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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di BO - Piazza Scipioni, 1 37051 BO VR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 888/2023 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento;
in subordine, annullare le sanzioni. Conclusioni della parte resistente: rigettare il ricorso e confermare il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 888 del 24. 8. 2023, emesso dal Comune di
BO, relativo ad IMU anno di imposta 2019.
La ricorrente è proprietaria di un bene immobile identificato nel catasto in Rif.Catast._Foglio_Mappale_1 subalterno 4, e riferisce di aver pagato l'IMU per l'anno 2019 utilizzando come base imponibile la rendita che era vigente al 1° gennaio di quell'anno, e che poi è stata modificata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento notificato soltanto il 24. 7. 2019.
Motivi del ricorso:
1. Violazione dell'art. 74 l. 342-90. La ricorrente deduce che nel provvedimento impugnato il Comune di
BO ha utilizzato la rendita modificata per tutto l'anno di imposta, e non soltanto a decorrere dal 24 luglio.
Si è costituito in giudizio il Comune di BO che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso nel merito nella pubblica udienza del 21. 1. 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Nell'unico motivo il ricorso deduce che l'art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Secondo il ricorrente, pertanto, la rendita notificata il 24. 7. 2019 poteva essere utilizzata soltanto per il periodo di imposta successivo a tale data.
Nelle controdeduzioni il Comune di BO evidenzia, invece, che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato, però, questa disposizione nel senso che essa non escluda affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal
1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta
"sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass. Sez. U., 09/02/2011, n. 3160, Rv. 616101 – 01; conformi Cass. Sez. 5, 09/06/2017, n. 14402, Rv. 644432 – 01, Cass.
Sez. 5, 11/11/2011, n. 23600, Rv. 620236 – 01; v. anche Cass. Sez. 5, 11/04/2019, n. 10126, Rv. 653366 –
01: “in tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso”).
Va anche aggiunto che nel caso in esame la variazione della rendita intervenuta il 24. 7. 2019, in realtà, era stata determinata da una iniziativa della stessa parte ricorrente, in quanto, come evidenzia il Comune nelle controdeduzioni, è soltanto in seguito al classamento ed alla rendita proposta dalla contribuente a mezzo
DOCFA ex D.M. 701/1994 del 4/9/2018, che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto alla rettifica della stessa ed alla attribuzione della rendita con il provvedimento del luglio 2019 (nessuna delle due parti ha prodotto il provvedimento di rettifica della rendita, ma la circostanza si desume dalla visura storica dell'immobile prodotta in giudizio dal contribuente da cui emerge che: con variazione del 4. 9. 2018 la società aveva proposto una rendita di 74.329 euro;
con provvedimento del 4. 7. 2019, notificato il 24. 7. 2019,
l'Agenzia delle entrate ha rideterminato la rendita in 79.329,64 euro;
con Docfa del 9. 2. 2022 la contribuente ha proposto di nuovo la rendita di 74.627 euro;
con provvedimento del 25. 1. 2023, notificato il 2. 2. 2023,
l'Agenzia delle entrate ha rideterminato di nuovo la rendita in 79.600 euro).
Per casi come quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione,
a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione” (Cass. Sez. 5,
29/09/2021, n. 26347, Rv. 662286 - 01).
Ne consegue che, anche a non voler tener conto della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la determinazione della rendita ne consente l'utilizzo anche in periodo di imposta precedenti ancora accertabili,
è sufficiente nel caso in esame considerare che la rettifica della rendita operata d'ufficio con provvedimento del 4. 7. 2019 retroagiva comunque al “al momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA”, e, quindi, nel caso in esame al 4. 9. 2018, coprendo, pertanto,
l'intero anno di imposta 2019.
2. Il ricorso contiene (nel solo dispositivo) anche la richiesta di annullamento delle sanzioni, che, però, non
è supportata da altro argomento, se non quello dell'insussistenza delle violazioni, che, come detto, è stato ritenuto infondato per quanto indicato al punto 1 di questa decisione.
In definitiva, il ricorso è infondato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di BO delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, quantificate in euro 2.100, oltre accessori, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di BO - Piazza Scipioni, 1 37051 BO VR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 888/2023 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento;
in subordine, annullare le sanzioni. Conclusioni della parte resistente: rigettare il ricorso e confermare il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 888 del 24. 8. 2023, emesso dal Comune di
BO, relativo ad IMU anno di imposta 2019.
La ricorrente è proprietaria di un bene immobile identificato nel catasto in Rif.Catast._Foglio_Mappale_1 subalterno 4, e riferisce di aver pagato l'IMU per l'anno 2019 utilizzando come base imponibile la rendita che era vigente al 1° gennaio di quell'anno, e che poi è stata modificata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento notificato soltanto il 24. 7. 2019.
Motivi del ricorso:
1. Violazione dell'art. 74 l. 342-90. La ricorrente deduce che nel provvedimento impugnato il Comune di
BO ha utilizzato la rendita modificata per tutto l'anno di imposta, e non soltanto a decorrere dal 24 luglio.
Si è costituito in giudizio il Comune di BO che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso nel merito nella pubblica udienza del 21. 1. 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Nell'unico motivo il ricorso deduce che l'art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. Secondo il ricorrente, pertanto, la rendita notificata il 24. 7. 2019 poteva essere utilizzata soltanto per il periodo di imposta successivo a tale data.
Nelle controdeduzioni il Comune di BO evidenzia, invece, che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato, però, questa disposizione nel senso che essa non escluda affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal
1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta
"sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass. Sez. U., 09/02/2011, n. 3160, Rv. 616101 – 01; conformi Cass. Sez. 5, 09/06/2017, n. 14402, Rv. 644432 – 01, Cass.
Sez. 5, 11/11/2011, n. 23600, Rv. 620236 – 01; v. anche Cass. Sez. 5, 11/04/2019, n. 10126, Rv. 653366 –
01: “in tema di ICI, a seguito di rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento ovvero di liquidazione e rimborso”).
Va anche aggiunto che nel caso in esame la variazione della rendita intervenuta il 24. 7. 2019, in realtà, era stata determinata da una iniziativa della stessa parte ricorrente, in quanto, come evidenzia il Comune nelle controdeduzioni, è soltanto in seguito al classamento ed alla rendita proposta dalla contribuente a mezzo
DOCFA ex D.M. 701/1994 del 4/9/2018, che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto alla rettifica della stessa ed alla attribuzione della rendita con il provvedimento del luglio 2019 (nessuna delle due parti ha prodotto il provvedimento di rettifica della rendita, ma la circostanza si desume dalla visura storica dell'immobile prodotta in giudizio dal contribuente da cui emerge che: con variazione del 4. 9. 2018 la società aveva proposto una rendita di 74.329 euro;
con provvedimento del 4. 7. 2019, notificato il 24. 7. 2019,
l'Agenzia delle entrate ha rideterminato la rendita in 79.329,64 euro;
con Docfa del 9. 2. 2022 la contribuente ha proposto di nuovo la rendita di 74.627 euro;
con provvedimento del 25. 1. 2023, notificato il 2. 2. 2023,
l'Agenzia delle entrate ha rideterminato di nuovo la rendita in 79.600 euro).
Per casi come quello in esame, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione,
a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione” (Cass. Sez. 5,
29/09/2021, n. 26347, Rv. 662286 - 01).
Ne consegue che, anche a non voler tener conto della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la determinazione della rendita ne consente l'utilizzo anche in periodo di imposta precedenti ancora accertabili,
è sufficiente nel caso in esame considerare che la rettifica della rendita operata d'ufficio con provvedimento del 4. 7. 2019 retroagiva comunque al “al momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA”, e, quindi, nel caso in esame al 4. 9. 2018, coprendo, pertanto,
l'intero anno di imposta 2019.
2. Il ricorso contiene (nel solo dispositivo) anche la richiesta di annullamento delle sanzioni, che, però, non
è supportata da altro argomento, se non quello dell'insussistenza delle violazioni, che, come detto, è stato ritenuto infondato per quanto indicato al punto 1 di questa decisione.
In definitiva, il ricorso è infondato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di BO delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, quantificate in euro 2.100, oltre accessori, se dovuti.