CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 06/06/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SARTORE IN, Giudice
PANASSIDI GIUSEPPE, Giudice
in data 06/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Zermeghedo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420239010105609000 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2024 depositato il 07/06/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dall'Agente della riscossione, riferita a più partite relative a plurime cartelle di pagamento.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente - precisando che le doglianze devono intendersi limitate alla somma di € 26.492,94 di cui alle cartelle n. 12420110013394290000, n. 12420120037853778000, n.
12420140002643540000, n. 12420140022303841000 e n. 12420150015812323000 - ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Vicenza, costituitasi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito del gravame.
All'udienza del 06/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La stesura della motivazione è affidata al Presidente del Collegio, in luogo dell'originario relatore Sartore (DP prot. 34158 del 03/12/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si prescinde dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Agenzia della
Riscossione, atteso che il ricorso è comunque infondato.
2. Venendo all'unico e articolato motivo di ricorso, vertente, in particolare, sull'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito, nonché sulla mancata o comunque irrituale notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di interruzione della prescrizione, giova premettere che l'Agente della riscossione, evidenziando che l'atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notifica dei titoli prodromici, ha depositato in giudizio la documentazione relativa all'attività di notificazione delle nominate cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, nonché di plurimi pignoramento dei crediti verso terzi. In proposito, rileva il Collegio che la documentazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è stata oggetto di specifica contestazione (salvo il prodromico avviso di intimazione n. 12420169002397046000 notificato in data 29/08/2016, di cui si dirà nel prosieguo della trattazione) e l'attività di notifica appare puntualmente dimostrata con la detta produzione documentale, tenuto conto della forma di notificazione adottata dall'Agente della riscossione.
3. La Sezione osserva, altresì, che la notifica degli atti in questione - dimostrata dall'agente della riscossione con la produzione in giudizio dei pertinenti referti – rende, stante l'irretrattabilità del titolo, in questa sede inammissibile ogni domanda del ricorrente concernente la legittimità delle cartelle medesime, nonché quelle attinenti agli eventi estintivi verificatisi prima della notifica delle stesse.
La preclusione - secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato - si estende alle censure sull'an e sul quantum della pretesa, con riferimento all'imposta e agli accessori come sanzioni e interessi, poiché trattasi di elementi determinati nei precedenti atti esattoriali non opposti.
Va, infatti, sottolineato che, non essendosi il contribuente ritualmente opposto nei termini di legge, le predette cartelle sono divenute definitive, non potendo essere più oggetto di impugnative.
Il ricorrente sostiene, peraltro, che, non essendo ulteriormente intervenuti regolari atti interruttivi, la pretesa creditoria portata dalle cartelle oggetto della gravata intimazione si sarebbe, comunque, estinta per prescrizione.
Devesi, invece, evidenziare che la questione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento è stata puntualmente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione, con sentenza n. 8120/2021, ha chiarito che, nella fattispecie, per i crediti erariali il termine
è quello decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo ed emissione della cartella (ved. anche Cass. n.
19969/2019).
Pertanto, ritiene la Sezione che, analogamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, a decorrere dalla notifica delle cartelle deve farsi riferimento, per i ridetti crediti portati nel ruolo, all'ordinaria prescrizione decennale con decorrenza a far tempo dalla notifica delle cartelle in parola e delle successive intimazioni di pagamento, rimaste parimenti inoppugnate.
D'altra parte, anche per quanto riguarda i contestati debiti di cui alla tassa rifiuti del Comune di
Zermeghedo, per i quali vale la prescrizione quinquennale, al momento della notifica dell'avviso di intimazione impugnato, non risultava ancora spirato il termine decorrente dalla data di notificazione delle suddette cartelle di pagamento e dei pertinenti atti interruttivi, stante anche la verisimile sospensione da emergenza pandemica di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e posto il fatto che l'originario termine ne sarebbe risultato conseguentemente prorogato.
4. Infine, sull'avversata notificazione, in data 29/08/2016, dell'avviso di intimazione n.
12420169002397046000, contestata dal deducente con appositi motivi aggiunti - in disparte il fatto che all'epoca della notifica delle successive e ulteriori intimazioni di pagamento i crediti potessero essere prescritti -, devesi ossservare che, proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della prevista tipicità dell'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973, il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e quindi il decorso di un nuovo termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 30911/2019).
In definitiva, la mancanza di pertinenti impugnazioni del contribuente ha determinato, nella specie, il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha dunque iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti.
5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso viene quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 06/06/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
SARTORE IN, Giudice
PANASSIDI GIUSEPPE, Giudice
in data 06/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Zermeghedo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420239010105609000 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2024 depositato il 07/06/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa dall'Agente della riscossione, riferita a più partite relative a plurime cartelle di pagamento.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente - precisando che le doglianze devono intendersi limitate alla somma di € 26.492,94 di cui alle cartelle n. 12420110013394290000, n. 12420120037853778000, n.
12420140002643540000, n. 12420140022303841000 e n. 12420150015812323000 - ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Vicenza, costituitasi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza nel merito del gravame.
All'udienza del 06/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La stesura della motivazione è affidata al Presidente del Collegio, in luogo dell'originario relatore Sartore (DP prot. 34158 del 03/12/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si prescinde dall'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Agenzia della
Riscossione, atteso che il ricorso è comunque infondato.
2. Venendo all'unico e articolato motivo di ricorso, vertente, in particolare, sull'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata per intervenuta prescrizione del credito, nonché sulla mancata o comunque irrituale notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di interruzione della prescrizione, giova premettere che l'Agente della riscossione, evidenziando che l'atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notifica dei titoli prodromici, ha depositato in giudizio la documentazione relativa all'attività di notificazione delle nominate cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, nonché di plurimi pignoramento dei crediti verso terzi. In proposito, rileva il Collegio che la documentazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è stata oggetto di specifica contestazione (salvo il prodromico avviso di intimazione n. 12420169002397046000 notificato in data 29/08/2016, di cui si dirà nel prosieguo della trattazione) e l'attività di notifica appare puntualmente dimostrata con la detta produzione documentale, tenuto conto della forma di notificazione adottata dall'Agente della riscossione.
3. La Sezione osserva, altresì, che la notifica degli atti in questione - dimostrata dall'agente della riscossione con la produzione in giudizio dei pertinenti referti – rende, stante l'irretrattabilità del titolo, in questa sede inammissibile ogni domanda del ricorrente concernente la legittimità delle cartelle medesime, nonché quelle attinenti agli eventi estintivi verificatisi prima della notifica delle stesse.
La preclusione - secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato - si estende alle censure sull'an e sul quantum della pretesa, con riferimento all'imposta e agli accessori come sanzioni e interessi, poiché trattasi di elementi determinati nei precedenti atti esattoriali non opposti.
Va, infatti, sottolineato che, non essendosi il contribuente ritualmente opposto nei termini di legge, le predette cartelle sono divenute definitive, non potendo essere più oggetto di impugnative.
Il ricorrente sostiene, peraltro, che, non essendo ulteriormente intervenuti regolari atti interruttivi, la pretesa creditoria portata dalle cartelle oggetto della gravata intimazione si sarebbe, comunque, estinta per prescrizione.
Devesi, invece, evidenziare che la questione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento è stata puntualmente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione, con sentenza n. 8120/2021, ha chiarito che, nella fattispecie, per i crediti erariali il termine
è quello decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo ed emissione della cartella (ved. anche Cass. n.
19969/2019).
Pertanto, ritiene la Sezione che, analogamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, a decorrere dalla notifica delle cartelle deve farsi riferimento, per i ridetti crediti portati nel ruolo, all'ordinaria prescrizione decennale con decorrenza a far tempo dalla notifica delle cartelle in parola e delle successive intimazioni di pagamento, rimaste parimenti inoppugnate.
D'altra parte, anche per quanto riguarda i contestati debiti di cui alla tassa rifiuti del Comune di
Zermeghedo, per i quali vale la prescrizione quinquennale, al momento della notifica dell'avviso di intimazione impugnato, non risultava ancora spirato il termine decorrente dalla data di notificazione delle suddette cartelle di pagamento e dei pertinenti atti interruttivi, stante anche la verisimile sospensione da emergenza pandemica di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e posto il fatto che l'originario termine ne sarebbe risultato conseguentemente prorogato.
4. Infine, sull'avversata notificazione, in data 29/08/2016, dell'avviso di intimazione n.
12420169002397046000, contestata dal deducente con appositi motivi aggiunti - in disparte il fatto che all'epoca della notifica delle successive e ulteriori intimazioni di pagamento i crediti potessero essere prescritti -, devesi ossservare che, proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della prevista tipicità dell'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973, il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e quindi il decorso di un nuovo termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 30911/2019).
In definitiva, la mancanza di pertinenti impugnazioni del contribuente ha determinato, nella specie, il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha dunque iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti.
5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso viene quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che sussistano giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.