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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/10/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 9050 /2022 promossa da:
CF elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 presso l'Avvocato BENOIT TORSEGNO MASSIMO che la rappresenta e difende;
Attore contro
CF elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2 presso l'Avvocato PINCIONE che la rappresenta e difende;
CF elettivamente domiciliato in VIA N. Controparte_2 C.F._3
BIXIO, 3/2 A D 16128 GENOVA presso l'Avvocato ROSSI MICAELA che la rappresenta e difende;
elettivamente domiciliato in PIAZZA L. DA VINCI, 2/3 Parte_2 C.F._4
16146 GENOVA presso l'Avvocato GIULIANO SIMONETTA che lo rappresenta e difende;
Convenuti
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, istanza od eccezione avversaria ed, in particolare, le domande dei convenuti e aventi ad oggetto il Parte_2 Controparte_3 rimborso e/o la deduzione dal compendio ereditario delle pretese somme asseritamente corrisposte dagli stessi a favore della de cujus e/o della comunione ereditaria, in quanto tardive ed inammissibili, nonché, comunque, prive di fondamento giuridico e concreto e sfornite di qualsiasi prova,
1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sorta, a seguito del decesso della comune madre Sig.ra tra la conchiudente Sig.ra Persona_1 Parte_1
e i fratelli Sigg.ri e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
2) per l'effetto, disporre, con sentenza, la divisione del compendio immobiliare attualmente in comunione ereditaria tra la conchiudente Sig.ra e i fratelli Parte_1
Sigg.ri e come specificato Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 nella parte narrativa dell'atto di citazione e meglio descritto nell'espletata C.T.U., e, quindi, attesa l'impossibilità, risultante da quest'ultima, di attribuire ad ognuno degli eredi la proprietà esclusiva di immobili di identico valore, disporre la vendita dei beni caduti in successione e la conseguente suddivisione, pro quota tra gli eredi, di quanto ricavato da essa;
3) con vittoria di spese e compensi di causa, anche alla luce delle difese e contestazioni svolte dai singoli convenuti, che hanno comportato la necessità di trattenere la causa in decisione.”
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrendo rimessione in istruttoria e licenziamento di supplemento di TU, ovvero di convocazione del TU per chiarimenti,
(A) in relazione all'immobile sito in NT, Piazza Sant'Antonio n. 1: in via principale, assegnare alla sig.ra il lotto n. 3 del secondo progetto di Controparte_1 divisione elaborato dal TU (pagina 114 della perizia), costituito dall'appartamento al secondo piano dello stabile, previo frazionamento dell'intero, con addebito dell'eccedenza a carico della sig.ra in favore degli altri condividenti a titolo di conguaglio, disponendo Controparte_1 procedersi alla vendita dell'appartamento costituente il lotto n. 2 del medesimo progetto divisionale;
(B) in relazione agli altri immobili oggetto di comunione ereditaria: disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto ai sensi dell'art. 720 c.p.c., con ripartizione del ricavato tra i condividenti in ragione delle quote di comproprietà;
(C) in ogni caso, respingere ogni altra domanda ed istanza avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del difensore”.
Parte convenuta Controparte_2 “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, anche ai fini dell'eventuale assegnazione dei lotti a ciascuna delle
Parti.
1) In via principale, precisato che non ci si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria riguardo alla Sig.ra e, respingendo ogni e qualsivoglia altra domanda avversaria, Parte_1 dedurre dalla quota spettante a ciascuna parte, tutti i crediti vantati nei loro i confronti dalla Sig.ra
compiutamente elencati in atti, Controparte_2
2) Chiede che tutti i crediti vantati e vantabili verso la Sig.ra che ha sempre Controparte_1 tenuto un atteggiamento ostile a ogni accordo, cambiando ben quattro avvocati, opponendosi alla scelta di un TU condiviso dalle altre tre Parti, si chiede siano dichiarati essere parte del passivo ereditario, che fa capo alla sola Sig.ra e che sia solo dalla stessa sopportato Controparte_1 medesima, con ogni e consequenziale pronuncia.
3) Si oppone alla vendita dell'immobile di NT e chiede che sia assegnato alla Sig.ra CP_3
il lotto corrispondente alla metà dell'immobile di NT sito in Piazza sant'Antonino,
[...] come da offerta formulata in corso di udienza pari ad Euro 138.500. Con vittoria di spese e di onorari”
Parte convenuta Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del decesso della Sig.ra
[...] tra il Sig. e le sorelle, Sigg.re Per_1 Parte_2 Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 per l'effetto, disporre la divisione del compendio immobiliare attualmente in comunione ereditaria tra il Sig. e le sorelle, Sigg.re Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_1
e assegnando al Sig. il lotto corrispondente alla metà
[...] Controparte_2 Parte_2 dell'immobile di NT sito in Piazza Sant'Antonino 1, come da offerta formulata in corso di udienza pari ad Euro 138.500, oltre alla quota parte degli altri beni indivisi, fino alla concorrenda quota ereditaria pertoccantegli;
il tutto previo riconoscimento del credito vantato dal Sig. nei confronti della Parte_2 comunione ereditaria come dedotto in atti, deducendoli dalle quote degli altri coeredi.
Con vittoria di spese e competenze”
*****
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo che venisse disposto lo Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 scioglimento della comunione ereditaria sorta tra parte attrice e i convenuti, a seguito del decesso della comune madre Per l'effetto, parte attrice chiedeva che venisse disposta con Persona_1 ordinanza, ovvero con sentenza, in caso di contestazione del diritto, la divisione del compendio immobiliare in comunione ereditaria specificato nella narrativa dell'atto di citazione, disponendo, previa stima dei singoli beni in esso compresi, l'attribuzione ad ognuno degli eredi della proprietà esclusiva di immobili di presumibile identico valore, salvi eventuali conguagli in denaro, ovvero, ove ciò non fosse possibile, attraverso la vendita di tutti e/o di alcuni dei beni caduti in successione e la conseguente suddivisione pro quota di quanto ricavato da essa.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice esponeva:
- di essere divenuta erede unitamente ai convenuti della propria madre Persona_1 deceduta in data 14.10.2014, in assenza di testamento;
- che l'asse ereditario del valore di € 238.427,05 era costituito dai beni immobili indicati da pagina 1 a pagina 3 dell'atto di citazione;
- di voler chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria in oggetto al fine di ottenere l'individuazione e la liquidazione della quota di sua spettanza pari ad un quarto dell'asse ereditario;
- che ogni tentativo di giungere ad un accordo con i fratelli e le sorelle alla divisione del tale compendio immobiliare aveva dato esito negativo;
- che la procedura di mediazione instaurata avanti alla Camera di Commercio di Genova e contraddistinta dal n. 7/2021 si era conclusa senza esito a causa della volontà di non svolgere il procedimento espressa da e Controparte_1 Controparte_2
- che, per tutte le ragioni sopra richiamate, parte attrice instaurava l'odierno procedimento.
Si costituiva in giudizio esponendo: Controparte_2
- che, in data 14.10.2014, avveniva il decesso di la quale lasciava un piccolo Persona_1 patrimonio immobiliare ai propri figli;
- che con lettera del 27 maggio 2015, comunicava ufficialmente ai coeredi la Parte_1 propria volontà di suddividere il patrimonio della defunta madre, trattenendo per sé
l'immobile in via Puggia n.52 in Genova e lasciando agli altri tre fratelli la comproprietà di quello in NT, senza necessità di alcun altro conguaglio in denaro;
- che le altre parti tutte restavano in attesa che comunicasse la propria Parte_1 disponibilità ad addivenire alla divisione nel senso dalla stessa proposto, fissando un appuntamento al cospetto di un notaio;
- che, successivamente, l'avv. Ravera incaricato dall'odierna attrice, rendeva noto il ripensamento di quest'ultima in ordine all'assegnazione a proprio favore dell'immobile di via Puggia in cambio della quota di NT, riferendo che la volontà della medesima era di dismettere integralmente le proprietà immobiliari e di ottenere la liquidazione della propria quota ereditaria;
- che a fronte di tale notizia, il legale dell'odierna convenuta, proponeva di mettere in vendita l'immobile in Genova, in proprio e/o mediante incarico ad agenzia immobiliare (con e-mail del 30/04/2020), in quanto tale modalità avrebbe evitato alla sig.ra di ricorrere a CP_2 finanziamenti per liquidare la sorella;
- che la modalità indicata al paragrafo precedente era condivisa dal legale di Controparte_1 il quale richiedeva che – essendo la sua patrocinata residente fuori Genova – fossero le altre parti ad informarsi circa l'eventuale disponibilità di agenzie Immobiliari sul posto a mettere sul mercato l'immobile predetto;
- che l'obiettivo era di risparmiare una perizia sull'immobile genovese, visto che più di qualsiasi valutazione espressa sulla carta, avrebbe contato l'effettivo realizzo che il mercato ne avrebbe consentito e, con il ricavato, effettuare eventuali conguagli o rimborsi sulla quota di parte attrice sull'immobile in NT: su quest'ultimo immobile, invece, in mancanza di accordo, si sarebbe potuto fare un'unica perizia, posto che , ed CP_2 Pt_2 CP_1 desideravano tenerlo per sé;
- che, in risposta, faceva notificare un atto di invito alla Parte_1 mediazione;
- che, sia prima dell'incontro sia in tale sede, il legale dell'odierna convenuta opinava che si sarebbe dato corso ad una serie di esborsi rispetto alla linea operativa indicata al punto precedente;
- che, per tale ragione, reperiva dunque un'agenzia immobiliare Controparte_2
(Immobiliare Morena) e, per il tramite del proprio legale, invitava le parti a sottoscrivere l'incarico in parola, ovvero ad indicare un'altra Agenzia Immobiliare di loro godimento a cui conferire l'incarico stesso;
- che, nel frattempo, opponeva quale imprescindibile Parte_1 adempimento la stipula di un preliminare di divisione;
- che le parti non addivenivano ad un accordo e veniva instaurato il presente giudizio;
- che l'asse ereditario della sig.ra non si compone solo di partite attive, in quanto Per_1
l'odierna convenuta ed il proprio fratello , nell'ultimo periodo di vita della de cuius, Pt_2 avevano anticipato alcune spese allegate sub 4 alla comparsa;
spese che dovranno essere ripartite e riconosciute in sede di divisione;
- di prendere atto della quantificazione dell'asse ereditario attivo effettuata sia in atto di citazione, sia in sede di dichiarazione di valore e che essa deve ritenersi fissata in € 238.000,00 e che tale dichiarazione deve ritenersi far piena fede e stato verso la sola parte che l'ha resa.
Per tutte le ragioni esposte, dichiarava, in via principale, di non volersi opporre Controparte_2 allo scioglimento della comunione ereditaria riguardo a e di voler disporre Parte_1
l'assegnazione dell'intero compendio immobiliare ereditario ai tre fratelli , ed CP_2 Pt_2
liquidando la quota di parte attrice nel limite dalla stessa quantificato in euro Controparte_1
59.500,00, respingendo ogni altra domanda avversaria e deducendo da detto importo il credito vantato nei suoi confronti da pari ad € 2999.73, o quello maggiore e/o minore Controparte_2 che sarà ritenuto di giustizia. Chiedeva, altresì, che, quanto al restante credito verso la sorella pari ad € 3209,07 che lo stesso fosse dichiarato parte del passivo ereditario che fa capo CP_1 alla medesima, con ogni consequenziale pronuncia.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di divisione proposta dalla Parte_2 sorella, confidando di poter giungere ad una soluzione concordata della vicenda, come dichiarato nel procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di Parte_2
e, per l'effetto, chiedeva che venisse disposta la divisione del compendio Persona_1 immobiliare attualmente in comunione ereditaria tra e le sorelle, e che venisse Parte_2 disposta, previa stima dei singoli beni in esso compresi, l'attribuzione ad ognuno degli eredi della proprietà esclusiva di immobili di presumibile ed identico valore, salvi eventuali conguagli in denaro ed eventuali poste di debito/credito verso la comunione ereditaria, ovvero, ove ciò non fosse possibile, attraverso la vendita di tutti e/o alcuni dei beni caduti in successione e la conseguente suddivisione, pro quota, di quanto ricavato da essa.
Si costitutiva in giudizio chiedendo che fosse disposta l'assegnazione Controparte_1 dell'intero compendio immobiliare ereditato ai fratelli , e , liquidando la CP_1 CP_2 Pt_2 quota spettante a parte attrice quantificata in € 59.606,76, come indicato in atto di citazione, non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria nei soli confronti di Parte_1
Nell'atto di costituzione in giudizio, dichiarava di non volersi opporre Controparte_1 alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da parte attrice, ma di voler mantenere la comunione con i propri fratelli e e di essere disponibile, a tal CP_2 Pt_2 proposito, a liquidare la quota di parte attrice pari ad € 59.606,76, grazie alla vendita dell'immobile sito in Genova, via Puggia n.52.
All'udienza del 02 febbraio 2023, le parti chiedevano un rinvio in pendenza di trattative e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13 aprile 2023. In tale udienza, il Giudice, dopo aver rilevato che il difensore di aveva comunicato di aver dismesso il mandato e aveva chiesto un Controparte_1 rinvio per consentire alla convenuta di nominare un altro difensore, rinviava la causa all'udienza dell'11 maggio 2023.
In tale udienza, il Giudice concedeva alle parti i termini per le memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 28 settembre 2023.
All'udienza sopra richiamata, i difensori insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, come da memorie depositate. Il Giudice ordinava il deposito della documentazione richiesta dalle linee guida della sezione in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25021/2019 e rinviava la causa all'udienza del 07 dicembre 2023 per verificare il deposito della documentazione richiesta e per decidere sulle istanze istruttorie.
In seguito a tale rilievo da parte del Giudice, le parti nelle successive udienze chiedevano alcuni rinvii per reperire la documentazione richiesta e per provvedere alla regolarizzazione degli immobili oggetto di causa.
Con ordinanza del 29 novembre 2024, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio e rinviava la causa all'udienza del 17 aprile 2025. A causa della concessione della proroga richiesta per il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, tale udienza veniva stata differita al 15 maggio 2025.
In tale udienza, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 19 giugno 2025 per consentire alle parti di meglio valutare ed approfondire le proposte verbalizzate in tale udienza.
Successivamente, i difensori chiedevano un breve rinvio per verificare le ipotesi conciliative/trattative e la causa veniva nuovamente rinviata all'udienza del 03 luglio 2025.
In tale udienza, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2025, disponendo che venisse disposta la trattazione cartolare scritta dell'udienza ex articolo
127 ter c.p.c. e concedendo alle parti termine sino al 16 luglio 2025 per il deposito delle note scritte di precisazioni delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e una volta depositate le comparse conclusionali e le note di replica la causa è stata trattenuta in decisione
*****
La domanda di divisione
La domanda di scioglimento della comunione esistente tra le parti sul seguente compendio immobiliare:
1. appartamento in via Puggia civ. 52 interno 4, Comune di Genova (GE), identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione urbana GEB, foglio 53, particella 235, subalterno 6, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 5, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 112 mq, escluse le aree scoperte 105 mq, rendita euro 1.177,52. L'appartamento confina sopra con l'interno n. 6 e sotto con l'interno n. 2; con riferimento al nord e procedendo in senso orario, confina ulteriormente, a nord-est con l'affaccio su via San Martino, a sud-est, su distacco condominiale, con l'affaccio su via Puggia, a sud- ovest in parte con il vano scala condominiale, in parte con il vano ascensore e in parte con l'appartamento all'interno n. 3, a nord-ovest, su distacco condominiale, con l'affaccio su via San Martino;
2. appartamento sito in piazza Sant'Antonio al civ. 1, nel Comune di NT (SP). L'immobile, ubicato al piano terra e piano primo, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 30, particella 488, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 12 vani, superficie catastale totale 224 mq, escluse le aree scoperte 215 mq, rendita euro 1.301,47, L'appartamento è costituito da un intero fabbricato, da terra a tetto;
confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est con piazza Sant'Antonino, a sud-est, con via Guido Semenza (zona pedonale, lavatoi comunali), a sud- ovest con immobile di cui al civico 3 di piazza Sant'Antonino, a nord-ovest con piazza Sant'Antonino;
3. quota indivisa di fabbricato (diruto) a destinazione frantoio e lavatoio sito in Località Casella civ. 396, nel Comune di NT (SP). Immobile costituito da piano terra e piano primo, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 13, particella 162, categoria D/1, rendita euro 752,99. Il fabbricato catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est, in parte con particella 359 del foglio 13 e in parte con particella 163 del foglio 13, a sud-est, in parte con particella 163 del foglio 13 e in parte con il Fosso della Casella, a sud- ovest con particella 161 del foglio 13, a nord-ovest in parte con il Fosso della Casella e in parte con particella 359 del foglio 13;
4. quota indivisa di fabbricato collabente (diruto) sito in Località Casella snc, nel Comune di NT (SP). Immobile costituito dal piano terra, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 13, particella 631, categoria F/2. Il fabbricato catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con particella 359 del foglio 13, a nord-est con particella 363 del foglio 13, a est con particella 362 del foglio 13, a sud con particella 163 del foglio 13 e a ovest con particella 359 del foglio 13;
5. terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 2, particella 82, qualità bosco misto di classe 3, reddito dominicale euro 3,59, reddito agrario euro 0,90, superficie 17.400 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord e a est con particella 83 del foglio 2, a sud-est con particella 115 del foglio 2, a ovest con particella 81 del foglio 2;
6. terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 161, qualità bosco ceduo di classe 2, reddito dominicale euro 0,29, reddito agrario euro 0,11, superficie 700 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con la strada vicinale Casella, a est in parte con il Fosso della Casella e in parte con la particella 162 del foglio 13, a sud-est con particella 341 del foglio 13, a ovest con la strada vicinale Casella;
7. terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 359, qualità vigneto di classe 3, reddito dominicale euro 3,25, reddito agrario euro 4,26, superficie 786 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord e nord-est con la strada vicinale Casella, a est in parte con particella 363 del foglio 13 e in parte con la particella 631 del foglio 13, a sud in parte con particella 163 del foglio 13 e in parte con la particella 162 del foglio 13, a ovest con il Fosso della Casella;
8. terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 363, qualità uliveto di classe 2, reddito dominicale euro 0,10, reddito agrario euro 0,08, superficie 25 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est con la strada vicinale Casella, a sud in parte con particella 362 del foglio 13, a sud-ovest in parte con la particella 631 del foglio 13 e in parte la particella 359 del foglio 13;
9. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 122, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,06, reddito agrario euro 0,02, superficie 310 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord e nord-est con la strada comunale Lavaggiorosso, a sud con particella 130 del foglio 3, a ovest con il Torrente Malacqua;
10. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 123, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,39, reddito agrario euro 0,10, superficie 1.870 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est con particella 37 del foglio 3, a sud-est con particella 131 del foglio 3 e infine a sud-ovest con la strada comunale Lavaggiorosso.
11. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 129, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale di 130 euro 0,23, reddito agrario euro 0,06, superficie 1.130 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con il Torrente a est in parte con particella 116 del foglio 3 e in parte con strada, a sud- Per_2 est con la strada comunale Lavaggiorosso, e infine a sud-ovest in parte con particella 135 del foglio 3 e in parte con il Torrente Per_2
12. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 136, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,07, reddito agrario euro 0,02, superficie 360 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con strada, a est con particella 130 del foglio 3, a sud con la strada comunale Lavaggiorosso, e infine a ovest con strada. 13. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 137, qualità bosco ceduo di classe 2, reddito dominicale euro 0,70, reddito agrario euro 0,26, superficie 1.690 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con la strada comunale Lavaggiorosso, a est con particella 131 del foglio 3, a sud con la particella 140 del foglio 3, e infine a sud-ovest la strada comunale Valle Carbonetto Casella;
14. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 369, qualità uliveto vigneto di classe 3, reddito dominicale euro 1,69, reddito agrario euro 1,83, superficie 546 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con particella 399 del foglio 13, a est con la strada MO (tratto S.P. n. 566 dir di Val di Vara), a sud in parte con particelle 437 e 436 del foglio 13 e in parte con la particella 370 del foglio 18, e infine a ovest con la strada comunale Casella;
15. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 927, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,86, superficie 370 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord e nord-est con particella 13 del foglio 18, a sud-est con in parte con particella 929 del foglio 18 e in parte con la particella 928 del foglio 18, infine a ovest con la strada vicinale Casella MO;
16. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 928, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,07, reddito agrario euro 0,16, superficie 70 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-ovest e nord-est con particella 927 del foglio 18, a est con particella 929 del foglio 18, sud-est con la particella 930 del foglio, infine a sud-ovest con la strada vicinale Casella MO;
17. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 934, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,04, reddito agrario euro 0,09, superficie 40 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est con la strada vicinale Casella MO, a sud con particella 926 del foglio 18, a sud-ovest con la particella 1390 del foglio 18, infine a ovest con particella 1066 del foglio 18;
18. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1051, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,26, reddito agrario euro 0,58, superficie 250 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con particella 1053 del foglio 18, a est con la strada MO (tratto S.P. n. 566 dir di Val di Vara), a sud con particella 1049 del foglio 18, a sud-ovest con la particella 1050 del foglio 18, a ovest con particella 1052 del foglio 18 e infine a nord-ovest con la particella 1054 del foglio 18; 19. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1066, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 4,11, reddito agrario euro 9,24, superficie 3.976 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con particella 1064 del foglio 18, a est in parte con la strada vicinale Casella MO e in parte con la particella 934 del foglio 18, a sud-est con la particella 926 del foglio 18, a sud con particella 1390 del foglio 18, a sud-ovest con le particelle 438 e 32, a ovest con le particelle 1068, 1070, 1069 e 1067 del foglio 18, infine a nord-ovest con la particella 1065 del foglio 18;
20. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1077, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,06, reddito agrario euro 0,13, superficie 57 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a est con particella 1078 del foglio 18, a sud-est con la particella 1080 del foglio 18, a sud in parte con la particella 1079 del foglio 18 e in parte con la particella 1046 del foglio 18, infine a nord-ovest con la particella 1049 del foglio 18.
è da accogliersi atteso che, sul punto, non esiste alcun contrasto tra le parti condividenti.
Gli immobili oggetto di causa risultano in proprietà degli odierni condividenti pro quota come segue:
- gli immobili di cui ai punti nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8 sono di proprietà di Parte_1 per la quota indivisa di proprietà di 1\4; per la quota indivisa di Controparte_1 proprietà di 1\4; per la quota indivisa di proprietà di 1\4; per Controparte_2 Parte_2 la quota indivisa di proprietà di 1\4;
- gli immobili di cui ai punti nn. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sono di proprietà di per la quota indivisa di proprietà di 1\8; Parte_1 [...] per la quota indivisa di proprietà di 1\8; per la quota Controparte_1 Controparte_2 indivisa di proprietà di 1\8; per la quota indivisa di proprietà di 1\8. Parte_2
Gli immobili di cui ai punti nn. 1, 2, sono da considerarsi urbanisticamente regolari.
Per quanto concerne, invece, l'immobile di cui ai nn. 3 non è stata alcuna documentazione inerente al titolo edilizio autorizzativo. Tuttavia, dell'originaria struttura ormai crollata nulla è rimasto visibile ed essendo attualmente completamente ricoperta dalla vegetazione spontanea, è difficile accertare ciò che realmente è rimasto in essere.
Anche l'immobile di cui al punto n. 4, atteso il crollo del fabbricato e considerato che non risulta essere depositata alcuna pratica edilizia ad esso inerente, è da considerarsi conforme dal punto di vista urbanistico ed edilizio.
I terreni di cui ai punti nn. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, in assenza di opere edilizie, hanno destinazione d'uso esclusivamente agricola. A pari conclusione si può addivenire per i terreni di cui ai punti nn. 9, 10, 11, 12, 13 che non sono stati visitati dal TU per impervietà dei luoghi ma la cui consistenza può essere comunque apprezzata sulla base della documentazione fotografica allegata alla relazione peritale.
Il valore commerciale complessivo del compendio immobiliare stimato dal TU è pari ad € 777.050,00, ragion per cui, essendo la quota parte di spettanza di ciascun erede pari a 1\4, ad ogni singolo condividente spettano € 194.262,50.
Il TU ha proposto due diversi progetti divisionali, l'uno (progetto n. 1) che prevede l'attribuzione ad uno dei condividenti dell'intero immobile sito in NT (di cui al punto n. 2); l'altro (progetto n. 2) che, invece, presuppone la previa suddivisione dello stesso immobile in due appartamenti distinti, uno per piano.
Preliminarmente, occorre evidenziare come le parti non abbiano concordemente aderito a nessuno di tali progetti di divisione. infatti, ha chiesto l'attribuzione dell'appartamento al Controparte_1 primo piano ricavato dal frazionamento dell'immobile di NT;
e Pt_2 Controparte_2 invece, escludendo la possibilità di tale frazionamento, hanno chiesto l'attribuzione in comproprietà dell'immobile di NT per la quota di 1\2 ciascuno, salva la corresponsione in favore delle altre condividenti della liquidazione della quota di loro spettanza su tale immobile, pari a € 138.500 ciascuno (ovverosia il valore individuato dal TU della quota di 1\4 dell'immobile in questione): tale ultima proposta accettata dall'attrice è invece stata rifiutata da Controparte_1
Ciò posto, le soluzioni divisionali ipotizzate dal TU risultano poco realizzabili sul piano pratico, data l'entità rilevante dei conguagli prospettati (si v. ad esempio il progetto n. 1, in forza del quale l'assegnatario del lotto n. 2 sarebbe tenuto a versare € 359.737,50 complessivi a titolo di conguaglio): in particolare non si possono formare quattro lotti omogenei perché gli immobili ad uso abitativo esistenti sono soltanto due e al più tre se si frazionasse l' immobile di NT mentre i coeredi sono quattro.
In tema di divisione ereditaria, è principio consolidato quello per cui la vendita all'incanto costituisca extrema ratio, ragion per cui sono da preferirsi, quali modalità di scioglimento della comunione, l'assegnazione o l'attribuzione ai condividenti di porzioni in natura dei beni costituenti la massa ereditaria (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 7869\2019, secondo cui “il rimedio residuale della vendita all'incanto [trova] applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza”). La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che “l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati” (cfr. Cass. Civ, sez. II, ord. n. 27733\2024).
L' immobile di NT non è materialmente e fisicamente divisibile in quattro porzioni corrispondenti alla quota indivisa di ¼ ciascuno delle coeredi ma soltanto in due unità abitative peraltro con costi di una certa rilevanza pari ad € 36.490,00 ( pagina 104 della relazione del c.t.u. ).
La Suprema Corte ha affermato che:
Sez. 2, Sentenza n. 7588 del 11/07/1995 (Rv. 493235 - 01)
In tema di divisione di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, i criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod. civ. in base ai quali l'immobile medesimo deve essere compreso per intero
(con l'addebito dell'eccedenza nella porzione del condividente avente la quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti ove questi ne chiedano congiuntamente l'attribuzione, devono essere preferibilmente seguiti, nel senso che il giudice se ne può discostare solo per motivi gravi ed attinenti all'interesse comune dei condividenti.
Sez. 2, Sentenza n. 8599 del 06/05/2004 (Rv. 572672 - 01)
Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario, per cui l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o ad una divisione parziale, ma produce lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente inconfigurabilità del diritto di prelazione legale ex art. 732 cod. civ., che imprescindibilmente la presuppone, ed applicabilità viceversa - ai beni congiuntamente attribuiti - della disciplina propria della comunione ordinaria.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 27733 del 25/10/2024 (Rv. 672838 - 01)
In caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt.
718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione.
Ebbene, dinnanzi alla richiesta congiunta di assegnazione dell'immobile sito in NT (immobile di cui al punto n. 2) da parte di e pare opportuno, alla luce dei Controparte_2 Parte_2 principi sopraesposti, attribuire tale bene ai medesimi congiuntamente, con il risultato che gli stessi rimarranno in comunione con riguardo a tale specifico cespite. Non pare da preferirsi, per contro, la richiesta avanzata da in ordine all'attribuzione del lotto n. 3 del progetto Controparte_1 divisionale n. 2 presentato dal TU. Infatti, occorre in primo luogo evidenziare come detta soluzione presupponga il frazionamento dell'immobile di NT, i cui costi (di entità non esigua) dovrebbero essere anticipati dagli eredi, non essendovi liquidità cui attingere all'interno della massa ereditaria.
In secondo luogo, tale soluzione comporterebbe la vendita all'incanto di beni ereditari per un valore maggiore rispetto alla soluzione di assegnazione congiunta del bene immobile di NT a e Pt_2 a congiuntamente, in contrasto, quindi, con il principio poc'anzi esposto di Controparte_2 residualità della vendita all'incanto. Infatti, si dovrebbe procedere alla vendita non solo dei terreni e dell'immobile sito in Genova, ma anche dell'ulteriore appartamento ricavabile dal frazionamento dell'immobile di NT, di cui nessuno degli eredi chiede l'assegnazione. In definitiva, occorre procedere all'attribuzione congiunta dell'immobile sito in NT a e a per la quota indivisa di 1\2 ciascuno, con il contestuale obbligo Controparte_2 Parte_2 da parte degli stessi di corrispondere in favore di e a titolo di Controparte_1 Parte_1 conguaglio, di 138.500 euro ciascuno.
Per quanto riguarda gli altri beni facenti parte della massa ereditaria – e cioè l'immobile di via Puggia e i terreni – atteso che nessuno dei coeredi ne chiede l'assegnazione, ne deve essere disposta la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c.
Le domande di rimborso
Sono avanzate domande di rimborso esclusivamente dai convenuti e Controparte_2 Pt_2
[...]
Email_1
Parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta allega di aver sostenuto diverse spese in favore della de cujus, in relazione alle quali ella sarebbe creditrice di € 2.999,73 nei confronti di e di € 3.209,07 nei confronti di Rispetto a tali allegazioni – peraltro Parte_1 Controparte_1 supportate da documentazione tempestivamente prodotta (cfr. doc. 4) – non vi è stata contestazione tempestiva e specifica da parte delle debitrici ed con la conseguenza per cui, Pt_1 Controparte_1 in virtù dell'art. 115 c.p.c., tali crediti devono considerarsi provati.
Sono altresì documentalmente provate le ulteriori spese inerenti al compendio immobiliare oggetto di causa di cui ai docc. 5 (€ 103,55), 6 (€ 340,00) e 9 (€ 457,00) prodotti tempestivamente in sede di prima memoria e seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. Tali ultime spese sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione, con la conseguenza che la convenuta ha diritto al rimborso per la parte delle stesse che supera la quota di propria competenza.
Questi sono gli esborsi provati fino al 31 agosto 2023, data di deposito dell'ultima memoria e quindi data in cui la parte poteva ed altresì era tenuta ad allegare e produrre le pezze giustificative di quanto fino a quel momento economicamente sostenuto per il compendio immobiliare oggetto di divisione.
Successivamente a tale data, si può fare riferimento a quanto documentato dal TU (cfr. allegato alla relazione 13\A, a partire dalla spesa del 7.10.2023 per l'immobile di via Puggia, fino alla spesa del 21.01.2025, fattura ACAM). Rispetto a tali spese, analizzando le causali dei bonifici effettuati dalla parte, si possono individuare tre tipologie di esborsi: a. Esborsi che rappresentano la quota parte delle spese spettante alla singola erede in Controparte_2 ragione della misura della propria quota di proprietà sul compendio ereditario (dicitura
“quota parte ). In particolare, si tratta dei bonifici datati 7.10.2023; Controparte_2
10.10.2023; 30.10.2023; 16.12.2023; 19.12.2023; 23.03.2024; 7.05.2024; 07.09.2024 e 06.01.2025.
b. aventi ad CP_4 oggetto la quota parte di spese spettanti ad altri eredi e dunque, anticipati per loro conto e\o per loro nome (dicitura “quota parte di …” oppure “a nome di…”). Nello specifico, si tratta dei bonifici datati 07.05.2024 (di 1.853,03 €) e 31.10.2024 (257,00 €) aventi ad oggetto le quote parte di spettanza di e del bonifico datato 03.06.2024 (di Parte_1
771,00 €) avente ad oggetto la quota parte di spettanza di Controparte_1
c. Esborsi generici di spese. In particolare, si tratta dei bonifici datati 26.01.2024; 22.05.2024; 30.09.2024; 13.10.2024 e 21.01.2025, per un totale di € 654,76.
Per quanto riguarda i primi, rappresentando tali spese già la quota parte spettante al singolo erede in ragione della misura della propria quota di proprietà sul compendio immobiliare, essi non possono essere oggetto di ripetizione e, quindi, restano a carico della convenuta che li ha corrisposti.
In merito ai secondi, invece, essi devono essere oggetto ripetizione per l'intero da parte dei singoli eredi in favore dei quali tali spese sono state anticipate. Di conseguenza, Parte_1 sarà tenuta a corrispondere la somma di € 2.110,03 alla convenuta, mentre Controparte_1 a somma di € 771,00.
[...]
Ne consegue, quindi, che la convenuta vanta un credito nei confronti dell'attrice Controparte_2 pari alla somma di € 5.109,76 (= 2.110,03 + 2.999,73) e nei confronti Parte_1 della convenuta pari alla somma di € 3.980,07 ( =3.209,07 + 771 ). Controparte_1
Per quanto riguarda la terza tipologia di esborsi, infine, in mancanza di ulteriori indicazioni, tali spese devono ritenersi a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione e, quindi, a carico di ciascuno di essi per la quota di 1\4. Rispetto a queste, la convenuta ha diritto al rimborso delle somme che eccedono la quota a suo carico.
L'importo totale delle spese che quindi devono ritenersi a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione è pari a € 1.555,31 (=103,55 + 340,00 + 457,00 + 654,76). La quota di spettanza di è di € 388,83 (=1.555,31: Controparte_2 4), per cui la convenuta ha diritto al rimborso dell'eccedenza pari a € 1.166,48 (= 1.555,31 - 388,83).
Email_2
Parte convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, chiede il generico rimborso di spese sostenute a favore della decujus e della massa ereditaria, spese che poi compiutamente allega e quantifica in prima memoria. In particolare, afferma di essere creditore nei confronti delle coeredi per spese sostenute a favore della sig.ra per un totale di € 2.532,42. Afferma altresì Persona_1 di aver sostenuto spese per gli immobili facenti parte la massa ereditaria pari a € 1.518,29 (in Per_ particolare, per spese di amministrazione € 521,55 e di € 996,74). Tali spese sono documentate come si evince dai documenti prodotti in occasione della seconda memoria di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c.. È da evidenziarsi come tali spese non siano specificatamente contestate nella prima difesa utile né dalle convenute né da parte attrice, la quale si è limitata a eccepirne l'allegazione tardiva. Sul punto occorre ricordare che in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. la parte può precisare le proprie domande, essendo preclusa solamente la proposizione di domande nuove che non siano conseguenza di eccezioni o domande riconvenzionali di controparte. Ciò posto, in comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto disporsi la divisione del compendio Parte_2 ereditario “salvi eventuali conguagli in denaro ed eventuali poste di debito/credito verso la comunione ereditaria”, domanda poi precisata in sede di prima memoria mediante la quantificazione precisa del credito vantato nei confronti della decujus e della massa ereditaria. Non trattandosi quindi di una domanda nuova e quindi, in quanto tale, ammissibile, si può ritenere che i crediti allegati siano provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in mancanza di specifica e puntuale contestazione da parte delle controparti interessate.
Per quanto concerne invece le spese ulteriori per la prima volta menzionate in seconda memoria, in quanto tardivamente allegate, queste non possono essere riconosciute.
È invece tempestivamente allegata in terza memoria, in quanto fatto successivo, l'esborso menzionato – e documentalmente provato – nell'agosto 2023 relativo alle spese di ordinaria amministrazione dell'immobile di via Puggia, pari a € 418,00.
Tali spese sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione, con la conseguenza che la convenuta ha diritto al rimborso per la parte delle stesse che supera la quota di propria competenza.
Questi sono gli esborsi provati fino al 29 agosto 2023, data di deposito dell'ultima memoria e quindi data in cui la parte poteva ed altresì era tenuta ad allegare e produrre le pezze giustificative di quanto fino a quel momento economicamente sostenuto per il compendio immobiliare oggetto di divisione.
Successivamente a tale data, si può fare riferimento a quanto documentato dal TU (cfr. allegato alla relazione 13\B, a partire dalla spesa del 13.09.2023 per l'immobile di via Puggia, fino alla spesa del 3.02.2025). Rispetto a tali spese, analizzando le causali dei bonifici effettuati dalle parti, si possono individuare tre tipologie di esborsi: a. Esborsi che rappresentano la quota parte delle spese spettante al singolo erede in ragione Parte_2 della misura della propria quota di proprietà sul compendio ereditario (dicitura “quota parte
). In particolare, si tratta dei bonifici datati 13.09.2023; 30.01.2024; Parte_2
02.04.2024; 12.04.2024; 06.05.2024; 08.05.2024; 02.10.2024; 03.02.2025;
b. aventi ad oggetto la quota parte di spese spettanti ad altri eredi e dunque, anticipati CP_4 per loro conto e\o per loro nome (dicitura “quota parte di …” oppure “a nome di…”). Nello specifico, si tratta dei bonifici datati 08.05.2024 (di €1.853,03) e 29.11.2024 (€257,00) aventi ad oggetto le quote parte di spettanza di e del bonifico Controparte_1 datato 03.06.2024 avente ad oggetto la quota parte di spettanza di Parte_1 di €771,00);
[...]
c. Esborsi generici di spese. In particolare, si tratta del bonifico datato 16/12/2024 di importo pari a €80.
Per quanto riguarda i primi, rappresentando tali spese già la quota parte spettante al singolo erede in ragione della misura della propria quota di proprietà sul compendio immobiliare, essi non possono essere oggetto di ripetizione e quindi, restano a carico del convenuto che li ha corrisposti.
In merito ai secondi, invece, essi devono essere oggetto ripetizione per l'intero da parte dei singoli eredi in favore dei quali tali spese sono state anticipate. Di conseguenza, Parte_1 sarà tenuta a corrispondere la somma di € 771,00 al convenuto, mentre Controparte_1 la somma di € 2.110,03. Per quanto riguarda i terzi, infine, in mancanza di ulteriori indicazioni, tali spese devono ritenersi a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione e, quindi, a carico di ciascuno di essi per la quota di 1\4. Rispetto a queste, il convenuto ha diritto al rimborso delle somme che eccedono la quota a suo carico.
L'importo totale delle spese che quindi devono ritenersi a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione è pari a € 4.548,71 (2.532,42 + 1.518,29 + 418 + 80). La quota di spettanza di è di € 1.137,18 (= 4.548,71 : 4), per cui Parte_2 il convenuto ha diritto al rimborso dell'eccedenza pari a € 3.411,53 (= 4.548,71 - 1.137,18).
Le spese di lite e di ctu
Le spese di lite e di ctu, vista la natura della causa e l'esito della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. Con specifico riferimento alle spese della ctu, queste devono essere poste in via definitiva a carico della massa e, nei rapporti interni, a carico di ciascuno dei coeredi per la quota di 1\4 ciascuno.
Infine, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alle operazioni di vendita relativamente ai beni facenti parte la massa ereditaria non oggetto di assegnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione relativa al compendio immobiliare così composto:
o appartamento in via Puggia civ. 52 interno 4, Comune di Genova (GE), identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione urbana GEB, foglio 53, particella 235, subalterno 6, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 5, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 112 mq, escluse le aree scoperte 105 mq, rendita euro 1.177,52.
o appartamento sito in piazza Sant'Antonio al civ. 1, nel Comune di NT (SP). L'immobile, ubicato al piano terra e piano primo, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 30, particella 488, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 12 vani, superficie catastale totale 224 mq, escluse le aree scoperte 215 mq, rendita euro 1.301,47
o quota indivisa di fabbricato (diruto) a destinazione frantoio e lavatoio sito in Località Casella civ. 396, nel Comune di NT (SP). Immobile costituito da piano terra e piano primo, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 13, particella 162, categoria D/1, rendita euro 752,99.
o quota indivisa di fabbricato collabente (diruto) sito in Località Casella snc, nel Comune di NT (SP). Immobile costituito dal piano terra, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 13, particella 631, categoria F/2. o terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 2, particella 82, qualità bosco misto di classe 3, reddito dominicale euro 3,59, reddito agrario euro 0,90, superficie 17.400 mq.
o terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 161, qualità bosco ceduo di classe 2, reddito dominicale euro 0,29, reddito agrario euro 0,11, superficie 700 mq o terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 359, qualità vigneto di classe 3, reddito dominicale euro 3,25, reddito agrario euro 4,26, superficie 786 mq.
o terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 363, qualità uliveto di classe 2, reddito dominicale euro 0,10, reddito agrario euro 0,08, superficie 25 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 122, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,06, reddito agrario euro 0,02, superficie 310 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 123, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,39, reddito agrario euro 0,10, superficie 1.870 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 129, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale di 130 euro 0,23, reddito agrario euro 0,06, superficie 1.130 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 136, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,07, reddito agrario euro 0,02, superficie 360 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 137, qualità bosco ceduo di classe 2, reddito dominicale euro 0,70, reddito agrario euro 0,26, superficie 1.690 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 369, qualità uliveto vigneto di classe 3, reddito dominicale euro 1,69, reddito agrario euro 1,83, superficie 546 mq. o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 927, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,86, superficie 370 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 928, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,07, reddito agrario euro 0,16, superficie 70 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 934, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,04, reddito agrario euro 0,09, superficie 40 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1051, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,26, reddito agrario euro 0,58, superficie 250 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1066, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 4,11, reddito agrario euro 9,24, superficie 3.976 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1077, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,06, reddito agrario euro 0,13, superficie 57 mq.
- Assegna ed attribuisce in favore di e per la quota di ½ Controparte_2 Parte_2 ciascuno e insieme per l'intero del diritto di piena proprietà sui seguenti immobili:
• appartamento sito in piazza Sant'Antonio al civ. 1, nel Comune di NT (SP). L'immobile, ubicato al piano terra e piano primo, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 30, particella 488, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 12 vani, superficie catastale totale 224 mq, escluse le aree scoperte 215 mq, rendita euro 1.301,47;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 Parte_1 ed a titolo di conguaglio la somma di euro 69.250,00 ciascuna;
Controparte_1
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a ed Parte_2 Parte_1
a titolo di conguaglio la somma di euro 69.250,00 ciascuna;
Controparte_1
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di La Spezia in ordine all'assegnazione in proprietà, in favore di e per la Parte_2 Controparte_2 quota di ½ ciascuno e insieme per l'intero e contro ed Parte_1 Parte_1 [...] dell'appartamento sito in piazza Sant'Antonio al civ. 1, nel Comune di Controparte_1
NT (SP) e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 30, particella 488, subalterno 1;
- Dispone la vendita all'asta del restante compendio immobiliare non oggetto di assegnazione in favore dei condividenti;
- Pone le spese inerenti il compendio immobiliare oggetto di causa a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione pari ad
1\4 ciascuno con i conseguenti conguagli da calcolare in sede di riparto, dando atto che allo stato ha diritto al rimborso di € 3.411,53 dagli altri condividenti secondo le Parte_2 rispettive quote di proprietà e che ha diritto al rimborso di € 1.166,48 Controparte_2 dagli altri condividenti secondo le rispettive quote di proprietà;
- Dichiara che ha un credito di € 5.109,76 nei confronti di Controparte_2 [...] per le causali in atti, da rimborsare in sede di conguaglio al momento del Parte_1 riparto;
- Dichiara che ha un credito di € 3.980,07 nei confronti di Controparte_2 [...] per le causali in atti, da rimborsare in sede di conguaglio al momento del Controparte_1 riparto;
- Dichiara che ha un credito di € 771,00 nei confronti di Parte_2 Parte_1 er le causali in atti da rimborsare in sede di conguaglio al momento del riparto;
[...]
- Dichiara che ha un credito di € 2.110,03 nei confronti di Parte_2 Controparte_1 er le causali in atti da rimborsare in sede di conguaglio al momento del riparto;
[...]
- Compensa integralmente tra le parti le spese legali del presente giudizio;
- Pone le spese della c.t.u. a carico della massa e nei rapporti interni tra i condividenti a carico di per la quota di 1/4, di per la quota Parte_1 Controparte_1 di 1/4, di per la quota di 1/4 e di per la quota di 1/4; Controparte_2 Parte_2
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Genova il 10 Ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Ilaria Chianca
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 9050 /2022 promossa da:
CF elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 presso l'Avvocato BENOIT TORSEGNO MASSIMO che la rappresenta e difende;
Attore contro
CF elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2 presso l'Avvocato PINCIONE che la rappresenta e difende;
CF elettivamente domiciliato in VIA N. Controparte_2 C.F._3
BIXIO, 3/2 A D 16128 GENOVA presso l'Avvocato ROSSI MICAELA che la rappresenta e difende;
elettivamente domiciliato in PIAZZA L. DA VINCI, 2/3 Parte_2 C.F._4
16146 GENOVA presso l'Avvocato GIULIANO SIMONETTA che lo rappresenta e difende;
Convenuti
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, istanza od eccezione avversaria ed, in particolare, le domande dei convenuti e aventi ad oggetto il Parte_2 Controparte_3 rimborso e/o la deduzione dal compendio ereditario delle pretese somme asseritamente corrisposte dagli stessi a favore della de cujus e/o della comunione ereditaria, in quanto tardive ed inammissibili, nonché, comunque, prive di fondamento giuridico e concreto e sfornite di qualsiasi prova,
1) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sorta, a seguito del decesso della comune madre Sig.ra tra la conchiudente Sig.ra Persona_1 Parte_1
e i fratelli Sigg.ri e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
2) per l'effetto, disporre, con sentenza, la divisione del compendio immobiliare attualmente in comunione ereditaria tra la conchiudente Sig.ra e i fratelli Parte_1
Sigg.ri e come specificato Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 nella parte narrativa dell'atto di citazione e meglio descritto nell'espletata C.T.U., e, quindi, attesa l'impossibilità, risultante da quest'ultima, di attribuire ad ognuno degli eredi la proprietà esclusiva di immobili di identico valore, disporre la vendita dei beni caduti in successione e la conseguente suddivisione, pro quota tra gli eredi, di quanto ricavato da essa;
3) con vittoria di spese e compensi di causa, anche alla luce delle difese e contestazioni svolte dai singoli convenuti, che hanno comportato la necessità di trattenere la causa in decisione.”
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa occorrendo rimessione in istruttoria e licenziamento di supplemento di TU, ovvero di convocazione del TU per chiarimenti,
(A) in relazione all'immobile sito in NT, Piazza Sant'Antonio n. 1: in via principale, assegnare alla sig.ra il lotto n. 3 del secondo progetto di Controparte_1 divisione elaborato dal TU (pagina 114 della perizia), costituito dall'appartamento al secondo piano dello stabile, previo frazionamento dell'intero, con addebito dell'eccedenza a carico della sig.ra in favore degli altri condividenti a titolo di conguaglio, disponendo Controparte_1 procedersi alla vendita dell'appartamento costituente il lotto n. 2 del medesimo progetto divisionale;
(B) in relazione agli altri immobili oggetto di comunione ereditaria: disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto ai sensi dell'art. 720 c.p.c., con ripartizione del ricavato tra i condividenti in ragione delle quote di comproprietà;
(C) in ogni caso, respingere ogni altra domanda ed istanza avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali del difensore”.
Parte convenuta Controparte_2 “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, anche ai fini dell'eventuale assegnazione dei lotti a ciascuna delle
Parti.
1) In via principale, precisato che non ci si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria riguardo alla Sig.ra e, respingendo ogni e qualsivoglia altra domanda avversaria, Parte_1 dedurre dalla quota spettante a ciascuna parte, tutti i crediti vantati nei loro i confronti dalla Sig.ra
compiutamente elencati in atti, Controparte_2
2) Chiede che tutti i crediti vantati e vantabili verso la Sig.ra che ha sempre Controparte_1 tenuto un atteggiamento ostile a ogni accordo, cambiando ben quattro avvocati, opponendosi alla scelta di un TU condiviso dalle altre tre Parti, si chiede siano dichiarati essere parte del passivo ereditario, che fa capo alla sola Sig.ra e che sia solo dalla stessa sopportato Controparte_1 medesima, con ogni e consequenziale pronuncia.
3) Si oppone alla vendita dell'immobile di NT e chiede che sia assegnato alla Sig.ra CP_3
il lotto corrispondente alla metà dell'immobile di NT sito in Piazza sant'Antonino,
[...] come da offerta formulata in corso di udienza pari ad Euro 138.500. Con vittoria di spese e di onorari”
Parte convenuta Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del decesso della Sig.ra
[...] tra il Sig. e le sorelle, Sigg.re Per_1 Parte_2 Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 per l'effetto, disporre la divisione del compendio immobiliare attualmente in comunione ereditaria tra il Sig. e le sorelle, Sigg.re Parte_2 Parte_1 CP_1 CP_1
e assegnando al Sig. il lotto corrispondente alla metà
[...] Controparte_2 Parte_2 dell'immobile di NT sito in Piazza Sant'Antonino 1, come da offerta formulata in corso di udienza pari ad Euro 138.500, oltre alla quota parte degli altri beni indivisi, fino alla concorrenda quota ereditaria pertoccantegli;
il tutto previo riconoscimento del credito vantato dal Sig. nei confronti della Parte_2 comunione ereditaria come dedotto in atti, deducendoli dalle quote degli altri coeredi.
Con vittoria di spese e competenze”
*****
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo che venisse disposto lo Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 scioglimento della comunione ereditaria sorta tra parte attrice e i convenuti, a seguito del decesso della comune madre Per l'effetto, parte attrice chiedeva che venisse disposta con Persona_1 ordinanza, ovvero con sentenza, in caso di contestazione del diritto, la divisione del compendio immobiliare in comunione ereditaria specificato nella narrativa dell'atto di citazione, disponendo, previa stima dei singoli beni in esso compresi, l'attribuzione ad ognuno degli eredi della proprietà esclusiva di immobili di presumibile identico valore, salvi eventuali conguagli in denaro, ovvero, ove ciò non fosse possibile, attraverso la vendita di tutti e/o di alcuni dei beni caduti in successione e la conseguente suddivisione pro quota di quanto ricavato da essa.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice esponeva:
- di essere divenuta erede unitamente ai convenuti della propria madre Persona_1 deceduta in data 14.10.2014, in assenza di testamento;
- che l'asse ereditario del valore di € 238.427,05 era costituito dai beni immobili indicati da pagina 1 a pagina 3 dell'atto di citazione;
- di voler chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria in oggetto al fine di ottenere l'individuazione e la liquidazione della quota di sua spettanza pari ad un quarto dell'asse ereditario;
- che ogni tentativo di giungere ad un accordo con i fratelli e le sorelle alla divisione del tale compendio immobiliare aveva dato esito negativo;
- che la procedura di mediazione instaurata avanti alla Camera di Commercio di Genova e contraddistinta dal n. 7/2021 si era conclusa senza esito a causa della volontà di non svolgere il procedimento espressa da e Controparte_1 Controparte_2
- che, per tutte le ragioni sopra richiamate, parte attrice instaurava l'odierno procedimento.
Si costituiva in giudizio esponendo: Controparte_2
- che, in data 14.10.2014, avveniva il decesso di la quale lasciava un piccolo Persona_1 patrimonio immobiliare ai propri figli;
- che con lettera del 27 maggio 2015, comunicava ufficialmente ai coeredi la Parte_1 propria volontà di suddividere il patrimonio della defunta madre, trattenendo per sé
l'immobile in via Puggia n.52 in Genova e lasciando agli altri tre fratelli la comproprietà di quello in NT, senza necessità di alcun altro conguaglio in denaro;
- che le altre parti tutte restavano in attesa che comunicasse la propria Parte_1 disponibilità ad addivenire alla divisione nel senso dalla stessa proposto, fissando un appuntamento al cospetto di un notaio;
- che, successivamente, l'avv. Ravera incaricato dall'odierna attrice, rendeva noto il ripensamento di quest'ultima in ordine all'assegnazione a proprio favore dell'immobile di via Puggia in cambio della quota di NT, riferendo che la volontà della medesima era di dismettere integralmente le proprietà immobiliari e di ottenere la liquidazione della propria quota ereditaria;
- che a fronte di tale notizia, il legale dell'odierna convenuta, proponeva di mettere in vendita l'immobile in Genova, in proprio e/o mediante incarico ad agenzia immobiliare (con e-mail del 30/04/2020), in quanto tale modalità avrebbe evitato alla sig.ra di ricorrere a CP_2 finanziamenti per liquidare la sorella;
- che la modalità indicata al paragrafo precedente era condivisa dal legale di Controparte_1 il quale richiedeva che – essendo la sua patrocinata residente fuori Genova – fossero le altre parti ad informarsi circa l'eventuale disponibilità di agenzie Immobiliari sul posto a mettere sul mercato l'immobile predetto;
- che l'obiettivo era di risparmiare una perizia sull'immobile genovese, visto che più di qualsiasi valutazione espressa sulla carta, avrebbe contato l'effettivo realizzo che il mercato ne avrebbe consentito e, con il ricavato, effettuare eventuali conguagli o rimborsi sulla quota di parte attrice sull'immobile in NT: su quest'ultimo immobile, invece, in mancanza di accordo, si sarebbe potuto fare un'unica perizia, posto che , ed CP_2 Pt_2 CP_1 desideravano tenerlo per sé;
- che, in risposta, faceva notificare un atto di invito alla Parte_1 mediazione;
- che, sia prima dell'incontro sia in tale sede, il legale dell'odierna convenuta opinava che si sarebbe dato corso ad una serie di esborsi rispetto alla linea operativa indicata al punto precedente;
- che, per tale ragione, reperiva dunque un'agenzia immobiliare Controparte_2
(Immobiliare Morena) e, per il tramite del proprio legale, invitava le parti a sottoscrivere l'incarico in parola, ovvero ad indicare un'altra Agenzia Immobiliare di loro godimento a cui conferire l'incarico stesso;
- che, nel frattempo, opponeva quale imprescindibile Parte_1 adempimento la stipula di un preliminare di divisione;
- che le parti non addivenivano ad un accordo e veniva instaurato il presente giudizio;
- che l'asse ereditario della sig.ra non si compone solo di partite attive, in quanto Per_1
l'odierna convenuta ed il proprio fratello , nell'ultimo periodo di vita della de cuius, Pt_2 avevano anticipato alcune spese allegate sub 4 alla comparsa;
spese che dovranno essere ripartite e riconosciute in sede di divisione;
- di prendere atto della quantificazione dell'asse ereditario attivo effettuata sia in atto di citazione, sia in sede di dichiarazione di valore e che essa deve ritenersi fissata in € 238.000,00 e che tale dichiarazione deve ritenersi far piena fede e stato verso la sola parte che l'ha resa.
Per tutte le ragioni esposte, dichiarava, in via principale, di non volersi opporre Controparte_2 allo scioglimento della comunione ereditaria riguardo a e di voler disporre Parte_1
l'assegnazione dell'intero compendio immobiliare ereditario ai tre fratelli , ed CP_2 Pt_2
liquidando la quota di parte attrice nel limite dalla stessa quantificato in euro Controparte_1
59.500,00, respingendo ogni altra domanda avversaria e deducendo da detto importo il credito vantato nei suoi confronti da pari ad € 2999.73, o quello maggiore e/o minore Controparte_2 che sarà ritenuto di giustizia. Chiedeva, altresì, che, quanto al restante credito verso la sorella pari ad € 3209,07 che lo stesso fosse dichiarato parte del passivo ereditario che fa capo CP_1 alla medesima, con ogni consequenziale pronuncia.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di divisione proposta dalla Parte_2 sorella, confidando di poter giungere ad una soluzione concordata della vicenda, come dichiarato nel procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di Parte_2
e, per l'effetto, chiedeva che venisse disposta la divisione del compendio Persona_1 immobiliare attualmente in comunione ereditaria tra e le sorelle, e che venisse Parte_2 disposta, previa stima dei singoli beni in esso compresi, l'attribuzione ad ognuno degli eredi della proprietà esclusiva di immobili di presumibile ed identico valore, salvi eventuali conguagli in denaro ed eventuali poste di debito/credito verso la comunione ereditaria, ovvero, ove ciò non fosse possibile, attraverso la vendita di tutti e/o alcuni dei beni caduti in successione e la conseguente suddivisione, pro quota, di quanto ricavato da essa.
Si costitutiva in giudizio chiedendo che fosse disposta l'assegnazione Controparte_1 dell'intero compendio immobiliare ereditato ai fratelli , e , liquidando la CP_1 CP_2 Pt_2 quota spettante a parte attrice quantificata in € 59.606,76, come indicato in atto di citazione, non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria nei soli confronti di Parte_1
Nell'atto di costituzione in giudizio, dichiarava di non volersi opporre Controparte_1 alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da parte attrice, ma di voler mantenere la comunione con i propri fratelli e e di essere disponibile, a tal CP_2 Pt_2 proposito, a liquidare la quota di parte attrice pari ad € 59.606,76, grazie alla vendita dell'immobile sito in Genova, via Puggia n.52.
All'udienza del 02 febbraio 2023, le parti chiedevano un rinvio in pendenza di trattative e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13 aprile 2023. In tale udienza, il Giudice, dopo aver rilevato che il difensore di aveva comunicato di aver dismesso il mandato e aveva chiesto un Controparte_1 rinvio per consentire alla convenuta di nominare un altro difensore, rinviava la causa all'udienza dell'11 maggio 2023.
In tale udienza, il Giudice concedeva alle parti i termini per le memorie ex articolo 183 VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 28 settembre 2023.
All'udienza sopra richiamata, i difensori insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, come da memorie depositate. Il Giudice ordinava il deposito della documentazione richiesta dalle linee guida della sezione in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25021/2019 e rinviava la causa all'udienza del 07 dicembre 2023 per verificare il deposito della documentazione richiesta e per decidere sulle istanze istruttorie.
In seguito a tale rilievo da parte del Giudice, le parti nelle successive udienze chiedevano alcuni rinvii per reperire la documentazione richiesta e per provvedere alla regolarizzazione degli immobili oggetto di causa.
Con ordinanza del 29 novembre 2024, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio e rinviava la causa all'udienza del 17 aprile 2025. A causa della concessione della proroga richiesta per il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, tale udienza veniva stata differita al 15 maggio 2025.
In tale udienza, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 19 giugno 2025 per consentire alle parti di meglio valutare ed approfondire le proposte verbalizzate in tale udienza.
Successivamente, i difensori chiedevano un breve rinvio per verificare le ipotesi conciliative/trattative e la causa veniva nuovamente rinviata all'udienza del 03 luglio 2025.
In tale udienza, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2025, disponendo che venisse disposta la trattazione cartolare scritta dell'udienza ex articolo
127 ter c.p.c. e concedendo alle parti termine sino al 16 luglio 2025 per il deposito delle note scritte di precisazioni delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e una volta depositate le comparse conclusionali e le note di replica la causa è stata trattenuta in decisione
*****
La domanda di divisione
La domanda di scioglimento della comunione esistente tra le parti sul seguente compendio immobiliare:
1. appartamento in via Puggia civ. 52 interno 4, Comune di Genova (GE), identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione urbana GEB, foglio 53, particella 235, subalterno 6, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 5, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 112 mq, escluse le aree scoperte 105 mq, rendita euro 1.177,52. L'appartamento confina sopra con l'interno n. 6 e sotto con l'interno n. 2; con riferimento al nord e procedendo in senso orario, confina ulteriormente, a nord-est con l'affaccio su via San Martino, a sud-est, su distacco condominiale, con l'affaccio su via Puggia, a sud- ovest in parte con il vano scala condominiale, in parte con il vano ascensore e in parte con l'appartamento all'interno n. 3, a nord-ovest, su distacco condominiale, con l'affaccio su via San Martino;
2. appartamento sito in piazza Sant'Antonio al civ. 1, nel Comune di NT (SP). L'immobile, ubicato al piano terra e piano primo, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 30, particella 488, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 12 vani, superficie catastale totale 224 mq, escluse le aree scoperte 215 mq, rendita euro 1.301,47, L'appartamento è costituito da un intero fabbricato, da terra a tetto;
confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est con piazza Sant'Antonino, a sud-est, con via Guido Semenza (zona pedonale, lavatoi comunali), a sud- ovest con immobile di cui al civico 3 di piazza Sant'Antonino, a nord-ovest con piazza Sant'Antonino;
3. quota indivisa di fabbricato (diruto) a destinazione frantoio e lavatoio sito in Località Casella civ. 396, nel Comune di NT (SP). Immobile costituito da piano terra e piano primo, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 13, particella 162, categoria D/1, rendita euro 752,99. Il fabbricato catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est, in parte con particella 359 del foglio 13 e in parte con particella 163 del foglio 13, a sud-est, in parte con particella 163 del foglio 13 e in parte con il Fosso della Casella, a sud- ovest con particella 161 del foglio 13, a nord-ovest in parte con il Fosso della Casella e in parte con particella 359 del foglio 13;
4. quota indivisa di fabbricato collabente (diruto) sito in Località Casella snc, nel Comune di NT (SP). Immobile costituito dal piano terra, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 13, particella 631, categoria F/2. Il fabbricato catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con particella 359 del foglio 13, a nord-est con particella 363 del foglio 13, a est con particella 362 del foglio 13, a sud con particella 163 del foglio 13 e a ovest con particella 359 del foglio 13;
5. terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 2, particella 82, qualità bosco misto di classe 3, reddito dominicale euro 3,59, reddito agrario euro 0,90, superficie 17.400 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord e a est con particella 83 del foglio 2, a sud-est con particella 115 del foglio 2, a ovest con particella 81 del foglio 2;
6. terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 161, qualità bosco ceduo di classe 2, reddito dominicale euro 0,29, reddito agrario euro 0,11, superficie 700 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con la strada vicinale Casella, a est in parte con il Fosso della Casella e in parte con la particella 162 del foglio 13, a sud-est con particella 341 del foglio 13, a ovest con la strada vicinale Casella;
7. terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 359, qualità vigneto di classe 3, reddito dominicale euro 3,25, reddito agrario euro 4,26, superficie 786 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord e nord-est con la strada vicinale Casella, a est in parte con particella 363 del foglio 13 e in parte con la particella 631 del foglio 13, a sud in parte con particella 163 del foglio 13 e in parte con la particella 162 del foglio 13, a ovest con il Fosso della Casella;
8. terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 363, qualità uliveto di classe 2, reddito dominicale euro 0,10, reddito agrario euro 0,08, superficie 25 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est con la strada vicinale Casella, a sud in parte con particella 362 del foglio 13, a sud-ovest in parte con la particella 631 del foglio 13 e in parte la particella 359 del foglio 13;
9. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 122, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,06, reddito agrario euro 0,02, superficie 310 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord e nord-est con la strada comunale Lavaggiorosso, a sud con particella 130 del foglio 3, a ovest con il Torrente Malacqua;
10. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 123, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,39, reddito agrario euro 0,10, superficie 1.870 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est con particella 37 del foglio 3, a sud-est con particella 131 del foglio 3 e infine a sud-ovest con la strada comunale Lavaggiorosso.
11. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 129, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale di 130 euro 0,23, reddito agrario euro 0,06, superficie 1.130 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con il Torrente a est in parte con particella 116 del foglio 3 e in parte con strada, a sud- Per_2 est con la strada comunale Lavaggiorosso, e infine a sud-ovest in parte con particella 135 del foglio 3 e in parte con il Torrente Per_2
12. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 136, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,07, reddito agrario euro 0,02, superficie 360 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con strada, a est con particella 130 del foglio 3, a sud con la strada comunale Lavaggiorosso, e infine a ovest con strada. 13. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 137, qualità bosco ceduo di classe 2, reddito dominicale euro 0,70, reddito agrario euro 0,26, superficie 1.690 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con la strada comunale Lavaggiorosso, a est con particella 131 del foglio 3, a sud con la particella 140 del foglio 3, e infine a sud-ovest la strada comunale Valle Carbonetto Casella;
14. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 369, qualità uliveto vigneto di classe 3, reddito dominicale euro 1,69, reddito agrario euro 1,83, superficie 546 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con particella 399 del foglio 13, a est con la strada MO (tratto S.P. n. 566 dir di Val di Vara), a sud in parte con particelle 437 e 436 del foglio 13 e in parte con la particella 370 del foglio 18, e infine a ovest con la strada comunale Casella;
15. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 927, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,86, superficie 370 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord e nord-est con particella 13 del foglio 18, a sud-est con in parte con particella 929 del foglio 18 e in parte con la particella 928 del foglio 18, infine a ovest con la strada vicinale Casella MO;
16. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 928, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,07, reddito agrario euro 0,16, superficie 70 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-ovest e nord-est con particella 927 del foglio 18, a est con particella 929 del foglio 18, sud-est con la particella 930 del foglio, infine a sud-ovest con la strada vicinale Casella MO;
17. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 934, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,04, reddito agrario euro 0,09, superficie 40 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord-est con la strada vicinale Casella MO, a sud con particella 926 del foglio 18, a sud-ovest con la particella 1390 del foglio 18, infine a ovest con particella 1066 del foglio 18;
18. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1051, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,26, reddito agrario euro 0,58, superficie 250 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con particella 1053 del foglio 18, a est con la strada MO (tratto S.P. n. 566 dir di Val di Vara), a sud con particella 1049 del foglio 18, a sud-ovest con la particella 1050 del foglio 18, a ovest con particella 1052 del foglio 18 e infine a nord-ovest con la particella 1054 del foglio 18; 19. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1066, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 4,11, reddito agrario euro 9,24, superficie 3.976 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a nord con particella 1064 del foglio 18, a est in parte con la strada vicinale Casella MO e in parte con la particella 934 del foglio 18, a sud-est con la particella 926 del foglio 18, a sud con particella 1390 del foglio 18, a sud-ovest con le particelle 438 e 32, a ovest con le particelle 1068, 1070, 1069 e 1067 del foglio 18, infine a nord-ovest con la particella 1065 del foglio 18;
20. quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1077, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,06, reddito agrario euro 0,13, superficie 57 mq. Il terreno catastalmente confina, con riferimento al nord e procedendo in senso orario, a est con particella 1078 del foglio 18, a sud-est con la particella 1080 del foglio 18, a sud in parte con la particella 1079 del foglio 18 e in parte con la particella 1046 del foglio 18, infine a nord-ovest con la particella 1049 del foglio 18.
è da accogliersi atteso che, sul punto, non esiste alcun contrasto tra le parti condividenti.
Gli immobili oggetto di causa risultano in proprietà degli odierni condividenti pro quota come segue:
- gli immobili di cui ai punti nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8 sono di proprietà di Parte_1 per la quota indivisa di proprietà di 1\4; per la quota indivisa di Controparte_1 proprietà di 1\4; per la quota indivisa di proprietà di 1\4; per Controparte_2 Parte_2 la quota indivisa di proprietà di 1\4;
- gli immobili di cui ai punti nn. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sono di proprietà di per la quota indivisa di proprietà di 1\8; Parte_1 [...] per la quota indivisa di proprietà di 1\8; per la quota Controparte_1 Controparte_2 indivisa di proprietà di 1\8; per la quota indivisa di proprietà di 1\8. Parte_2
Gli immobili di cui ai punti nn. 1, 2, sono da considerarsi urbanisticamente regolari.
