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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12913 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.33148/025 all'udienza del 16/12/025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall'avv. Paolo Palma pec Parte_1
e dall' avv. Elisa Cacciato Insilla, giusta delega a margine al Email_1 ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv DAVIDE LAURINO pec CP_1
t giusta delega del Direttore p.t. della Filiale Email_2 CP_ Metropolitana di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/9/025, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto alla corresponsione dell'indennità di CP_ accompagnamento con decorrenza dall'1/7/024 e condannare l' al pagamento a favore del ricorrente dei ratei dell'indennità di accompagno con decorrenza dall'1/7/024, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduceva che in data 17/2/025 veniva riconosciuto con decreto di omologa il suo diritto all'accompagno; che il ricorrente notificava il decreto di omologa e trasmetteva il modello AP70 in data 16/5/025, ma nonostante ciò la prestazione non veniva liquidata.
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva essere stata liquidata la prestazione il 1/10/25 con decorrenza come da omologa. Chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno CP_ l'interesse ad agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto con la decorrenza accertata in sede di omologa a partire dall'1/7/024.
Considerato che il provvedimento di liquidazione è datato 1/10/25, ed è pertanto intervenuto dopo la notifica dell'omologa e dell'Ap70, risalenti al 16.5.25, essendo stata l'interessata costretta ad adire le vie giudiziali, in quanto dopo 120 giorni la prestazione non CP_ era stata pagata, si condanna l' al pagamento delle spese di lite , liquidate in dispositivo
, tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità .
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento della delle spese di lite liquidate in euro 854,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario Roma 16/12/025 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.33148/025 all'udienza del 16/12/025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dall'avv. Paolo Palma pec Parte_1
e dall' avv. Elisa Cacciato Insilla, giusta delega a margine al Email_1 ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv DAVIDE LAURINO pec CP_1
t giusta delega del Direttore p.t. della Filiale Email_2 CP_ Metropolitana di Roma Flaminio
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/9/025, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto alla corresponsione dell'indennità di CP_ accompagnamento con decorrenza dall'1/7/024 e condannare l' al pagamento a favore del ricorrente dei ratei dell'indennità di accompagno con decorrenza dall'1/7/024, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduceva che in data 17/2/025 veniva riconosciuto con decreto di omologa il suo diritto all'accompagno; che il ricorrente notificava il decreto di omologa e trasmetteva il modello AP70 in data 16/5/025, ma nonostante ciò la prestazione non veniva liquidata.
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva essere stata liquidata la prestazione il 1/10/25 con decorrenza come da omologa. Chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno CP_ l'interesse ad agire dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto con la decorrenza accertata in sede di omologa a partire dall'1/7/024.
Considerato che il provvedimento di liquidazione è datato 1/10/25, ed è pertanto intervenuto dopo la notifica dell'omologa e dell'Ap70, risalenti al 16.5.25, essendo stata l'interessata costretta ad adire le vie giudiziali, in quanto dopo 120 giorni la prestazione non CP_ era stata pagata, si condanna l' al pagamento delle spese di lite , liquidate in dispositivo
, tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità .
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento della delle spese di lite liquidate in euro 854,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario Roma 16/12/025 Il giudice