CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1021/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1123/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420249016723622 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5957/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249016723622/000 (credito di € 2.971,49, portato da n. 3 cartelle di pagamento), notificata in data
05.12.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con limitato riferimento alla cartella n.
09420230024080450000 (€ 1.063,51), indicata come notificata in data 18.09.2023.
Censura l'atto per omessa notifica della cartella e maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, che, in ordine alla censura sulla mancata notifica della cartella di pagamento, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quindi rappresenta che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento trae origine dall'accertamento n. 13302 del 05/12/2018, tempestivamente spedito il 21/12/2018, entro il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006.
Successivamente, divenuto definitivo l'accertamento nel 2019, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022, secondo i termini ordinari di cui all'art. 1, comma 163, L. 296 del 2006, ma, per effetto della sopravvenienza della normativa emergenziale, si applica la proroga del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pari a 542 giorni, ovvero il periodo che intercorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui la notifica in data 18 settembre 2023 è pure tempestiva.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo e documentando che la cartella n. 09420230024080450000 è stata notificata a mezzo pec in data 18.9.2023.
Parte ricorrente ha poi presentato memorie, contestando la produzione documentale delle resistenti.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica della cartella, allegando alle controdeduzioni la ricevuta di avvenuta consegna della pec (messaggio: 262B0D40.0189AB39.A8DAF908.B4488886.posta-
Email_4), per cui non vi sono ragioni per dubitare della ricezione dell'atto; analogamente da disattendere è, inoltre, la contestazione della documentazione prodotta dal Comune, tenuto conto che la doglianza sulla conformità all'originale dei documenti prodotti è generica e non si ravvisano ragioni specifiche di censura per dubitare della conformità ai documenti originali (oltre a doversi concorrentemente considerare che le difese comunali sono anche ultronee ai fini del decidere, in ragione della successiva ed assorbente prova della notifica della cartella, che, non opposta, si è resa definitiva, con irretrattabilità della pretesa poi confluita nell'intimazione opposta). Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1123/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420249016723622 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5957/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249016723622/000 (credito di € 2.971,49, portato da n. 3 cartelle di pagamento), notificata in data
05.12.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con limitato riferimento alla cartella n.
09420230024080450000 (€ 1.063,51), indicata come notificata in data 18.09.2023.
Censura l'atto per omessa notifica della cartella e maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, che, in ordine alla censura sulla mancata notifica della cartella di pagamento, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quindi rappresenta che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento trae origine dall'accertamento n. 13302 del 05/12/2018, tempestivamente spedito il 21/12/2018, entro il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006.
Successivamente, divenuto definitivo l'accertamento nel 2019, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022, secondo i termini ordinari di cui all'art. 1, comma 163, L. 296 del 2006, ma, per effetto della sopravvenienza della normativa emergenziale, si applica la proroga del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pari a 542 giorni, ovvero il periodo che intercorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per cui la notifica in data 18 settembre 2023 è pure tempestiva.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo e documentando che la cartella n. 09420230024080450000 è stata notificata a mezzo pec in data 18.9.2023.
Parte ricorrente ha poi presentato memorie, contestando la produzione documentale delle resistenti.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica della cartella, allegando alle controdeduzioni la ricevuta di avvenuta consegna della pec (messaggio: 262B0D40.0189AB39.A8DAF908.B4488886.posta-
Email_4), per cui non vi sono ragioni per dubitare della ricezione dell'atto; analogamente da disattendere è, inoltre, la contestazione della documentazione prodotta dal Comune, tenuto conto che la doglianza sulla conformità all'originale dei documenti prodotti è generica e non si ravvisano ragioni specifiche di censura per dubitare della conformità ai documenti originali (oltre a doversi concorrentemente considerare che le difese comunali sono anche ultronee ai fini del decidere, in ragione della successiva ed assorbente prova della notifica della cartella, che, non opposta, si è resa definitiva, con irretrattabilità della pretesa poi confluita nell'intimazione opposta). Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.