Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 54
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di impugnazione delle cartelle esattoriali, queste siano diventate definitive. Per i crediti erariali, il termine di prescrizione è decennale a partire dalla notifica delle cartelle e delle successive intimazioni. Per la tassa rifiuti, il termine è quinquennale, ma non era spirato al momento della notifica dell'intimazione, anche considerando la sospensione pandemica.

  • Rigettato
    Mancata o irrituale notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione dimostri la regolarità delle notifiche. Inoltre, la mancata impugnazione delle cartelle le ha rese definitive, precludendo in questa sede ogni contestazione sulla loro legittimità o sugli eventi estintivi anteriori alla notifica.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'avviso di intimazione del 29/08/2016

    La Corte ha affermato che, data l'immediata lesività dell'atto, il contribuente avrebbe dovuto impugnarlo tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria e il decorso di un nuovo termine prescrizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 54
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo