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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALTOMARE SALVATORE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE G. MANCINI, 22, presso il difensore avv. SALVATORE
ALTOMARE
ricorrente
Contro
, contumace Controparte_1
resistente
OGGETTO: consegna documenti
All'udienza di discussione del 10.12.2025 parte ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa sulla base delle conclusioni rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha adito il Tribunale al fine di accertare l'obbligo restitutorio e Parte_1 conseguentemente disporre l'immediata consegna a cura del resistente, della lista dei condomini morosi unitamente ai di loro rispettivi valori di proprietà espressi in millesimi in relazione al decreto ingiuntivo n. 59/2021 emesso nei confronti del condominio Residence
2009 in Montalto Uffugo.
In particolare, ha dedotto la ricorrente società che ottenuto il decreto di pagamento per pagina 1 di 3 l'importo di euro 613,60 regolarmente notificato al resistente, lo stesso non CP_2 veniva onorato dell'intera somma ingiunta ma venivano solo versati acconti tanto da indurre parte ricorrente a richiedere la lista dei condomini morosi per agire esecutivamente.
Ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda con ogni conseguenziale.
Non si è costituito il resistente il quale è stato dichiarato contumace.
Nel corso del giudizio, stante la assenza di attività istruttoria trattandosi di questioni di diritto, la causa è stata rinviata per la discussione alla data del 10.12.2025, con termine per note e contestuale prenotazione fino a dieci giorni prima.
La domanda è fondata deve, pertanto trovare accoglimento.
Ed invero, la richiesta della lista dei condomini morosi è un'azione che il creditore può intraprendere per ottenere dall'amministratore in carica i dati necessari, nomi, quote millesimali ecc., dei condomini morosi derivando l'obbligo dalla legge, cass. sez. II del 15 gennaio 2025, n. n. 1002, pena, in difetto di ipotesi di responsabilità aquiliana in capo all'amministratore, essendo esclusa, peraltro, la natura solidale dell'obbligazione per agire esecutivamente contro i morosi, obbligo che, invece, si rinviene nell'art. 63 disp.att. c.c.,
l'amministratore è tenuto a fornire i dati completi entro il termine stabilito dal giudice, pena l'applicazione di sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo.
Secondo la giurisprudenza Cass. SS.UU. 9148/2008, per le obbligazioni assunte nell'interesse del nei confronti dei terzi la responsabilità è parziaria. Le CP_2 obbligazioni parziarie (art. 1314 c.c.) hanno ad oggetto una prestazione divisa tra più debitori
(o creditori) e ognuno di essi è obbligato (o ha diritto all'adempimento) nei limiti della propria quota e non è possibile agire per l'intero credito contro uno o più condomini in regola con i pagamenti. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini (art. 63, c.2 disp. att. c.c.).
Pertanto, conseguentemente, deve essere ordinata all'amministratore pro tempore la consegna della lista dei nominativi dei condomini morosi completa del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza/domicilio, l'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e le somme dovute da ciascuno, tale ultimo elemento è importante in quanto, di fatto, supera, la tutela della privacy che soccombe di fronte ad un principio più forte: il diritto del creditore di recuperare il dovuto, ciò vuol dire che all'amministratore non serve il consenso del moroso per comunicare i dati di questi al creditore e, nel caso in esame, in relazione al decreto ingiuntivo n. 59/2021 riguardo il condominio Residence 2009. pagina 2 di 3 Qualora l'amministratore si rendesse inadempiente a tale obbligo nel termine fissando, può ritenersi applicabile l'art. 614 bis cpc che prevede una sanzione ovvero pagamento di una somma di danaro a carico per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento giudiziale in considerazione dell'importo dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto ordina all'amministratore, la Controparte_1 consegna, a parte ricorrente, della lista dei nominativi dei condomini morosi di cui in parte motiva entro giorni trenta dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, pena, in difetto, applica una sanzione pari ad euro 10,00 per ogni giorno di ritardo;
Condanna l'amministratore al pagamento delle spese di lite che, tenuto Controparte_1 conto dell'oggetto del giudizio, della bassa complessità della materia e della limitata attività svolta considerato anche che non vi è stata attività istruttoria, si liquidano in euro 21,50 per spese vive, euro 1.701,00, per onorario, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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