Per quanto concerne, invece, l'immobile di cui ai nn. 3 non è stata alcuna documentazione inerente al titolo edilizio autorizzativo. Tuttavia, dell'originaria struttura ormai crollata nulla è rimasto visibile ed essendo attualmente completamente ricoperta dalla vegetazione spontanea, è difficile accertare ciò che realmente è rimasto in essere.
Anche l'immobile di cui al punto n. 4, atteso il crollo del fabbricato e considerato che non risulta essere depositata alcuna pratica edilizia ad esso inerente, è da considerarsi conforme dal punto di vista urbanistico ed edilizio.
I terreni di cui ai punti nn. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, in assenza di opere edilizie, hanno destinazione d'uso esclusivamente agricola. A pari conclusione si può addivenire per i terreni di cui ai punti nn. 9, 10, 11, 12, 13 che non sono stati visitati dal TU per impervietà dei luoghi ma la cui consistenza può essere comunque apprezzata sulla base della documentazione fotografica allegata alla relazione peritale.
Il valore commerciale complessivo del compendio immobiliare stimato dal TU è pari ad € 777.050,00, ragion per cui, essendo la quota parte di spettanza di ciascun erede pari a 1\4, ad ogni singolo condividente spettano € 194.262,50.
Il TU ha proposto due diversi progetti divisionali, l'uno (progetto n. 1) che prevede l'attribuzione ad uno dei condividenti dell'intero immobile sito in NT (di cui al punto n. 2); l'altro (progetto n. 2) che, invece, presuppone la previa suddivisione dello stesso immobile in due appartamenti distinti, uno per piano.
Preliminarmente, occorre evidenziare come le parti non abbiano concordemente aderito a nessuno di tali progetti di divisione. infatti, ha chiesto l'attribuzione dell'appartamento al Controparte_1 primo piano ricavato dal frazionamento dell'immobile di NT;
e Pt_2 Controparte_2 invece, escludendo la possibilità di tale frazionamento, hanno chiesto l'attribuzione in comproprietà dell'immobile di NT per la quota di 1\2 ciascuno, salva la corresponsione in favore delle altre condividenti della liquidazione della quota di loro spettanza su tale immobile, pari a € 138.500 ciascuno (ovverosia il valore individuato dal TU della quota di 1\4 dell'immobile in questione): tale ultima proposta accettata dall'attrice è invece stata rifiutata da Controparte_1
Ciò posto, le soluzioni divisionali ipotizzate dal TU risultano poco realizzabili sul piano pratico, data l'entità rilevante dei conguagli prospettati (si v. ad esempio il progetto n. 1, in forza del quale l'assegnatario del lotto n. 2 sarebbe tenuto a versare € 359.737,50 complessivi a titolo di conguaglio): in particolare non si possono formare quattro lotti omogenei perché gli immobili ad uso abitativo esistenti sono soltanto due e al più tre se si frazionasse l' immobile di NT mentre i coeredi sono quattro.
In tema di divisione ereditaria, è principio consolidato quello per cui la vendita all'incanto costituisca extrema ratio, ragion per cui sono da preferirsi, quali modalità di scioglimento della comunione, l'assegnazione o l'attribuzione ai condividenti di porzioni in natura dei beni costituenti la massa ereditaria (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 7869\2019, secondo cui “il rimedio residuale della vendita all'incanto [trova] applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza”). La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che “l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati” (cfr. Cass. Civ, sez. II, ord. n. 27733\2024).
L' immobile di NT non è materialmente e fisicamente divisibile in quattro porzioni corrispondenti alla quota indivisa di ¼ ciascuno delle coeredi ma soltanto in due unità abitative peraltro con costi di una certa rilevanza pari ad € 36.490,00 ( pagina 104 della relazione del c.t.u. ).
La Suprema Corte ha affermato che:
Sez. 2, Sentenza n. 7588 del 11/07/1995 (Rv. 493235 - 01)
In tema di divisione di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, i criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod. civ. in base ai quali l'immobile medesimo deve essere compreso per intero
(con l'addebito dell'eccedenza nella porzione del condividente avente la quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti ove questi ne chiedano congiuntamente l'attribuzione, devono essere preferibilmente seguiti, nel senso che il giudice se ne può discostare solo per motivi gravi ed attinenti all'interesse comune dei condividenti.
Sez. 2, Sentenza n. 8599 del 06/05/2004 (Rv. 572672 - 01)
Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario, per cui l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o ad una divisione parziale, ma produce lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente inconfigurabilità del diritto di prelazione legale ex art. 732 cod. civ., che imprescindibilmente la presuppone, ed applicabilità viceversa - ai beni congiuntamente attribuiti - della disciplina propria della comunione ordinaria.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 27733 del 25/10/2024 (Rv. 672838 - 01)
In caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione e al combinato disposto degli artt.
718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione.
Ebbene, dinnanzi alla richiesta congiunta di assegnazione dell'immobile sito in NT (immobile di cui al punto n. 2) da parte di e pare opportuno, alla luce dei Controparte_2 Parte_2 principi sopraesposti, attribuire tale bene ai medesimi congiuntamente, con il risultato che gli stessi rimarranno in comunione con riguardo a tale specifico cespite. Non pare da preferirsi, per contro, la richiesta avanzata da in ordine all'attribuzione del lotto n. 3 del progetto Controparte_1 divisionale n. 2 presentato dal TU. Infatti, occorre in primo luogo evidenziare come detta soluzione presupponga il frazionamento dell'immobile di NT, i cui costi (di entità non esigua) dovrebbero essere anticipati dagli eredi, non essendovi liquidità cui attingere all'interno della massa ereditaria.
In secondo luogo, tale soluzione comporterebbe la vendita all'incanto di beni ereditari per un valore maggiore rispetto alla soluzione di assegnazione congiunta del bene immobile di NT a e Pt_2 a congiuntamente, in contrasto, quindi, con il principio poc'anzi esposto di Controparte_2 residualità della vendita all'incanto. Infatti, si dovrebbe procedere alla vendita non solo dei terreni e dell'immobile sito in Genova, ma anche dell'ulteriore appartamento ricavabile dal frazionamento dell'immobile di NT, di cui nessuno degli eredi chiede l'assegnazione. In definitiva, occorre procedere all'attribuzione congiunta dell'immobile sito in NT a e a per la quota indivisa di 1\2 ciascuno, con il contestuale obbligo Controparte_2 Parte_2 da parte degli stessi di corrispondere in favore di e a titolo di Controparte_1 Parte_1 conguaglio, di 138.500 euro ciascuno.
Per quanto riguarda gli altri beni facenti parte della massa ereditaria – e cioè l'immobile di via Puggia e i terreni – atteso che nessuno dei coeredi ne chiede l'assegnazione, ne deve essere disposta la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c.
Le domande di rimborso
Sono avanzate domande di rimborso esclusivamente dai convenuti e Controparte_2 Pt_2
[...]
Email_1
Parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta allega di aver sostenuto diverse spese in favore della de cujus, in relazione alle quali ella sarebbe creditrice di € 2.999,73 nei confronti di e di € 3.209,07 nei confronti di Rispetto a tali allegazioni – peraltro Parte_1 Controparte_1 supportate da documentazione tempestivamente prodotta (cfr. doc. 4) – non vi è stata contestazione tempestiva e specifica da parte delle debitrici ed con la conseguenza per cui, Pt_1 Controparte_1 in virtù dell'art. 115 c.p.c., tali crediti devono considerarsi provati.
Sono altresì documentalmente provate le ulteriori spese inerenti al compendio immobiliare oggetto di causa di cui ai docc. 5 (€ 103,55), 6 (€ 340,00) e 9 (€ 457,00) prodotti tempestivamente in sede di prima memoria e seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. Tali ultime spese sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione, con la conseguenza che la convenuta ha diritto al rimborso per la parte delle stesse che supera la quota di propria competenza.
Questi sono gli esborsi provati fino al 31 agosto 2023, data di deposito dell'ultima memoria e quindi data in cui la parte poteva ed altresì era tenuta ad allegare e produrre le pezze giustificative di quanto fino a quel momento economicamente sostenuto per il compendio immobiliare oggetto di divisione.
Successivamente a tale data, si può fare riferimento a quanto documentato dal TU (cfr. allegato alla relazione 13\A, a partire dalla spesa del 7.10.2023 per l'immobile di via Puggia, fino alla spesa del 21.01.2025, fattura ACAM). Rispetto a tali spese, analizzando le causali dei bonifici effettuati dalla parte, si possono individuare tre tipologie di esborsi: a. Esborsi che rappresentano la quota parte delle spese spettante alla singola erede in Controparte_2 ragione della misura della propria quota di proprietà sul compendio ereditario (dicitura
“quota parte ). In particolare, si tratta dei bonifici datati 7.10.2023; Controparte_2
10.10.2023; 30.10.2023; 16.12.2023; 19.12.2023; 23.03.2024; 7.05.2024; 07.09.2024 e 06.01.2025.
b. aventi ad CP_4 oggetto la quota parte di spese spettanti ad altri eredi e dunque, anticipati per loro conto e\o per loro nome (dicitura “quota parte di …” oppure “a nome di…”). Nello specifico, si tratta dei bonifici datati 07.05.2024 (di 1.853,03 €) e 31.10.2024 (257,00 €) aventi ad oggetto le quote parte di spettanza di e del bonifico datato 03.06.2024 (di Parte_1
771,00 €) avente ad oggetto la quota parte di spettanza di Controparte_1
c. Esborsi generici di spese. In particolare, si tratta dei bonifici datati 26.01.2024; 22.05.2024; 30.09.2024; 13.10.2024 e 21.01.2025, per un totale di € 654,76.
Per quanto riguarda i primi, rappresentando tali spese già la quota parte spettante al singolo erede in ragione della misura della propria quota di proprietà sul compendio immobiliare, essi non possono essere oggetto di ripetizione e, quindi, restano a carico della convenuta che li ha corrisposti.
In merito ai secondi, invece, essi devono essere oggetto ripetizione per l'intero da parte dei singoli eredi in favore dei quali tali spese sono state anticipate. Di conseguenza, Parte_1 sarà tenuta a corrispondere la somma di € 2.110,03 alla convenuta, mentre Controparte_1 a somma di € 771,00.
[...]
Ne consegue, quindi, che la convenuta vanta un credito nei confronti dell'attrice Controparte_2 pari alla somma di € 5.109,76 (= 2.110,03 + 2.999,73) e nei confronti Parte_1 della convenuta pari alla somma di € 3.980,07 ( =3.209,07 + 771 ). Controparte_1
Per quanto riguarda la terza tipologia di esborsi, infine, in mancanza di ulteriori indicazioni, tali spese devono ritenersi a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione e, quindi, a carico di ciascuno di essi per la quota di 1\4. Rispetto a queste, la convenuta ha diritto al rimborso delle somme che eccedono la quota a suo carico.
