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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5834 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EA NE Presidente
ZA ET GI
EA ES GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3691/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. FERRARI ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GUSBERTI FAZIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Con note scritte del 15/12/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1)
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR
TO (CS) in data 25.06.2011, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di AR TO (CS) al n. 4, Parte II, Serie A, Atti di Matrimonio dell'anno
2011. 2) Confermare che la casa coniugale sita in Manerbio (BS) via Beethoven n. 5, di proprietà di terzi, viene assegnata alla sig.ra intestataria del diritto di abitazione sul cespite, Parte_1
con tutti i beni ed arredi ivi contenuti, affinché vi abiti unitamente ai figli minori. 3) Confermare che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di Persona_1 Persona_2 affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
la residenza anagrafica dei minori verrà pertanto mantenuta presso la casa coniugale in Manerbio (BS) via Beethoven n. 5.
La responsabilità genitoriale sui figli minori e verrà esercitata Persona_1 Persona_2
congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza con i minori. 4) Confermare che, quanto al diritto di visita del padre, le parti congiuntamente concordano che il sig. possa CP_1
vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri, previo accordo con la moglie e tenendo conto degli impegni dei minori e comunque sempre secondo il seguente calendario: - un week end ogni 15 giorni dalle ore 15,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica allorquando il papà preleverà e riaccompagnerà i figli a casa dalla madre;
- nella settimana in cui i bambini resteranno con il padre durante il week-end, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nella giornata di mercoledì, dalle CP_1
ore 17.00 allorquando il padre li andrà a prendere presso la casa materna e li terrà con sé sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui i bambini resteranno con la madre durante il week-end, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate di CP_1
mercoledì e venerdì con facoltà di pernottamento;
il padre terrà con sé i figli dalle ore 17.00 e li terrà sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
- quanto alle vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con i figli e metà dei giorni di vacanza, Persona_1 Persona_2
anche in via non consecutiva, alternando negli anni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- quanto alle vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé i minori e Persona_1 Persona_2
per metà dei giorni di vacanza, anche in via non consecutiva, alternando negli anni il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - in ordine alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre un mese, anche consecutivo;
il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra CP_1 Parte_1 il periodo prescelto e l'indirizzo della località di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicherà al padre il periodo e la località di vacanza.
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità. Qualora uno dei genitori non potesse tenere i figli nei giorni di propria competenza, questi, prima di affidarli a terze persone (conoscenti o baby-sitter) dovrà chiedere la disponibilità prioritaria all'altro genitore e, in via subordinata ai nonni, se anche questi ultimi non fossero disponibili, i figli potrebbero essere affidati a terze persone in accordo con l'altro genitore. A prescindere dalla frequentazione con i genitori è sempre prevalente e centrale l'interesse dei figli sicché, laddove il momento di frequentazione dovesse coincidere con un evento (impegno scolastico e/o extrascolastico necessario e/o gradito ai figli), il genitore con cui i figli si dovessero trovare in concomitanza con l'evento, si farà carico di accompagnarli. 5)
Confermare che, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, il sig. si CP_1
obbliga a versare mensilmente alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_1 bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno puntualmente dalla stessa indicate, l'importo mensile di €.300,00 (€.150,00 per ciascun figlio). Tali somme verranno aggiornate secondo indici
Istat a partire da dicembre 2026. 6) Darsi atto che, relativamente alle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da
Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese da considerarsi spese straordinarie che sono da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Spese per la salute - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. 7) Darsi atto che i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non è previsto alcun genere di mantenimento reciproco. Si precisa, infatti, che la sig.ra che svolge attività di impiegata amministrativa, gode Parte_1 di un reddito annuo da lavoro dipendente pari ad € 19.627,22 che le consente di avere una disponibilità finanziaria mensile di € 1.635,00, mentre il sig. , attualmente in attesa di CP_1 reperire una stabile occupazione, ha percepito per l'anno 2024 un reddito di € 5.374,00. 8)
Confermare che i coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli minori e l'indennità di pensione percepita da saranno percepiti dalla signora nella misura Persona_2 Parte_1
del 100% e, a tal fine, il sig. si impegna a fornire alla sig.ra gni necessario consenso CP_1 Pt_1
e/o documento così da consentire a quest'ultima la proposizione della relativa domanda. 10)
Confermare che le parti concordano che, per quanto riguarda gli “oneri deducibili”, la detrazione spetterà al genitore che avrà effettivamente sostenuto o contribuito la spesa, con precisazione che per l'anno 2025 la detrazione verrà effettuata integralmente dalla sig.ra 11) Confermare Pt_1
che le parti dichiarano di non disporre di conti correnti cointestati ad eccezione del conto corrente su cui sono attualmente veicolati gli importi della pensione del figlio che i coniugi si Persona_2
impegnano a vincolare in favore del figlio così da garantire una rendita minima in futuro al figlio stesso. 12) Confermare che le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per i figli minori. 13) Le parti dichiarano di rinunciare alla audizione dei figli minori ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole. 14) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza. 15) Spese legali compensate e rinuncia dei rispettivi legale alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AR TO (CS), in data 25/6/2011, trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, unione dalla quale sono nati i figli (n. 4/11/2011) e (n. 24/10/2014). Persona_1 Persona_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2226/2024 pubblicata il 28/5/2024, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Con note scritte del 15/12/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno quindi precisato le conclusioni in conformità all'accordo. Il GI, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei e urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge e all'interesse morale e materiale della prole.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 22/12/2025.
