CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2430/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13004/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 12537202500020843000 IMU 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1322/2026 depositato il 06/02/2026 Richieste delle parti:
Il Comune si oppone alla trattazione del merito mentre la parte ricorrente non si oppone.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto regolarmente depositato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di annullare l'avviso di presa in carico dell'Agenzia entrate riscossione n. 12537202500020843000 notificato il
7.05.2025 in relazione all'avviso di accertamento 1636/2022 emesso da Roma Capitale anno 2017 asseritamente notificato il 28.04.2022 alla propria madre Nominativo_1 deceduta il Data_1 con cui Roma Capitale ha richiesto il pagamento della somma di € 42.962,39,05 a titolo di IMU relativa all'anno 2017, asseritamente dovuta dalla madre Nominativo_1 A fondamento della domanda deduce la carenza della qualità di erede della Nominativo_1, così come si evince dal testamento olografo della de cuius, allegato in atti, in cui viene nominato erede universale suo fratello Nominativo_2; da ciò deriverebbe la carenza di legittimazione passiva dell'odierno istante che peraltro ha prestato acquiscenza al suddetto testament e rinuncia di azione di riduzione con atto del
29.05.2024 rep 3764 registrato all'Agenzia Entrate Uff territorial di Roma il 30.05.2024 ( all doc 3 bis al ricorso )
Deduce che gli avvisi di accertamento per IMU 2018 e 2019 relativi agli immobili della madre sono stati impugnati e già annullati con sentenze della Corte tributaria di primo grado di Roma passate in giudicato ed allegate al ricorso.( sentenza n. 9074/2024 dell'8.07.2024 Imu 2018; sentenza n. 533 /2025 del
13.01.2025 IMU 2019; sentenza n. 14350/2024 del 26.11.2024 in relazione a Tasi anni 2018 /2019 ).
Chiede in via meramente subordinate che venga dichiarata la illegittimità della sanzioni amministrative applicate in quanto non trasmissibili certamente agli eredi .
Insiste per la sospensiva cautelare del provvedimento impugnato ricorrendo il fumus boni iuris documentalmente provato e il periculum in mora in considerazione dell'importo gravoso e non dovuto.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha contestato genircamente la sussistenza delle esigenze cautelari, soprattutto con riferimento al danno grave e irreperabile.
Si é costituita Agenzia entrate riscossione che in primo luogo ha dedotto la non impugnabilità dell'avviso di presa in carico con cui si comunica al contribuente di aver presoin carico le somme derivanti dall'accertamento esecutivo e ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
nel merito dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e in ogni caso la carenza di responsabilità dell'agente della riscossione anche ai fini delle spese.
All'udienza fissata per la trattazione della sospensiva cautelare il Collegio, sentite le parti costituite e presenti, ha proceduto alla definizione del giudizio in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 47 ter 3 comma Dlgs 545/1992 ,stante la manifesta fondatezza del ricorso.
Va in primo luogo evidenziato che l'istante ha dedotto e documentato di avere formulato, in data
29.5.24, dichiarazione di acquiescenza e rinuncia all'azione di riduzione con riferimento alla nomina del fratello Nominativo_2 quale erede universale della de cuius Nominativo_1.
Nel merito, si osserva in breve che non vi è ragione per discostarsi dalle decisione di questa Corte
9074/24 e 533/2025, che si sono pronunciate su ricorsi analoghi al presente con riferimento all'IMU richiesta all'odierno ricorrente per l'anno 2018,2019 la cui motivazione si condivide e si richiama integralmente.
È stato lì tra l'altro rilevato che “....il ricorrente non poteva essere chiamato a rispondere dei debiti relativi all'anno 2018, 2019 quando era solamente nudo proprietario, condizioni che permane sino al 2023, alla morte della madre, a seguito della quale lo stesso diviene pieno proprietario di taluni beni, precedentemente in usufrutto al de cuius. Allorché il testamento ha indicato quale erede universale il fratello del ricorrente, e all'atto della rinuncia di quest'ultimo ad una eventuale azione di riduzione, lo stesso non può essere qualificato come erede e, come tale, chiamato a rispondere dei debiti del de cuius.
Non lo qualificano come tale neppure le donazioni ricevute dalla madre in vita, risalenti peraltro al 2005 ed aventi ad oggetto la nuda proprietà di taluni beni. Erede universale è colui che, da solo e senza concorrere con altri soggetti, succede in tutto il patrimonio del defunto: sia nei rapporti attivi (titolarità dei beni e dei crediti) che in quelli passivi (debiti pendenti), dovendosi individuare tale figura nel fratello del ricorrente che, per questa ragione, non può essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius (…)”.
Va altresì richiamata la disciplina ex artt. 467 ss. e 523 c.c., in materia di rappresentazione, per cui, in caso di rinuncia all'eredità (anche regolamentata con testamento), in luogo del rinunciante subentrano i suoi discendenti;
in particolare, l'art. 523 c.c. prevede che “Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.”); l'art. 467 c.c. dispone che “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
La difesa di Roma Capitale e dell'Agenzia riscossione convenuta nulla deduce né contesta sul punto nel merito, nonostante lo specifico e tempestivo avviso contenuto nell'avviso di trattazione che ricorrendone i presupposti il Collegio avrebbe definito il giudizio con sentenza semplificata.
Quanto invece alla dedotta non impugnabilità dell'avviso di presa in carico, stante la definitività dell'accertament,o va richiamato il principio affermato da Sez. 5 Corte di Cass- n. 8992 del 4.04.2025 rv
674866 secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile".
Tanto basta all'accoglimento della domanda e al conseguente annullamento dell'atto di presa in carico dell'Agenzia entrate riscossione n. 12537202500020843000 notificato il 7.05.2025 a Ricorrente_2 in relazione all'avviso di accertamento 1636/2022. La particolarità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite. Così deciso il
5.02.2026 Il Presidente relatore Donatella Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 13004/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 12537202500020843000 IMU 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1322/2026 depositato il 06/02/2026 Richieste delle parti:
Il Comune si oppone alla trattazione del merito mentre la parte ricorrente non si oppone.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto regolarmente depositato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di annullare l'avviso di presa in carico dell'Agenzia entrate riscossione n. 12537202500020843000 notificato il
7.05.2025 in relazione all'avviso di accertamento 1636/2022 emesso da Roma Capitale anno 2017 asseritamente notificato il 28.04.2022 alla propria madre Nominativo_1 deceduta il Data_1 con cui Roma Capitale ha richiesto il pagamento della somma di € 42.962,39,05 a titolo di IMU relativa all'anno 2017, asseritamente dovuta dalla madre Nominativo_1 A fondamento della domanda deduce la carenza della qualità di erede della Nominativo_1, così come si evince dal testamento olografo della de cuius, allegato in atti, in cui viene nominato erede universale suo fratello Nominativo_2; da ciò deriverebbe la carenza di legittimazione passiva dell'odierno istante che peraltro ha prestato acquiscenza al suddetto testament e rinuncia di azione di riduzione con atto del
29.05.2024 rep 3764 registrato all'Agenzia Entrate Uff territorial di Roma il 30.05.2024 ( all doc 3 bis al ricorso )
Deduce che gli avvisi di accertamento per IMU 2018 e 2019 relativi agli immobili della madre sono stati impugnati e già annullati con sentenze della Corte tributaria di primo grado di Roma passate in giudicato ed allegate al ricorso.( sentenza n. 9074/2024 dell'8.07.2024 Imu 2018; sentenza n. 533 /2025 del
13.01.2025 IMU 2019; sentenza n. 14350/2024 del 26.11.2024 in relazione a Tasi anni 2018 /2019 ).
Chiede in via meramente subordinate che venga dichiarata la illegittimità della sanzioni amministrative applicate in quanto non trasmissibili certamente agli eredi .
