CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1118/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500005238000 TRIBUTI VARI
- RUOLO n. RIF CART 29620240013570689000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2977/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.03.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
03.04.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difeso in proprio, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n°
29680202500005238000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Palermo, notificata a mezzo p.e.c. in data 04.02.2025, con cui gli è stato intimato di pagare la somma complessiva di € 36.546,75 per tributi relativi alla tassa sul possesso di autoveicoli per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; all'imposta comunale sugli immobili anno 2012; all'imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2013; all'imposta di registro atti giudiziari relativa all'anno 2023, specificati nelle sottostanti cartelle di pagamento (che pure si impugnano): a) n°
29620170029062402000; b) n° 29620200091481216000; c) n° 29620210060997213000; d) n°
29620210088101756000; e) n° 29620210113172132000; f) n° 29620170013601047000; g) n°
29620170019355929000; h) n° 29620240013570689000.
Il ricorrente, chiedendo la sospensione dell'esecutività dell'atto per strumentalità del mezzo all'esercizio della propria attività professionale, eccepiva la prescrizione del diritto di credito azionato e decadenza dell'ente impositore dalla pretesa creditoria. Con riguardo alla cartella di pagamento h) n°
29620240013570689000 (notificata il 02/04/2024), eccepiva che la stessa fa riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza civile n° 650/2023 del 23/05/23 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio di appello R.G. n. 610/2018 instaurato dallo scrivente nei confronti di
Riscossione Sicilia S.p.A. e conclusosi con l'annullamento di tutte le cartelle oggetto del giudizio (ad eccezione di una). Inoltre eccepiva l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per eccessiva sproporzione tra il debito e il bene sottoposto a misura. Eh ancora illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per cointestazione originaria del veicolo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 25.06.2025 opponendosi al ricorso per inammissibilità.
Il Giudice monocratico in data 18.07.2025 concede la sospensione, tenuto conto delle due istanze di rateizzazioni approvate e del pagamento della prima rata in data 04.03.2025 e rinvia a nuovo ruolo la causa.
In data 21.11.2025 il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto dell'accoglimento dell'istanza di rateazione dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
A fronte di un debito iniziale di € 26.599,22, il ricorrente ha ottenuto la rateizzazione con identificativo
316006 del 25/02/2025 ed ha già pagato la prima rata di € 513,89 e n. ID transazione (RRN)
5E0E72C0E437413082096C0D4CEF3A87. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.
Spese compensate tra le parti.
Palermo 21.11.2025.
Il Giudice monocratico
(NT PI)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1118/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500005238000 TRIBUTI VARI
- RUOLO n. RIF CART 29620240013570689000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2977/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.03.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data
03.04.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 come difeso in proprio, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n°
29680202500005238000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Palermo, notificata a mezzo p.e.c. in data 04.02.2025, con cui gli è stato intimato di pagare la somma complessiva di € 36.546,75 per tributi relativi alla tassa sul possesso di autoveicoli per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; all'imposta comunale sugli immobili anno 2012; all'imposta sostitutiva contribuenti minimi anno 2013; all'imposta di registro atti giudiziari relativa all'anno 2023, specificati nelle sottostanti cartelle di pagamento (che pure si impugnano): a) n°
29620170029062402000; b) n° 29620200091481216000; c) n° 29620210060997213000; d) n°
29620210088101756000; e) n° 29620210113172132000; f) n° 29620170013601047000; g) n°
29620170019355929000; h) n° 29620240013570689000.
Il ricorrente, chiedendo la sospensione dell'esecutività dell'atto per strumentalità del mezzo all'esercizio della propria attività professionale, eccepiva la prescrizione del diritto di credito azionato e decadenza dell'ente impositore dalla pretesa creditoria. Con riguardo alla cartella di pagamento h) n°
29620240013570689000 (notificata il 02/04/2024), eccepiva che la stessa fa riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza civile n° 650/2023 del 23/05/23 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio di appello R.G. n. 610/2018 instaurato dallo scrivente nei confronti di
Riscossione Sicilia S.p.A. e conclusosi con l'annullamento di tutte le cartelle oggetto del giudizio (ad eccezione di una). Inoltre eccepiva l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per eccessiva sproporzione tra il debito e il bene sottoposto a misura. Eh ancora illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per cointestazione originaria del veicolo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 25.06.2025 opponendosi al ricorso per inammissibilità.
Il Giudice monocratico in data 18.07.2025 concede la sospensione, tenuto conto delle due istanze di rateizzazioni approvate e del pagamento della prima rata in data 04.03.2025 e rinvia a nuovo ruolo la causa.
In data 21.11.2025 il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice preso atto dell'accoglimento dell'istanza di rateazione dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
A fronte di un debito iniziale di € 26.599,22, il ricorrente ha ottenuto la rateizzazione con identificativo
316006 del 25/02/2025 ed ha già pagato la prima rata di € 513,89 e n. ID transazione (RRN)
5E0E72C0E437413082096C0D4CEF3A87. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere.
Spese compensate tra le parti.
Palermo 21.11.2025.
Il Giudice monocratico
(NT PI)