Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 157
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Regione CA ha fornito prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico, espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data antecedente alla notifica della cartella stessa.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La motivazione è ritenuta congrua in quanto la cartella richiama l'atto precedente e indica l'importo dovuto, soddisfacendo gli obblighi di motivazione previsti dalla normativa. Inoltre, il ricorrente non ha fornito idoneo supporto probatorio.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    Nel caso dell'anno 2021, la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui viene richiesto il pagamento, in applicazione dell'art. 6 L.R. 56/2023 che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione. La notifica della cartella è avvenuta nel rispetto dei termini prescrizionali, applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La notifica della cartella di pagamento è avvenuta nel rispetto dei termini prescrizionali, applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione, secondo cui la tempestività è data dalla data di spedizione dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 157
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 157
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo