Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 40781
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione della legge processuale in relazione agli artt. 309 e 324 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la declaratoria di inefficacia della misura per inosservanza del termine perentorio presuppone che il deposito dell'impugnazione si sia perfezionato mediante la regolare ricezione degli atti da parte dell'Ufficio destinatario. Nel caso di deposito telematico, è necessario che l'istanza sia inoltrata ad un indirizzo elettronico valido e funzionante. Se il deposito telematico non si è perfezionato, nessun termine è iniziato a decorrere, anche se la causa non è imputabile al ricorrente. Inoltre, il ricorrente non ha depositato la richiesta di riesame presso l'ufficio competente né ha chiesto di essere rimesso in termini, ma ha presentato istanze di perenzione con allegata la richiesta di riesame come "fatto storico" a loro sostegno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 40781
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40781
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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