Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 390
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento accertamento per anni 2018-2021

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di denuncia di variazione o cessazione all'Ente impositore, le circostanze di fatto dedotte in sede contenziosa (utilizzo da parte di terzi, stato di liquidazione) non fossero opponibili al Comune per il periodo 2018-2021. La presunzione legale di produttività di rifiuti derivante dalla detenzione delle superfici non è stata vinta.

  • Accolto
    Annullamento accertamento per anno 2022

    La Corte ha confermato l'annullamento dell'accertamento per l'anno 2022, in quanto sussisteva un elemento formale opponibile all'Amministrazione (contratto di locazione registrato) che trasferiva la soggettività passiva.

  • Rigettato
    Appello incidentale per conferma sentenza

    La Corte ha respinto l'appello incidentale, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato l'accertamento per il 2022 sulla base del contratto di locazione registrato, ma rigettando le doglianze per gli anni precedenti a causa della mancata denuncia di variazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 390
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 390
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo