Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Poiché il ricorso introduttivo deve contenere l'esatta determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, è affetto da nullità (non sanabile dalla costituzione della controparte) il ricorso proposto nei confronti dell'Inps inteso ad ottenere l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985 ai sensi dell'art. 6 comma sesto della legge 11 novembre 1983 n. 638, senza indicazione ne' degli estremi, ne' della decorrenza della pensione, ne' dei motivi di rigetto della domanda amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Paolino Dell'Anno - Presidente
" Vincenzo Trione - Consigliere
" Bruno Battimiello - Rel. "
" Francesco A. Maiorano - "
" Raffaele Foglia - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SO EL, ER LI, RI NA, rappresentate e difese, giusta procura speciale a margine del ricorso, dal dott. proc. Claudia Lenzini, dal dott. proc. Antonio Di Vita e dall'avv. Gianfranco Lenzini del Foro di Milano, senza elezione di domicilio in Roma
ricorrenti contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Gabriella Pescosolido e Gianfranco Barbaria, con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto
resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo n^ 1028/95 in data 16 novembre 1995/3 gennaio 1996 (R.G. 2961/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 1999 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Oggetto: Lavoro.
Svolgimento del processo
OR EL, AS LI e ER NA ricorrono per cassazione con tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che, confermando quella di primo grado, ha ritenuto inammissibile la domanda proposta dalle predette pensionate nei confronti dell'INPS con ricorso "del 31 agosto 1993", volto ad ottenere l'applicabilità della sentenza n. 314 in data 6 dicembre 1985 della Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 6, comma 7, L. n.638/1983, per nullità del ricorso medesimo derivante dalla mancata indicazione degli elementi di fatto richiesti dall'art. 414, n. 4, c.p.c. Il Tribunale ha osservato che detto ricorso non indicava gli estremi nè le date di decorrenza delle pensioni di cui le attrici dichiaravano di essere titolari. Parimenti, la prospettazione dei fatti e dei diritti, espressa in termini generali, non consentiva di stabilire se e in quali termini si fosse svolto il procedimento amministrativo. Il contenuto del ricorso non consentiva al convenuto di avere contezza dei fatti e delle ragioni di diritto sostenuti. Nè appariva rilevante che l'INPS fosse in grado di ricostruire la vicenda oggetto del ricorso grazie alla documentazione in suo possesso, poiché non può porsi a carico di una parte l'onere di attivarsi al fine di integrare le carenze dell'attività processuale dell'altra. Di nessun ausilio era poi la documentazione attinente alla controversia, giacché essa non era stata offerta in comunicazione dalle ricorrenti all'Istituto convenuto. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarato il difetto dello ius postulandi del dott. proc. Claudia Lenzini e del dott. proc. Antonio Di Vita, difensori - con l'avv. Gianfranco Lenzini - delle ricorrenti, non essendo essi abilitati a difendere davanti alla Corte Suprema di Cassazione (art. 365 c.p.c.). Con il primo motivo, denunciando "falsa applicazione della norma di cui all'art. 414 n. 4" (c.p.c.), le ricorrenti sostengono che la questione posta dai ricorsi risultava chiara e perfettamente comprensibile, trattandosi di materia ben nota. Infatti, le ricorrenti avevano specificato di essere titolari di due pensioni, una diretta e l'altra di reversibilità, già erogate alla data del 30 settembre 1983, e di avere formulato la propria richiesta della c.d. cristallizzazione sulla base delle istanze rivolte all'INPS, successivamente all'anno 1985, ed in forza dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 314 del 1985. L'omessa indicazione dei documenti era circostanza superata dalla considerazione che il ricorso atteneva ad una questione di puro diritto, e che i documenti concernevano una delle condizioni dell'azione, e cioè la legittimazione delle ricorrenti a far valere il diritto azionato, sicché ben potevano essere prodotti fino all'udienza di discussione. L'INPS del resto era ben in grado, grazie ai sistemi informatici di cui era dotato, di individuare le singole posizioni ancor meglio degli interessati, i quali non sempre conservano la documentazione occorrente. Nel rito del lavoro la compiutezza del ricorso non va intesa in senso formale, essendo sufficiente che gli elementi necessari per la comprensione della controversia siano individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto. Nella specie, l'esposizione dei fatti, così come illustrata nei ricorsi, doveva ritenersi sufficiente alla determinazione dell'oggetto della domanda.
Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il ricorso introduttivo del giudizio, al pari della citazione (art. 163 n. 1, 2, 3 c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai n. 1, 2, 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza infatti della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello. scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). In forza di questo stesso principio deve ritenersi sanzionata da nullità la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento del ricorso (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto (art. 416, comma 3, c.p.c.), ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca del tutto nel contesto dell'atto (art. 420, comma 1, c.p.c.). Cosicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, n. 3 e 4, c.p.c.), esso - avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. 15 giugno 1991 n. 6778), sempre che non si tratti di una omissione formale, ma si versi nella sostanziale impossibilità della individuazione degli stessi attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione (Cass. 2 giugno 1993 n. 6140). A tali criteri ermeneutici si è attenuto il Tribunale di Bergamo, ponendo in rilievo che, concernendo la domanda delle attrici la condanna del convenuto INPS all'applicazione della sentenza costituzionale n. 314 del 1985, non risultavano offerti gli elementi che consentissero alla controparte di apprestare adeguate difese, e al giudice di pronunciare su tutta la domanda.
Il Tribunale ha infatti rilevato che non risultavano indicati ne' gli estremi ne' le date di decorrenza delle pensioni di cui le attrici asserivano di essere titolari, elementi integranti i fatti a fondamento della domanda. La prospettazione dei fatti e dei diritti era inoltre insufficiente, perché si elencavano tutte le possibili motivazioni del rigetto in via amministrativa senza riferimento a ciò che era accaduto nel caso di specie.
Rettamente quindi il Tribunale ha ritenuto che un ricorso di tal genere non corrisponde al modello previsto dall'art. 414 c.p.c. per l'esercizio della funzione giurisdizionale.
Nè vale in proposito quanto assumono le odierni ricorrenti, di avere fornito con l'atto l'introduttivo del giudizio elementi sufficienti per la esatta individuazione dei termini essenziali della controversia.
La insufficienza dei dati offerti risulta invece dalle loro stesse ammissioni, laddove deducono che l'INPS avrebbe dovuto fare ricorso al suo sistema informatico.
Ma la posizione dell'INPS deve essere valutata alla stregua di qualsiasi altro convenuto, poiché il ricorso introduttivo del giudizio non può essere apprezzato alla stregua di una richiesta di informative alla pubblica amministrazione.
L'INPS deve poter fruire, al pari di ogni altro convenuto, di tutti gli elementi che consentano di identificare la pretesa in modo certo, giacché le verifiche che esso può compiere con l'ausilio del suo sistema informatico non hanno la finalità di integrare le lacune del ricorso avversario, bensì la funzione, esterna al giudizio, di trovare un riscontro, per finalità difensive, a quanto già deve risultare dalla domanda.
Ora, nella specie, la mancata indicazione del tipo e del numero distintivo delle pensioni, lascia nel vago l'esatta individuazione della posizione previdenziale. Come pure l'esigenza che si conosca la data esatta di decorrenza della pensione, influente sul regime giuridico del relativo trattamento, non può essere soddisfatta dall'altrettanto vago riferimento al periodo anteriore al 30 settembre 1983.
Parimenti, la mancata indicazione della data di proposizione della domanda amministrativa non consente all'ente debitore di eccepire efficacemente la prescrizione o la decadenza. Allo stesso modo, resta inibito al giudice di emanare un dispositivo compiuto, mediante l'indicazione della data di decorrenza degli accessori del credito (interessi e rivalutazione).
Il secondo motivo denuncia "erronea interpretazione dell'art. 414 n.5 c.p.c.". si afferma che i documenti possono essere prodotti fino all'udienza di discussione. In ogni caso, la mancanza dei documenti poteva comportare l'impossibilità di utilizzarli, non già la nullità del ricorso. Il Tribunale avrebbe potuto attingere la prova del diritto azionato dal comportamento processuale dell'INPS, dal quale era emerso che l'Istituto conosceva la posizione previdenziale di ciascuna delle ricorrenti. Non è credibile che l'INPS non potesse, con i dati offerti dalle istanti, individuare gli elementi di cui si sanziona la mancata indicazione.
Il motivo è infondato. Il Tribunale non ha detto che i documenti in discorso non potevano essere prodotti all'udienza di discussione. Ha invece detto che essi, non essendo stati offerti in comunicazione, non potevano valere ad integrare il ricorso.
Per quanto riguarda la possibilità per l'INPS di completare i dati indicati nel ricorso, per dimostrare l'inconsistenza di tale tesi vale quanto esposto trattando del primo motivo. Con il terzo motivo, denunciando "difetto di motivazione della sentenza", le ricorrenti criticano l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale valutato i fatti rilevanti per la decisione della controversia. Con l'atto di appello era stato sottolineato come i documenti concernessero le condizioni dell'azione, e su tale censura il Tribunale non si è espresso.
Anche questo motivo non è fondato. Il rilievo con esso formulato attiene al merito della domanda. Il Tribunale, prim'ancora di valutare la fondatezza del ricorso, doveva verificarne l'ammissibilità. Doveva cioè accertare se il ricorso presentasse i requisiti richiesti dall'art. 414 c.p.c. (Cass. 29 dicembre 1997 n. 13066). Ai fini dell'indagine il Tribunale non ha potuto utilizzare la documentazione allegata al ricorso perché questa non era stata offerta in comunicazione.
Il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999