Art. 10.
Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformita' delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.
Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformita' delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.