Art. 5.
A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto non e' consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, dei prodotti indicati ai medesimi articoli 1, 2 e 3:
a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili;
b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati negli stessi articoli 1, 2 e 3, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili.
A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto non e' consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, dei prodotti indicati ai medesimi articoli 1, 2 e 3:
a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili;
b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati negli stessi articoli 1, 2 e 3, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili.