Sentenza 17 maggio 2023
Massime • 1
Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.
Commentario • 1
- 1. Contestazioni Su Movimentazioni Tramite Carte Virtuali: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché alcune movimentazioni tramite carte virtuali sono state considerate sospette o non dichiarate? In questi casi, l'Ufficio presume che i flussi di denaro gestiti con strumenti di pagamento digitali siano stati utilizzati per occultare redditi o spese non tracciate. La conseguenza è il recupero delle imposte, con applicazione di sanzioni e interessi, oltre al rischio di ulteriori controlli. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: esistono difese per dimostrare la provenienza lecita e la regolarità delle operazioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta le movimentazioni con carte virtuali – Se le ricariche o i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 33535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33535 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania del 14 maggio 2019 che aveva condannato alle pene di legge LI BI in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 493 ter e 640 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Segreto, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inutilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di S.I.T. il 25 giugno 2017; violazione e falsa applicazione dell'art. 350 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. posto che al momento di essere sentito a carico del LI erano già stati acquisiti elementi di reità così che avrebbe dovuto essere escusso previo avvertimento ex art. 64 cod.proc.pen.; le dichiarazioni del LI pertanto non potevano essere utilizzate ai fini della decisione violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il Penale Sent. Sez. 2 Num. 33535 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/05/2023 reato di truffa che doveva ritenersi assorbito dalla fattispecie prevista e punita dall'art..55 D.Lvo 231/2007 in quanto, nel caso in esame, l'unica condotta illecita era costituita dall'utilizzo delle carte di credito;
al proposito si richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite con la pronuncia 22902/2001 che aveva affermato come ove l'uso indebito della carta di credito si estrinsechi attraverso l'adozione di artifici e raggiri, la fattispecie di truffa è assorbita nel più grave reato specializzante. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è proposto per motivi infondati ovvero mai ritualmente avanzati precedentemente sicchè deve essere respinto. Ed invero quanto al primo motivo va rammentato come la regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del "devolutum", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606, comma primo lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Rv. 231484 - 01). Orbene, nel caso in esame, il primo motivo deduce una inutilizzabilità per violazione della disciplina dettata dagli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. che non risulta in alcun modo eccepita formalmente nella fase del giudizio di appello così che la stessa non può per la prima volta essere dedotta in sede di legittimità involgendo precisi accertamenti di merito circa le modalità dell'escussione del LI. In ogni caso il motivo non supera la c.d. prova di resistenza posto che, a fronte di un'affermazione di responsabilità fondata sull'accertato utilizzo da parte del ricorrente di carte di credito contraffatte per effettuare accrediti sul proprio c/c ove poi venivano emessi assegni circolari, il ricorso non spiega in alcun modo perché, pur eliminate le dichiarazioni rese dal LI nella fase delle indagini, verrebbe meno un elemento probatorio decisivo per l'affermazione di responsabilità fondata in primo luogo sulle operazioni bancarie dallo stesso compiute. 2.2 Il secondo motivo è infondato. Ed invero come già segnalato dal giudice di appello nel caso in esame il LI è chiamato a rispondere del reato di possesso di carte di credito contraffatte ex seconda parte dell'art. 493 ter cod.pen. già art. 55 D.Lvo 231/2007 ed anche della fattispecie di truffa in danno dell'istituto di credito successivamente commessa quando, dopo avere ottenuto l'accredito delle somme nel proprio c/c per effetto delle operazioni tramite quelle carte, si faceva rilasciare una serie di assegni circolari che venivano monetizzati da altri soggetti. Così che appare evidente come nel caso in esame non possono applicarsi i principi dettati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite e secondo cui l'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito (Sez. 2 U, n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218873 - 01) poiché tale.pronuncia è fondata sul presupposto che si tratti della stessa operazione di indebito utilizzo. Difatti in motivazione affermano le Sezioni Unite che:" Resta da affrontare la seconda questione sottoposta al vaglio di queste sezioni unite, il rapporto tra il reato di cui all'art. 12, prima parte e quello di cui all'art. 640 c.p.. Non v' è dubbio che essa, contrariamente alla precedente, s'inquadra nell'ambito della problematica del concorso apparente di norme o del concorso di reati, risolvibile nell'uno o nell'altro senso a seconda che si ritenga che l'adozione di artifici o raggiri - come nella fattispecie concreta, essendosi il Tiezzi, secondo l'ipotesi di accusa, recepita nell'accordo delle parti e nella sentenza impugnata, servito della carta di credito di provenienza furtiva per acquistare vari ingenti quantitativi di carburante, fattispecie perfettamente identica a quella in cui il mezzo artificioso è costituito da un assegno bancario o circolare o altro analogo titolo di credito di provenienza delittuosa - si identifichi nell'uso indebito, sì da potersi parlare di un'unica condotta prevista contemporaneamente da due norme incriminatrici, ovvero costituisca condotta tutt'affatto diversa, sì da far luogo all'applicazione di entrambe". Ad avviso delle Sezioni Unite pertanto, quando attraverso l'utilizzo abusivo della carta di credito si trae taluno in inganno può configurarsi l'assorbimento della truffa nella fattispecie oggi prevista e punita dall'art. 493 ter cod.pen., ma, viceversa, quando come nel caso in esame, dopo avere fatto uso di carte contraffatte per ottenere il versamento di somme di denaro sul proprio c/c, ci si adoperi con ulteriori e distinte condotte per ottenere la monetizzazione del profitto illecito traendo in inganno l'istituto bancario, sussiste certamente il concorso di reati. Tale ipotesi risulta proprio richiamata da quella giurisprudenza della corte secondo cui è configurabile il concorso tra il reato di falsificazione od alterazione di carte di credito (art. 55, comma nono, seconda parte, D. Lgs. n. 231 del 2007) ed il reato di truffa (Sez. 2, n. 11699 del 10/01/2012, Rv. 252797 - 01); in motivazione la suddetta pronuncia precisa in relazione alla condotta di falsificazione di carte di credito che:" Quest'ultima condotta - e non solo quella di indebita utilizzazione - è proprio quella che è stata contestata al Popescu e che può dar luogo ad una autonoma contestazione di reato in concorso con il delitto di truffa, posto che non ogni artificio o raggiro comporta un'attività di falsificazione". Il suddetto principio va ribadito anche nel caso in cui l'indebita utilizzazione delle carte di credito sia stata poi seguita da altra e distinta frazione temporale da condotte autonome tese a percepire il profitto illecito del primo reato poiché attraverso ulteriori artifici e raggiri si realizza un profitto ingiusto con corrispondente danno altrui. E nel caso in esame il LI è stato chiamato a rispondere prima del reato di indebito utilizzo di carte di credito contraffatte attraverso operazioni che permettevano l'accredito nel proprio conto corrente e poi di quello di truffa, attuata attraverso la monetizzazione della provvista precedentemente accreditata mediante il rilascio degli assegni circolari in danno della banca. Non vi è dubbio quindi che sia sotto il profilo del bene giuridico aggredito la condotta appaia lesiva sia della fede pubblica che del patrimonio dell'istituto di credito vittima dell'operazione e che sussista anche distinzione temporale tra le diverse azioni tale da configurare una chiara ipotesi di concorso di reati. /11 3 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'ad, 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'ad. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 maggio 2023 IL CONSIGC\ E T. , gip& IL P ESIDENTE Seni. Bertrani