Insiste per la sospensiva cautelare del provvedimento impugnato ricorrendo il fumus boni iuris documentalmente provato e il periculum in mora in considerazione dell'importo gravoso e non dovuto.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha contestato genircamente la sussistenza delle esigenze cautelari, soprattutto con riferimento al danno grave e irreperabile.
Si é costituita Agenzia entrate riscossione che in primo luogo ha dedotto la non impugnabilità dell'avviso di presa in carico con cui si comunica al contribuente di aver presoin carico le somme derivanti dall'accertamento esecutivo e ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
nel merito dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e in ogni caso la carenza di responsabilità dell'agente della riscossione anche ai fini delle spese.
All'udienza fissata per la trattazione della sospensiva cautelare il Collegio, sentite le parti costituite e presenti, ha proceduto alla definizione del giudizio in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 47 ter 3 comma Dlgs 545/1992 ,stante la manifesta fondatezza del ricorso.
Va in primo luogo evidenziato che l'istante ha dedotto e documentato di avere formulato, in data
29.5.24, dichiarazione di acquiescenza e rinuncia all'azione di riduzione con riferimento alla nomina del fratello Nominativo_2 quale erede universale della de cuius Nominativo_1.
Nel merito, si osserva in breve che non vi è ragione per discostarsi dalle decisione di questa Corte
9074/24 e 533/2025, che si sono pronunciate su ricorsi analoghi al presente con riferimento all'IMU richiesta all'odierno ricorrente per l'anno 2018,2019 la cui motivazione si condivide e si richiama integralmente.
È stato lì tra l'altro rilevato che “....il ricorrente non poteva essere chiamato a rispondere dei debiti relativi all'anno 2018, 2019 quando era solamente nudo proprietario, condizioni che permane sino al 2023, alla morte della madre, a seguito della quale lo stesso diviene pieno proprietario di taluni beni, precedentemente in usufrutto al de cuius. Allorché il testamento ha indicato quale erede universale il fratello del ricorrente, e all'atto della rinuncia di quest'ultimo ad una eventuale azione di riduzione, lo stesso non può essere qualificato come erede e, come tale, chiamato a rispondere dei debiti del de cuius.
Non lo qualificano come tale neppure le donazioni ricevute dalla madre in vita, risalenti peraltro al 2005 ed aventi ad oggetto la nuda proprietà di taluni beni. Erede universale è colui che, da solo e senza concorrere con altri soggetti, succede in tutto il patrimonio del defunto: sia nei rapporti attivi (titolarità dei beni e dei crediti) che in quelli passivi (debiti pendenti), dovendosi individuare tale figura nel fratello del ricorrente che, per questa ragione, non può essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius (…)”.
Va altresì richiamata la disciplina ex artt. 467 ss. e 523 c.c., in materia di rappresentazione, per cui, in caso di rinuncia all'eredità (anche regolamentata con testamento), in luogo del rinunciante subentrano i suoi discendenti;
in particolare, l'art. 523 c.c. prevede che “Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.”); l'art. 467 c.c. dispone che “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
La difesa di Roma Capitale e dell'Agenzia riscossione convenuta nulla deduce né contesta sul punto nel merito, nonostante lo specifico e tempestivo avviso contenuto nell'avviso di trattazione che ricorrendone i presupposti il Collegio avrebbe definito il giudizio con sentenza semplificata.
Quanto invece alla dedotta non impugnabilità dell'avviso di presa in carico, stante la definitività dell'accertament,o va richiamato il principio affermato da Sez. 5 Corte di Cass- n. 8992 del 4.04.2025 rv
674866 secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile".
Tanto basta all'accoglimento della domanda e al conseguente annullamento dell'atto di presa in carico dell'Agenzia entrate riscossione n. 12537202500020843000 notificato il 7.05.2025 a Ricorrente_2 in relazione all'avviso di accertamento 1636/2022. La particolarità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite. Così deciso il
5.02.2026 Il Presidente relatore Donatella Ferranti