Sentenza 23 giugno 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2020, n. 19087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19087 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2020 |
Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT EL, nato a [...] il [...] SA VI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2019 della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
(P) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 23/09/2019 la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Taranto il 14/11/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di MO EL e LO VI per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., per essersi introdotti all'interno di un'abitazione, previa effrazione di una serranda e dopo aver scavalcato una recinzione, ed impossessati di 3 orologi e 2 collane, ed ha ridotto le pene.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore di MO EL e LO VI, Avv. Gioacchino Carone, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'aggravante della violenza sulle cose. Sostiene che la Corte abbia erroneamente ritenuto non veritiere le dichiarazioni rese dai due imputati, che avevano negato di aver forzato la finestra dell'abitazione per accedere alla veranda, avendola trovata aperta, in quanto le fotografie ritraggono solo alcuni graffi sui bordi della finestra, che non sono compatibili con uno scardinamento dell'anta, ed il rinvenimento di un cacciavite nello zaino non implica che essi lo abbiano effettivamente adoperato, potendo averlo portato con sé in caso di necessità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritannente sbagliata in merito alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La sentenza impugnata ha infatti affermato la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose sulla base dell'accertamento dell'effrazione della veranda attraverso cui gli imputati si sono introdotti nell'abitazione della persona offesa, fondato sulle fotografie ritraenti i segni della leva effettuata sul davanzale per sollevare la tapparella e forzare l'infisso - delle quali i ricorrenti si limitano a contestare l'efficacia dimostrativa, sollecitando una non consentita valutazione alternativa -, e sullo zaino (abbandonato durante la fuga) contenente vari arnesi destinati allo scasso (tra cui un cacciavite idoneo a fungere da leva); con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha, inoltre, valutato inverosimile ed inattendibile la versione negatoria degli imputati, calibrata, peraltro, su mere proposizioni congetturali (la casa era abitata e la stagione estiva avrebbe reso verosimile che la veranda era stata lasciata aperta).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25/05/2020 Il