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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3871/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Napoli - Sede 80017 Melito Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18999/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7296/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dall'avviso di accertamento n. 3873/2023, notificato il 05/12/2023, con il quale la società Municipia S.p.A. recuperava a tassazione TARI gli importi dovuti per gli anni dal 2018 al 2022 in relazione a immobili siti in Melito di Napoli, Indirizzo_1 (o 9), per omessa denuncia .
La società contribuente impugnava l'atto eccependo l'insussistenza del presupposto soggettivo, deducendo di essere stata in liquidazione dal 2006 al 2021 e che l'immobile era detenuto ed utilizzato da un soggetto terzo (Società_1 S.r.l.), come comprovato dalle utenze elettriche, e successivamente locato a terzi dal 2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'accertamento limitatamente all'anno 2022 (in virtù del contratto di locazione registrato) e rigettando le doglianze per le annualità pregresse (2018-2021), compensando le spese di lite .
Appella la sentenza la società Ricorrente_1 S.r.l., lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha esteso l'annullamento agli anni 2018-2021. L'appellante sostiene che la prova dell'utilizzo da parte di terzi (fatture Società_2 intestate a Società_1 S.r.l.) e lo stato di inattività (modelli Unico "società di comodo") dovessero comportare l'esclusione dal tributo anche per il periodo antecedente alla locazione formale .
Si è costituito il Comune, chiedendo la conferma della sentenza e proponendo appello incidentale, rilevando che, per gli anni 2018-2021, non era stata presentata alcuna denuncia di cessazione o variazione, rendendo inopponibili le circostanze di fatto dedotte solo in sede contenziosa.
E' presente a verbale Municipia s.r.l.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che trattasi di impugnativa dell'avviso di accertamento per accertamento di maggiore superficie e che alcun atto prodromico doveva essere necessariamente emanato, l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La norma pone una presunzione legale relativa di produttività di rifiuti derivante dalla detenzione delle superfici. Per vincere tale presunzione e ottenere l'esclusione o la riduzione del tributo (ad esempio per inutilizzo, inidoneità all'uso, o detenzione da parte di terzi), non è sufficiente che sussistano le condizioni di fatto, ma è necessario che il contribuente presenti apposita denuncia originaria o di variazione all'Ente impositore, indicando le circostanze escludenti l'obbligo tributario.
L'appellante sostiene di non aver detenuto l'immobile negli anni 2018-2021, in quanto utilizzato di fatto dalla società "Società_1 S.r.l.", circostanza che sarebbe provata dalle fatture di energia elettrica prodotte in giudizio. Tuttavia, tale argomentazione non può essere accolta per le seguenti ragioni analitiche:
Mancata denuncia di variazione.
È pacifico agli atti che la società appellante, per il periodo 2018-2021, non ha mai presentato al Comune di Melito di Napoli alcuna denuncia di cessazione dell'utenza o di variazione indicando il subentro del terzo (Società_1 S.r.l.) nella detenzione dei locali. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Ord. n. 17564 del 20/06/2023), le circostanze escludenti la tassabilità devono essere dedotte nella denuncia di variazione e "debitamente riscontrate". L'omessa presentazione della denuncia impedisce al
Comune di verificare la situazione in tempo reale e rende legittimo l'accertamento basato sulle risultanze catastali e sulla presunzione di detenzione in capo al proprietario .
Irrilevanza della prova postuma:.
a produzione in sede contenziosa di fatture intestate a terzi non sana l'omissione dell'obbligo dichiarativo.
In assenza di una formale cessione della detenzione (come un contratto di locazione registrato o una denuncia TARI di subentro), la presenza di consumi elettrici intestati a un soggetto terzo (peraltro definito
"società consorella" dalla stessa appellante ) non esclude che la proprietà (Ricorrente_1 S.r.l.) abbia mantenuto la disponibilità o la detenzione promiscua dell'immobile, restando quindi soggetto passivo, eventualmente in solido.
SLo stato di liquidazione e la dichiarazione di redditi minimi come "società di comodo" attengono al profilo reddituale e non dimostrano l'oggettiva inutilizzabilità dell'immobile ai fini TARI. Un immobile produttivo
(cat. D/1), anche se facente capo a una società in liquidazione, rimane astrattamente idoneo a produrre rifiuti e, in assenza di denuncia di cessazione e di restituzione delle chiavi o distacco utenze (anzi, le utenze erano attive, seppur intestate ad altri), il tributo è dovuto.
Erronea identificazione di una delle particelle.
E' irrilevante non essendovi dubbi sulla superficie effettiva e comunque incidente in misura minima la stessa sull'imposta complessiva.
Correttamente, pertanto, i giudici di prime cure hanno distinto la posizione del 2022 da quella degli anni precedenti. Solo per il 2022, infatti, sussiste un elemento formale opponibile all'Amministrazione (il contratto di locazione registrato) che trasferisce la soggettività passiva, giustificando l'annullamento. Per il periodo 2018-2021, in difetto di denuncia di variazione e di prova rigorosa della perdita della detenzione opponibile al Comune ex tunc, la pretesa impositiva è legittima. L'Ente non può essere gravato dall'onere di ricercare utilizzatori di fatto non dichiarati, in contrasto con l'obbligo di leale collaborazione del contribuente.
A diverse conclusioni si giunge per l'appello incidentale perché dalla registrazione del contratto il Comune può desumere la nuova disponibilità dell'immobile e sussiste una data certa del mutamento di disponibilità.
4. Spese.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza prevalente e vengono liquidate come da dispositivo, con la compensazione di 1/3.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Srl e l'appello incidentale del Comune.
Condanna l'appellante al pagamento dei due terzi delle spese del presente grado di giudizio come già parzialmente compensati in Euro 200,00, oltre accessori se previsti.
Nulla per le spese per municipia Spa.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3871/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Napoli - Sede 80017 Melito Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18999/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 20/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3873 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7296/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dall'avviso di accertamento n. 3873/2023, notificato il 05/12/2023, con il quale la società Municipia S.p.A. recuperava a tassazione TARI gli importi dovuti per gli anni dal 2018 al 2022 in relazione a immobili siti in Melito di Napoli, Indirizzo_1 (o 9), per omessa denuncia .
La società contribuente impugnava l'atto eccependo l'insussistenza del presupposto soggettivo, deducendo di essere stata in liquidazione dal 2006 al 2021 e che l'immobile era detenuto ed utilizzato da un soggetto terzo (Società_1 S.r.l.), come comprovato dalle utenze elettriche, e successivamente locato a terzi dal 2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'accertamento limitatamente all'anno 2022 (in virtù del contratto di locazione registrato) e rigettando le doglianze per le annualità pregresse (2018-2021), compensando le spese di lite .
Appella la sentenza la società Ricorrente_1 S.r.l., lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha esteso l'annullamento agli anni 2018-2021. L'appellante sostiene che la prova dell'utilizzo da parte di terzi (fatture Società_2 intestate a Società_1 S.r.l.) e lo stato di inattività (modelli Unico "società di comodo") dovessero comportare l'esclusione dal tributo anche per il periodo antecedente alla locazione formale .
Si è costituito il Comune, chiedendo la conferma della sentenza e proponendo appello incidentale, rilevando che, per gli anni 2018-2021, non era stata presentata alcuna denuncia di cessazione o variazione, rendendo inopponibili le circostanze di fatto dedotte solo in sede contenziosa.
