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. US AU LA ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opponente
( ) rappresento e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
US AU LA ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
US AU LA ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente ( ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'Avv. US AU LA ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_3 P.IVA_2
e per essa la mandataria ( ), Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Vidi ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza del 18.07.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società nonché Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione
[...] Controparte_2 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3826/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data
22.12.2023 con il quale, su istanza di si ingiungeva il pagamento della CP_3
complessiva somma di € 47.081,43 oltre interessi e le spese della procedura.
Gli opponenti deducevano: 1) la assenza di titolarità del credito in capo alla società
opposta; 2) l'inidoneità della documentazione prodotta dalla società ricorrente a provare per iscritto l'intero credito preteso;
3) l'illegittima pattuizione di interessi e spese;
4) la decadenza della società opposta ad escutere i fideiussori;
5) l'illegittima segnalazione alla centrale rischi.
Pag. 2 di 8 Concludevano gli opponenti chiedendo:
“In Via Preliminare, accertato, allo stato, il difetto di titolarità attiva del rapporto e di legittimazione in capo a come esposto al paragrafo sub lett. A della Controparte_3
narrativa e nelle premesse in fatto, anche in relazione alla mancanza dei requisiti contrattuali e giuridici alla data della asserita cessione, dichiarare che la stessa non ha legittimazione ad agire in relazione all'asserito credito, con revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto;
In via principale: accertare che il credito della Società opposta così come indicato nel decreto ingiuntivo opposto è stato determinato in modo illegittimo per le ragioni esposte in narrativa;
revocare e/o annullare e/o dichiarare la nullità del il Decreto Ingiuntivo nr 3826/2023,
N.R.G. 13537/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 22.12.2023 su richiesta di e notificati ai Sig.ri in data 11.01.2024 perché illegittimo per Controparte_3 Pt_2
le ragioni esposte in narrativa;
respingere integralmente la domanda della Società ricorrente in via monitoria, dato atto della contestazione integrale del credito e del saldo dei rapporti di Conto corrente n.
10378 del 18.11.2005, intrattenuto presso la Banca Carime SPA, Filiale di Monopoli
(BA), accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. ed il mancato assolvimento dell'onere della prova, non avendo la Società opposta prodotto in sede monitoria gli estratti conto integrali comprensivi di scalare idonei a comprovare la sussistenza dei crediti;
In via subordinata accertare e dichiarare, previo accertamento del t.a.e.g. e del t.e.g. dei rapporti di Conto corrente n. 10378 del 18.11.2005, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca Convenuta per interessi, spese, commissioni e
Pag. 3 di 8 competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge nr 108 del 07 Marzo 1996,
perché eccedente il c.d. tasso soglia al momento della pattuizione secondo le ricostruzioni e le formule di matematica finanziaria esposte in narrativa;
Accertate e dichiarare l'invalidità delle commissioni di massimo scoperto trimestrale pattuite, nonché degli interessi ultralegali ottenute mediante antergazione e postergazione delle valute;
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'invalidità delle pattuizioni relative ai contratti di conto corrente per cui è causa e per le relative aperture di credito,
per la complessiva indeterminatezza ed indeterminabilità dei rapporti di credito collegati ai conti correnti per cui è causa, secondo le ricostruzioni e le doglianze esposte nella narrativa in fatto ed in diritto;
Sempre in via principale dichiarare la nullità della clausola nr. 6 ovvero dell'intero atto di fideiussione sottoscritto dai Sig.ri in data 13.02.2007 e/o di ogni altro Pt_2
contratto di fideiussione per violazione dell'Art. 2, comma 2 lettera a della Legge nr
287/1990 e del D. Lgs nr. 206 del 2005;
Dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Istituto di Credito e della Società ricorrente nei confronti dei Sig.ri per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.; Pt_2
In subordine, in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai rapporti bancari intrattenuti dai Sig.ri con la Banca Carime spa. e, conseguentemente dichiarare Pt_2
i Sig.ri obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale Pt_2
escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per
Pag. 4 di 8 estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per le altre causali;
condannare parte convenuta al risarcimento, per tutte le causali di cui in premessa, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli opponenti;
Condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio”;
Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava ogni richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 18.07.2025 le parti chiedevano rinviarsi la causa per la decisione con i termini ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Gli opponenti hanno eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione sostanziale della società opposta.
L'eccezione è infondata.
La società opposta ha prodotto la copia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB che attesta l'acquisto in blocco da parte di di tutti i CP_3
crediti vantati da (che aveva già incorporato per fusione Banca Carime CP_5
spa e successivamente fusa per incorporazione in ). È stata anche Controparte_6
prodotta la dichiarazione di cessione rilasciata da . Controparte_6
In ogni caso dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si evince che sono stati ceduti tutti i crediti vantati da derivanti da saldi debitori di conto corrente sorti nel CP_5
Pag. 5 di 8 periodo compreso tra il 1960 e il 2019 e i cui debitori siano stati classificati “a sofferenza” e segnalati alla Banca d'Italia.
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
Gli opponenti hanno eccepito la mancata produzione di tutti gli estratti conto da parte della opposta.
La opposta, a fronte di un conto corrente aperto il 18.11.2005, ha prodotto la certificazione ex art. 50 TUB, da cui risulta un saldo iniziale del conto alla data del 2017
pari ad € 47.078,98, ed ha depositato esclusivamente gli estratti conto del periodo 2014-
2015-2016-2017.
Pag. 6 di 8 La documentazione bancaria certificata conforme alle scritture contabili di cui all'art. 50
del D.Lgs. 385/1993 costituisce un valido presupposto documentale per l'ottenimento del decreto ingiuntivo nella fase monitoria del procedimento. Tuttavia, nel successivo giudizio di opposizione, la banca è tenuta a dimostrare la fondatezza del credito azionato, producendo la sequenza completa degli estratti conto che documentano le movimentazioni dall'inizio alla conclusione del rapporto.
È di meridiana evidenza che parte opposta non abbia assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato l'entità del proprio credito mediante la produzione integrale degli estratti conto dalla data di apertura del conto alla chiusura.
Le suddette carenze in punto di allegazione e prova non sono state colmate nei termini processuali per le allegazioni istruttorie.
L'eccezione di parte opponente va, quindi, accolta, assorbendo le altre domande.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbite le ulteriori deduzioni,
eccezioni e domande delle parti.
Va rigettata per mancata prova la richiesta degli opponenti di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
DM 147/2022, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
Pag. 7 di 8 nonché , e nei confronti di Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_3
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
3826/2023 emesso dal Tribunale di Bari in data 22.12.2023;
2) Condanna l'opposta, verso gli opponenti, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 6.713,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 24.12.2025
Il Giudice
Savino GA
Pag. 8 di 8