Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di:
15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma;
20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di:
15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma;
20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.