L'importo totale delle spese che quindi devono ritenersi a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione è pari a € 1.555,31 (=103,55 + 340,00 + 457,00 + 654,76). La quota di spettanza di è di € 388,83 (=1.555,31: Controparte_2 4), per cui la convenuta ha diritto al rimborso dell'eccedenza pari a € 1.166,48 (= 1.555,31 - 388,83).
Email_2
Parte convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, chiede il generico rimborso di spese sostenute a favore della decujus e della massa ereditaria, spese che poi compiutamente allega e quantifica in prima memoria. In particolare, afferma di essere creditore nei confronti delle coeredi per spese sostenute a favore della sig.ra per un totale di € 2.532,42. Afferma altresì Persona_1 di aver sostenuto spese per gli immobili facenti parte la massa ereditaria pari a € 1.518,29 (in Per_ particolare, per spese di amministrazione € 521,55 e di € 996,74). Tali spese sono documentate come si evince dai documenti prodotti in occasione della seconda memoria di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c.. È da evidenziarsi come tali spese non siano specificatamente contestate nella prima difesa utile né dalle convenute né da parte attrice, la quale si è limitata a eccepirne l'allegazione tardiva. Sul punto occorre ricordare che in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. la parte può precisare le proprie domande, essendo preclusa solamente la proposizione di domande nuove che non siano conseguenza di eccezioni o domande riconvenzionali di controparte. Ciò posto, in comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto disporsi la divisione del compendio Parte_2 ereditario “salvi eventuali conguagli in denaro ed eventuali poste di debito/credito verso la comunione ereditaria”, domanda poi precisata in sede di prima memoria mediante la quantificazione precisa del credito vantato nei confronti della decujus e della massa ereditaria. Non trattandosi quindi di una domanda nuova e quindi, in quanto tale, ammissibile, si può ritenere che i crediti allegati siano provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in mancanza di specifica e puntuale contestazione da parte delle controparti interessate.
Per quanto concerne invece le spese ulteriori per la prima volta menzionate in seconda memoria, in quanto tardivamente allegate, queste non possono essere riconosciute.
È invece tempestivamente allegata in terza memoria, in quanto fatto successivo, l'esborso menzionato – e documentalmente provato – nell'agosto 2023 relativo alle spese di ordinaria amministrazione dell'immobile di via Puggia, pari a € 418,00.
Tali spese sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione, con la conseguenza che la convenuta ha diritto al rimborso per la parte delle stesse che supera la quota di propria competenza.
Questi sono gli esborsi provati fino al 29 agosto 2023, data di deposito dell'ultima memoria e quindi data in cui la parte poteva ed altresì era tenuta ad allegare e produrre le pezze giustificative di quanto fino a quel momento economicamente sostenuto per il compendio immobiliare oggetto di divisione.
Successivamente a tale data, si può fare riferimento a quanto documentato dal TU (cfr. allegato alla relazione 13\B, a partire dalla spesa del 13.09.2023 per l'immobile di via Puggia, fino alla spesa del 3.02.2025). Rispetto a tali spese, analizzando le causali dei bonifici effettuati dalle parti, si possono individuare tre tipologie di esborsi: a. Esborsi che rappresentano la quota parte delle spese spettante al singolo erede in ragione Parte_2 della misura della propria quota di proprietà sul compendio ereditario (dicitura “quota parte
). In particolare, si tratta dei bonifici datati 13.09.2023; 30.01.2024; Parte_2
02.04.2024; 12.04.2024; 06.05.2024; 08.05.2024; 02.10.2024; 03.02.2025;
b. aventi ad oggetto la quota parte di spese spettanti ad altri eredi e dunque, anticipati CP_4 per loro conto e\o per loro nome (dicitura “quota parte di …” oppure “a nome di…”). Nello specifico, si tratta dei bonifici datati 08.05.2024 (di €1.853,03) e 29.11.2024 (€257,00) aventi ad oggetto le quote parte di spettanza di e del bonifico Controparte_1 datato 03.06.2024 avente ad oggetto la quota parte di spettanza di Parte_1 di €771,00);
[...]
c. Esborsi generici di spese. In particolare, si tratta del bonifico datato 16/12/2024 di importo pari a €80.
Per quanto riguarda i primi, rappresentando tali spese già la quota parte spettante al singolo erede in ragione della misura della propria quota di proprietà sul compendio immobiliare, essi non possono essere oggetto di ripetizione e quindi, restano a carico del convenuto che li ha corrisposti.
In merito ai secondi, invece, essi devono essere oggetto ripetizione per l'intero da parte dei singoli eredi in favore dei quali tali spese sono state anticipate. Di conseguenza, Parte_1 sarà tenuta a corrispondere la somma di € 771,00 al convenuto, mentre Controparte_1 la somma di € 2.110,03. Per quanto riguarda i terzi, infine, in mancanza di ulteriori indicazioni, tali spese devono ritenersi a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione e, quindi, a carico di ciascuno di essi per la quota di 1\4. Rispetto a queste, il convenuto ha diritto al rimborso delle somme che eccedono la quota a suo carico.
L'importo totale delle spese che quindi devono ritenersi a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione è pari a € 4.548,71 (2.532,42 + 1.518,29 + 418 + 80). La quota di spettanza di è di € 1.137,18 (= 4.548,71 : 4), per cui Parte_2 il convenuto ha diritto al rimborso dell'eccedenza pari a € 3.411,53 (= 4.548,71 - 1.137,18).
Le spese di lite e di ctu
Le spese di lite e di ctu, vista la natura della causa e l'esito della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. Con specifico riferimento alle spese della ctu, queste devono essere poste in via definitiva a carico della massa e, nei rapporti interni, a carico di ciascuno dei coeredi per la quota di 1\4 ciascuno.
Infine, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alle operazioni di vendita relativamente ai beni facenti parte la massa ereditaria non oggetto di assegnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Genova, terza sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione relativa al compendio immobiliare così composto:
o appartamento in via Puggia civ. 52 interno 4, Comune di Genova (GE), identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione urbana GEB, foglio 53, particella 235, subalterno 6, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 5, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 112 mq, escluse le aree scoperte 105 mq, rendita euro 1.177,52.
o appartamento sito in piazza Sant'Antonio al civ. 1, nel Comune di NT (SP). L'immobile, ubicato al piano terra e piano primo, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 30, particella 488, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 12 vani, superficie catastale totale 224 mq, escluse le aree scoperte 215 mq, rendita euro 1.301,47
o quota indivisa di fabbricato (diruto) a destinazione frantoio e lavatoio sito in Località Casella civ. 396, nel Comune di NT (SP). Immobile costituito da piano terra e piano primo, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 13, particella 162, categoria D/1, rendita euro 752,99.
o quota indivisa di fabbricato collabente (diruto) sito in Località Casella snc, nel Comune di NT (SP). Immobile costituito dal piano terra, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 13, particella 631, categoria F/2. o terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 2, particella 82, qualità bosco misto di classe 3, reddito dominicale euro 3,59, reddito agrario euro 0,90, superficie 17.400 mq.
o terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 161, qualità bosco ceduo di classe 2, reddito dominicale euro 0,29, reddito agrario euro 0,11, superficie 700 mq o terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 359, qualità vigneto di classe 3, reddito dominicale euro 3,25, reddito agrario euro 4,26, superficie 786 mq.
o terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 363, qualità uliveto di classe 2, reddito dominicale euro 0,10, reddito agrario euro 0,08, superficie 25 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 122, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,06, reddito agrario euro 0,02, superficie 310 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 123, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,39, reddito agrario euro 0,10, superficie 1.870 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 129, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale di 130 euro 0,23, reddito agrario euro 0,06, superficie 1.130 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 136, qualità bosco ceduo di classe 3, reddito dominicale euro 0,07, reddito agrario euro 0,02, superficie 360 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 3, particella 137, qualità bosco ceduo di classe 2, reddito dominicale euro 0,70, reddito agrario euro 0,26, superficie 1.690 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 13, particella 369, qualità uliveto vigneto di classe 3, reddito dominicale euro 1,69, reddito agrario euro 1,83, superficie 546 mq. o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 927, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,86, superficie 370 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 928, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,07, reddito agrario euro 0,16, superficie 70 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 934, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,04, reddito agrario euro 0,09, superficie 40 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1051, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,26, reddito agrario euro 0,58, superficie 250 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1066, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 4,11, reddito agrario euro 9,24, superficie 3.976 mq.
o quota indivisa di terreno nel Comune di NT (SP), identificato al Catasto Terreni del Comune di NT al foglio 18, particella 1077, qualità uliveto di classe 3, reddito dominicale euro 0,06, reddito agrario euro 0,13, superficie 57 mq.
- Assegna ed attribuisce in favore di e per la quota di ½ Controparte_2 Parte_2 ciascuno e insieme per l'intero del diritto di piena proprietà sui seguenti immobili:
• appartamento sito in piazza Sant'Antonio al civ. 1, nel Comune di NT (SP). L'immobile, ubicato al piano terra e piano primo, è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 30, particella 488, subalterno 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 12 vani, superficie catastale totale 224 mq, escluse le aree scoperte 215 mq, rendita euro 1.301,47;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 Parte_1 ed a titolo di conguaglio la somma di euro 69.250,00 ciascuna;
Controparte_1
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a ed Parte_2 Parte_1
a titolo di conguaglio la somma di euro 69.250,00 ciascuna;
Controparte_1
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di La Spezia in ordine all'assegnazione in proprietà, in favore di e per la Parte_2 Controparte_2 quota di ½ ciascuno e insieme per l'intero e contro ed Parte_1 Parte_1 [...] dell'appartamento sito in piazza Sant'Antonio al civ. 1, nel Comune di Controparte_1
NT (SP) e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di NT al foglio 30, particella 488, subalterno 1;
- Dispone la vendita all'asta del restante compendio immobiliare non oggetto di assegnazione in favore dei condividenti;
- Pone le spese inerenti il compendio immobiliare oggetto di causa a carico di tutti i comproprietari in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione alla comunione pari ad
1\4 ciascuno con i conseguenti conguagli da calcolare in sede di riparto, dando atto che allo stato ha diritto al rimborso di € 3.411,53 dagli altri condividenti secondo le Parte_2 rispettive quote di proprietà e che ha diritto al rimborso di € 1.166,48 Controparte_2 dagli altri condividenti secondo le rispettive quote di proprietà;
- Dichiara che ha un credito di € 5.109,76 nei confronti di Controparte_2 [...] per le causali in atti, da rimborsare in sede di conguaglio al momento del Parte_1 riparto;
- Dichiara che ha un credito di € 3.980,07 nei confronti di Controparte_2 [...] per le causali in atti, da rimborsare in sede di conguaglio al momento del Controparte_1 riparto;
- Dichiara che ha un credito di € 771,00 nei confronti di Parte_2 Parte_1 er le causali in atti da rimborsare in sede di conguaglio al momento del riparto;
[...]
- Dichiara che ha un credito di € 2.110,03 nei confronti di Parte_2 Controparte_1 er le causali in atti da rimborsare in sede di conguaglio al momento del riparto;
[...]
- Compensa integralmente tra le parti le spese legali del presente giudizio;
- Pone le spese della c.t.u. a carico della massa e nei rapporti interni tra i condividenti a carico di per la quota di 1/4, di per la quota Parte_1 Controparte_1 di 1/4, di per la quota di 1/4 e di per la quota di 1/4; Controparte_2 Parte_2
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Genova il 10 Ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Ilaria Chianca