Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 04/03/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2013 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
del provvedimento del 2 luglio 2025 della Questura di -OMISSIS- con il quale è stata disposta l’archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno-OMISSIS-, nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. AM De PI come specificato nel verbale;
Dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il 22 gennaio 2024 ne chiedeva il rinnovo producendo tutta la prescritta documentazione, compreso un passaporto in corso di validità (in quanto avente scadenza il 18 giugno 2024). La Questura di -OMISSIS- (di seguito, breviter , Questura) fissava l’appuntamento per le formalità di rinnovo del titolo di soggiorno il 10 febbraio 2025.
Successivamente a ciò la Questura emetteva il provvedimento del 2 luglio 2025 di archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, affermando che il ricorrente, sebbene formalmente convocato, « non si è presentato presso questo Ufficio Immigrazione e pertanto non è stato possibile procedere alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento » e neppure aveva richiesto un ulteriore appuntamento per l’esame della ricordata istanza di rinnovo.
2. Il ricorrente impugnava il descritto provvedimento con tempestivo ricorso, nel quale forniva una differente ricostruzione degli eventi, sostenendo di essersi recato all’appuntamento fissato e che in quella sede – essendo medio tempore scaduto di validità il passaporto – veniva invitato a ripresentarsi munito di passaporto in corso di validità. Sulla base di ciò il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che se la Questura avesse rispettato il termine di sessanta giorni indicato nella predetta norma per il rilascio del permesso di soggiorno (anziché fissare l’appuntamento a più di un anno dalla richiesta) egli sarebbe stato convocato in un momento in cui il suo passaporto era ancora valido.
3. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava il provvedimento prot. -OMISSIS-del 14 novembre 2025 con il quale la Questura aveva revocato l’impugnato provvedimento di archiviazione nonché disposto la riapertura del procedimento amministrativo per la valutazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Con memoria depositata in vista della camera di consiglio fissata per lo scrutinio della domanda cautelare il ricorrente, in considerazione del nuovo provvedimento emesso dall’Amministrazione, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonché la rifusione delle spese di giudizio ovvero la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
4. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 la causa passava in decisione, previo avviso inserito a verbale della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Il provvedimento prot. -OMISSIS-del 14 novembre 2025 versato in atti dall’Amministrazione, sebbene non presenti carattere integralmente satisfattivo della pretesa avanzata dal ricorrente – in quanto non gli attribuisce il bene della vita rappresentato dall’emissione del richiesto titolo di soggiorno – comporta però che egli non vanti più interesse all’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, essendo stato quest’ultimo rimosso in autotutela.
Il Collegio deve quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
6. Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio, in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto 11 novembre 2025 n. 146 della competente Commissione, comporterebbe che l’Amministrazione resistente – cui dovrebbe essere addossato l’onere della rifusione in virtù del principio della soccombenza virtuale – dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
7. Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato con la sopra ricordata memoria istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
7.1. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di -OMISSIS-richiesta del difensore del ricorrente, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di -OMISSIS-per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di -OMISSIS-per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL DO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
AM De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM De PI | RL DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.