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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 09/02/2026, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1205/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
RM FA LB, EL
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4647/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2458/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220005401400 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° di Siracusa, sez.2, con sentenza emessa il 13.9.2023 ha rigettato il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.36 ter del DPR n.600/73 e notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siracusa in data 16.9.2022
La Corte ha rilevato la legittimità dell'atto impositivo perché notificato ritualmente a mezzo PEC, non sussistendo anche tutti gli altri vizi formali denunciati dal contribuente, sia in ordine alla non sottoscrizione del ruolo, come anche alla omessa comunicazione preventiva alla notifica ed al relativo contraddittorio, nonché alla sua motivazione.
Il contribuente, con atto dell'11.12.2023, ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ha riproposto le medesime doglianze già avanzate con l'originario ricorso.
Infatti, ha eccepito nuovamente il difetto di notifica della cartella eseguita a mezzo pec;
l'omessa sottoscrizione del ruolo che avrebbe inficiato l'atto impugnato;
ha rilevato la violazione dell'art.6, comma 5, della L.212/00 che si sarebbe reso applicabile in caso di incertezze riscontrate nella dichiarazione dei redditi;
così come il comma 2 del detto articolo di legge per omesso invio dell'avviso bonario;
così come del mancato invito al contraddittorio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha controdedotto e contestato il gravame siccome infondato. Ha chiesto il suo rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante ha riproposto le medesime doglianze avanzate con l'originario ricorso, che sono state tutte puntualmente scrutinate dalla Corte di I° grado, con sentenza le cui motivazioni questa Corte condivide e che pertanto devono ritenersi integralmente qui riportate quale parte motiva.
Invero:
- Non sussiste la nullità della notifica perché la sua esecuzione a mezzo pec è prevista dall'art.26 del DPR n.602/73, comma 2, come integrato dall'art.38, comma 4, lett.b) del DL n.78/2010, convertito in
L.n.122/2010, a partire dall'1.6.2016; e comunque eventuali suoi vizi sono sanati ex art.156 c.p.c.
- Sulla omessa sottoscrizione del ruolo, si rileva ulteriormente, oltre a quanto scrutinato dai primi
Giudicanti, che l'eccezione è infondata anche perché non provata. Peraltro il ruolo, quale titolo collettivo,
è previsto dall'art.12 del DPR 602/73 ed è rappresentato da un elenco di contribuenti, che con la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio che lo ha compilato diviene titolo esecutivo;
- Sulla eccepita violazione dell'art.6, comma 5 L.212/00 e sull'omesso invio dell'avviso bonario, si rileva ulteriormente la sua infondatezza. Invero, l'avviso e/o l'invito non si impongono quando non sussistono, come nel caso di specie, incertezze sull'an e sul quantum debeatur, in quanto le somme richieste, ex art.36 ter, sono quelle esposte, a titolo di imposte, nella dichiarazione dei redditi redatta dallo stesso contribuente. Peraltro, nella stessa cartella vengono indicati gli estremi e le modalità con cui si possono chiedere chiarimenti ed informazioni;
- Non sussiste alcun difetto di motivazione della cartella perché sono in essa indicati le ragioni di fatto e quelle giuridiche (richiesta di pagamento di imposte indicate nella dichiarazione dei redditi dallo stesso contribuente e non versate);
- E' priva di prova adeguata circa la non debenza delle somme richieste.
Pertanto, l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alle spese di giudizio che si liquidano in €.1.500,00
RM, 16.12.2025
EL RM AZ AR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
RM FA LB, EL
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4647/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2458/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220005401400 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di I° di Siracusa, sez.2, con sentenza emessa il 13.9.2023 ha rigettato il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.36 ter del DPR n.600/73 e notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Siracusa in data 16.9.2022
La Corte ha rilevato la legittimità dell'atto impositivo perché notificato ritualmente a mezzo PEC, non sussistendo anche tutti gli altri vizi formali denunciati dal contribuente, sia in ordine alla non sottoscrizione del ruolo, come anche alla omessa comunicazione preventiva alla notifica ed al relativo contraddittorio, nonché alla sua motivazione.
Il contribuente, con atto dell'11.12.2023, ha appellato la sentenza de qua perché ritenuta errata.
Ha riproposto le medesime doglianze già avanzate con l'originario ricorso.
Infatti, ha eccepito nuovamente il difetto di notifica della cartella eseguita a mezzo pec;
l'omessa sottoscrizione del ruolo che avrebbe inficiato l'atto impugnato;
ha rilevato la violazione dell'art.6, comma 5, della L.212/00 che si sarebbe reso applicabile in caso di incertezze riscontrate nella dichiarazione dei redditi;
così come il comma 2 del detto articolo di legge per omesso invio dell'avviso bonario;
così come del mancato invito al contraddittorio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha controdedotto e contestato il gravame siccome infondato. Ha chiesto il suo rigetto con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.12.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante ha riproposto le medesime doglianze avanzate con l'originario ricorso, che sono state tutte puntualmente scrutinate dalla Corte di I° grado, con sentenza le cui motivazioni questa Corte condivide e che pertanto devono ritenersi integralmente qui riportate quale parte motiva.
Invero:
- Non sussiste la nullità della notifica perché la sua esecuzione a mezzo pec è prevista dall'art.26 del DPR n.602/73, comma 2, come integrato dall'art.38, comma 4, lett.b) del DL n.78/2010, convertito in
L.n.122/2010, a partire dall'1.6.2016; e comunque eventuali suoi vizi sono sanati ex art.156 c.p.c.
- Sulla omessa sottoscrizione del ruolo, si rileva ulteriormente, oltre a quanto scrutinato dai primi
Giudicanti, che l'eccezione è infondata anche perché non provata. Peraltro il ruolo, quale titolo collettivo,
è previsto dall'art.12 del DPR 602/73 ed è rappresentato da un elenco di contribuenti, che con la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio che lo ha compilato diviene titolo esecutivo;
- Sulla eccepita violazione dell'art.6, comma 5 L.212/00 e sull'omesso invio dell'avviso bonario, si rileva ulteriormente la sua infondatezza. Invero, l'avviso e/o l'invito non si impongono quando non sussistono, come nel caso di specie, incertezze sull'an e sul quantum debeatur, in quanto le somme richieste, ex art.36 ter, sono quelle esposte, a titolo di imposte, nella dichiarazione dei redditi redatta dallo stesso contribuente. Peraltro, nella stessa cartella vengono indicati gli estremi e le modalità con cui si possono chiedere chiarimenti ed informazioni;
- Non sussiste alcun difetto di motivazione della cartella perché sono in essa indicati le ragioni di fatto e quelle giuridiche (richiesta di pagamento di imposte indicate nella dichiarazione dei redditi dallo stesso contribuente e non versate);
- E' priva di prova adeguata circa la non debenza delle somme richieste.
Pertanto, l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alle spese di giudizio che si liquidano in €.1.500,00
RM, 16.12.2025
EL RM AZ AR