Il Presidente Il GI estensore
EA NE EA ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EA NE Presidente
ZA ET GI
EA ES GI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3691/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. FERRARI ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. GUSBERTI FAZIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Con note scritte del 15/12/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1)
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR
TO (CS) in data 25.06.2011, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di AR TO (CS) al n. 4, Parte II, Serie A, Atti di Matrimonio dell'anno
2011. 2) Confermare che la casa coniugale sita in Manerbio (BS) via Beethoven n. 5, di proprietà di terzi, viene assegnata alla sig.ra intestataria del diritto di abitazione sul cespite, Parte_1
con tutti i beni ed arredi ivi contenuti, affinché vi abiti unitamente ai figli minori. 3) Confermare che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di Persona_1 Persona_2 affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
la residenza anagrafica dei minori verrà pertanto mantenuta presso la casa coniugale in Manerbio (BS) via Beethoven n. 5.
La responsabilità genitoriale sui figli minori e verrà esercitata Persona_1 Persona_2
congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza con i minori. 4) Confermare che, quanto al diritto di visita del padre, le parti congiuntamente concordano che il sig. possa CP_1
vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri, previo accordo con la moglie e tenendo conto degli impegni dei minori e comunque sempre secondo il seguente calendario: - un week end ogni 15 giorni dalle ore 15,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica allorquando il papà preleverà e riaccompagnerà i figli a casa dalla madre;
- nella settimana in cui i bambini resteranno con il padre durante il week-end, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nella giornata di mercoledì, dalle CP_1
ore 17.00 allorquando il padre li andrà a prendere presso la casa materna e li terrà con sé sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui i bambini resteranno con la madre durante il week-end, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nelle giornate di CP_1
mercoledì e venerdì con facoltà di pernottamento;
il padre terrà con sé i figli dalle ore 17.00 e li terrà sino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
- quanto alle vacanze natalizie ciascun genitore trascorrerà con i figli e metà dei giorni di vacanza, Persona_1 Persona_2
anche in via non consecutiva, alternando negli anni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- quanto alle vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé i minori e Persona_1 Persona_2
per metà dei giorni di vacanza, anche in via non consecutiva, alternando negli anni il giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - in ordine alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre un mese, anche consecutivo;
il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra CP_1 Parte_1 il periodo prescelto e l'indirizzo della località di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicherà al padre il periodo e la località di vacanza.
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità. Qualora uno dei genitori non potesse tenere i figli nei giorni di propria competenza, questi, prima di affidarli a terze persone (conoscenti o baby-sitter) dovrà chiedere la disponibilità prioritaria all'altro genitore e, in via subordinata ai nonni, se anche questi ultimi non fossero disponibili, i figli potrebbero essere affidati a terze persone in accordo con l'altro genitore. A prescindere dalla frequentazione con i genitori è sempre prevalente e centrale l'interesse dei figli sicché, laddove il momento di frequentazione dovesse coincidere con un evento (impegno scolastico e/o extrascolastico necessario e/o gradito ai figli), il genitore con cui i figli si dovessero trovare in concomitanza con l'evento, si farà carico di accompagnarli. 5)
Confermare che, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, il sig. si CP_1
obbliga a versare mensilmente alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_1 bonifico bancario alle coordinate IBAN che saranno puntualmente dalla stessa indicate, l'importo mensile di €.300,00 (€.150,00 per ciascun figlio). Tali somme verranno aggiornate secondo indici
Istat a partire da dicembre 2026. 6) Darsi atto che, relativamente alle spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, esse verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da
Protocollo del Tribunale di Brescia;
in particolare nel mantenimento non sono comprese le seguenti spese da considerarsi spese straordinarie che sono da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Spese per la salute - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minore o con grave handicap: - spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, II) centro estivo e gruppo estivo;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. 7) Darsi atto che i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non è previsto alcun genere di mantenimento reciproco. Si precisa, infatti, che la sig.ra che svolge attività di impiegata amministrativa, gode Parte_1 di un reddito annuo da lavoro dipendente pari ad € 19.627,22 che le consente di avere una disponibilità finanziaria mensile di € 1.635,00, mentre il sig. , attualmente in attesa di CP_1 reperire una stabile occupazione, ha percepito per l'anno 2024 un reddito di € 5.374,00. 8)
Confermare che i coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli minori e l'indennità di pensione percepita da saranno percepiti dalla signora nella misura Persona_2 Parte_1
del 100% e, a tal fine, il sig. si impegna a fornire alla sig.ra gni necessario consenso CP_1 Pt_1
e/o documento così da consentire a quest'ultima la proposizione della relativa domanda. 10)
Confermare che le parti concordano che, per quanto riguarda gli “oneri deducibili”, la detrazione spetterà al genitore che avrà effettivamente sostenuto o contribuito la spesa, con precisazione che per l'anno 2025 la detrazione verrà effettuata integralmente dalla sig.ra 11) Confermare Pt_1
che le parti dichiarano di non disporre di conti correnti cointestati ad eccezione del conto corrente su cui sono attualmente veicolati gli importi della pensione del figlio che i coniugi si Persona_2
impegnano a vincolare in favore del figlio così da garantire una rendita minima in futuro al figlio stesso. 12) Confermare che le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per i figli minori. 13) Le parti dichiarano di rinunciare alla audizione dei figli minori ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole. 14) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza. 15) Spese legali compensate e rinuncia dei rispettivi legale alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AR TO (CS), in data 25/6/2011, trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, unione dalla quale sono nati i figli (n. 4/11/2011) e (n. 24/10/2014). Persona_1 Persona_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2226/2024 pubblicata il 28/5/2024, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
Con note scritte del 15/12/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno quindi precisato le conclusioni in conformità all'accordo. Il GI, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei e urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge e all'interesse morale e materiale della prole.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 22/12/2025.
Il Presidente Il GI estensore
EA NE EA ES