Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5834
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Sentenza 25 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Presupposti di legge per il divorzio

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge 898/1970, data la separazione e l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.

  • Accolto
    Accordo tra le parti sull'assegnazione della casa coniugale

    Le parti hanno concordato congiuntamente l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con tutti i beni e arredi ivi contenuti, affinché vi abiti unitamente ai figli minori.

  • Accolto
    Accordo sull'affidamento condiviso e collocazione prevalente

    Le parti hanno concordato congiuntamente l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale.

  • Accolto
    Accordo sul regime di visita del padre

    Le parti hanno concordato congiuntamente il regime di visita del padre, con dettagliate modalità e tempistiche.

  • Accolto
    Accordo sul contributo mensile per il mantenimento dei figli

    Le parti hanno concordato congiuntamente il contributo mensile per il mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.

  • Accolto
    Accordo sulla ripartizione delle spese straordinarie

    Le parti hanno concordato congiuntamente la ripartizione delle spese straordinarie, dettagliando le categorie di spesa e le relative procedure.

  • Accolto
    Dichiarazione di indipendenza economica e rinuncia al mantenimento reciproco

    Le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, con specificazione dei redditi di ciascuno, e hanno rinunciato al mantenimento reciproco.

  • Accolto
    Accordo sulla percezione dell'assegno unico universale e indennità di pensione

    Le parti hanno concordato congiuntamente che l'assegno unico universale e l'indennità di pensione saranno percepiti dalla madre.

  • Accolto
    Accordo sulla spettanza delle detrazioni per oneri deducibili

    Le parti hanno concordato congiuntamente la spettanza delle detrazioni per oneri deducibili.

  • Accolto
    Accordo sui conti correnti e vincolo pensione figlio

    Le parti hanno concordato congiuntamente il vincolo del conto corrente relativo alla pensione del figlio Persona_2 in favore del figlio stesso.

  • Accolto
    Consenso reciproco per documenti di espatrio

    Le parti hanno prestato reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti di espatrio per i figli minori.

  • Accolto
    Rinuncia all'audizione dei figli minori

    Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'audizione dei figli minori, ritenendo l'accordo conforme alle loro esigenze.

  • Accolto
    Rinuncia all'impugnazione

    Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.

  • Accolto
    Compensazione delle spese legali

    Le parti hanno dichiarato le spese legali interamente compensate tra loro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5834
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5834
    Data del deposito : 25 dicembre 2025

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