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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 768/2025, promossa da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ET EL ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Falconara Marittima,
Piazza Mazzini n. 9; ricorrente contro
, nato il [...] in [...]; CP_1 convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1) Pronunciare sentenza anche parziale che dichiari lo scioglimento del matrimonio civile contratto in UK (India) in data 16 ottobre 2020 (dal registro degli atti di matrimonio dell'anno2021 Comune di Falconara M.ma: atto n. 20 Parte 2 serie C Uff1), tra la sig.ra nata a [...] il [...] e il Sig. nato in [...]_1 CP_1
(IND) il 23/02/1982; Persona_1
2) disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
- 1 - 3) nulla disporre in ordine all'assegno divorzile in favore della ricorrente essendo la stessa autosufficiente economicamente”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.2.2025 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in India il 16/10/2020. CP_1
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
3. Gli atti processuali sono stati comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Alla prima udienza del 19.11.2025 il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ed essendo la causa matura per la decisione ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva del 18.10.2023 il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 18.4.2021. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in India il 16/10/2020 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Falconara Marittima al n. 20, parte 2, serie C dell'anno 2021.
Non vanno trattate ulteriori questioni considerato che dal matrimonio non sono nati figli e che la ricorrente non ha avanzato pretese di natura economica.
- 2 - 5. Nulla sulle spese di lite, considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, per cui non è ravvisabile una situazione di effettiva soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 contratto in India il 16/10/2020 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Falconara Marittima al n. 20, parte 2, serie C dell'anno 2021; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 768/2025, promossa da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ET EL ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Falconara Marittima,
Piazza Mazzini n. 9; ricorrente contro
, nato il [...] in [...]; CP_1 convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1) Pronunciare sentenza anche parziale che dichiari lo scioglimento del matrimonio civile contratto in UK (India) in data 16 ottobre 2020 (dal registro degli atti di matrimonio dell'anno2021 Comune di Falconara M.ma: atto n. 20 Parte 2 serie C Uff1), tra la sig.ra nata a [...] il [...] e il Sig. nato in [...]_1 CP_1
(IND) il 23/02/1982; Persona_1
2) disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
- 1 - 3) nulla disporre in ordine all'assegno divorzile in favore della ricorrente essendo la stessa autosufficiente economicamente”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.2.2025 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con in India il 16/10/2020. CP_1
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
3. Gli atti processuali sono stati comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Alla prima udienza del 19.11.2025 il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ed essendo la causa matura per la decisione ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva del 18.10.2023 il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 18.4.2021. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in India il 16/10/2020 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Falconara Marittima al n. 20, parte 2, serie C dell'anno 2021.
Non vanno trattate ulteriori questioni considerato che dal matrimonio non sono nati figli e che la ricorrente non ha avanzato pretese di natura economica.
- 2 - 5. Nulla sulle spese di lite, considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, per cui non è ravvisabile una situazione di effettiva soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 contratto in India il 16/10/2020 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Falconara Marittima al n. 20, parte 2, serie C dell'anno 2021; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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