E' presente a verbale Municipia s.r.l.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che trattasi di impugnativa dell'avviso di accertamento per accertamento di maggiore superficie e che alcun atto prodromico doveva essere necessariamente emanato, l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La norma pone una presunzione legale relativa di produttività di rifiuti derivante dalla detenzione delle superfici. Per vincere tale presunzione e ottenere l'esclusione o la riduzione del tributo (ad esempio per inutilizzo, inidoneità all'uso, o detenzione da parte di terzi), non è sufficiente che sussistano le condizioni di fatto, ma è necessario che il contribuente presenti apposita denuncia originaria o di variazione all'Ente impositore, indicando le circostanze escludenti l'obbligo tributario.
L'appellante sostiene di non aver detenuto l'immobile negli anni 2018-2021, in quanto utilizzato di fatto dalla società "Società_1 S.r.l.", circostanza che sarebbe provata dalle fatture di energia elettrica prodotte in giudizio. Tuttavia, tale argomentazione non può essere accolta per le seguenti ragioni analitiche:
Mancata denuncia di variazione.
È pacifico agli atti che la società appellante, per il periodo 2018-2021, non ha mai presentato al Comune di Melito di Napoli alcuna denuncia di cessazione dell'utenza o di variazione indicando il subentro del terzo (Società_1 S.r.l.) nella detenzione dei locali. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Ord. n. 17564 del 20/06/2023), le circostanze escludenti la tassabilità devono essere dedotte nella denuncia di variazione e "debitamente riscontrate". L'omessa presentazione della denuncia impedisce al
Comune di verificare la situazione in tempo reale e rende legittimo l'accertamento basato sulle risultanze catastali e sulla presunzione di detenzione in capo al proprietario .
Irrilevanza della prova postuma:.
a produzione in sede contenziosa di fatture intestate a terzi non sana l'omissione dell'obbligo dichiarativo.
In assenza di una formale cessione della detenzione (come un contratto di locazione registrato o una denuncia TARI di subentro), la presenza di consumi elettrici intestati a un soggetto terzo (peraltro definito
"società consorella" dalla stessa appellante ) non esclude che la proprietà (Ricorrente_1 S.r.l.) abbia mantenuto la disponibilità o la detenzione promiscua dell'immobile, restando quindi soggetto passivo, eventualmente in solido.
SLo stato di liquidazione e la dichiarazione di redditi minimi come "società di comodo" attengono al profilo reddituale e non dimostrano l'oggettiva inutilizzabilità dell'immobile ai fini TARI. Un immobile produttivo
(cat. D/1), anche se facente capo a una società in liquidazione, rimane astrattamente idoneo a produrre rifiuti e, in assenza di denuncia di cessazione e di restituzione delle chiavi o distacco utenze (anzi, le utenze erano attive, seppur intestate ad altri), il tributo è dovuto.
Erronea identificazione di una delle particelle.
E' irrilevante non essendovi dubbi sulla superficie effettiva e comunque incidente in misura minima la stessa sull'imposta complessiva.
Correttamente, pertanto, i giudici di prime cure hanno distinto la posizione del 2022 da quella degli anni precedenti. Solo per il 2022, infatti, sussiste un elemento formale opponibile all'Amministrazione (il contratto di locazione registrato) che trasferisce la soggettività passiva, giustificando l'annullamento. Per il periodo 2018-2021, in difetto di denuncia di variazione e di prova rigorosa della perdita della detenzione opponibile al Comune ex tunc, la pretesa impositiva è legittima. L'Ente non può essere gravato dall'onere di ricercare utilizzatori di fatto non dichiarati, in contrasto con l'obbligo di leale collaborazione del contribuente.
A diverse conclusioni si giunge per l'appello incidentale perché dalla registrazione del contratto il Comune può desumere la nuova disponibilità dell'immobile e sussiste una data certa del mutamento di disponibilità.
4. Spese.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza prevalente e vengono liquidate come da dispositivo, con la compensazione di 1/3.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Srl e l'appello incidentale del Comune.
Condanna l'appellante al pagamento dei due terzi delle spese del presente grado di giudizio come già parzialmente compensati in Euro 200,00, oltre accessori se previsti.
Nulla per le spese per municipia Spa.