CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI PA TE BE EMANUELA GA - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: NI AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Daniela Agnello, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 luglio 2024, il Tribunale di Brescia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannava AL NIalla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, l. n. 401 del 1989, per aver effettuato, quale legale rappresentante della Bomberber s.r.l.s., attività di raccolta e di intermediazione di gioco e di scommesse collegate al bookmaker YB, privo della licenza di cui all’art. 88 R.D. n. 773 del 1931. Con sentenza in data 6 marzo 2025, la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, AL NI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, in relazione al bando MO e all’art. 1, commi 643 e 644, l. n. 190 del 2014, con riferimento all’art. 4 l. n. 401 del 1989. Lamenta la difesa che la regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, della citata legge, riguardante i centri aperti alla data di ottobre 2014, era stata illegittimamente impedita alla YB perché l'ottenimento della licenza (condizione necessaria per poter aderire) risultava precluso dalla sussistenza di plurimi procedimenti in corso, a carico dell'operatore e della sua rete, per reati specifici (art. 4 l. n. 401 del 1989, 718 e 719 cod. pen.) ed anche per associazione a delinquere: procedimenti che, peraltro, erano stati definiti con archiviazione nel dicembre 2017. Sotto altro profilo, la difesa evidenzia che la sanatoria fiscale non prevedeva il rilascio di concessioni provvisorie, ma esclusivamente il temporaneo Penale Sent. Sez. 3 Num. 2934 Anno 2026 Presidente: AC CA Relatore: IO NN Data Udienza: 14/01/2026 collegamento al totalizzatore nazionale: elemento che non poteva superare la riconosciuta discriminazione verificatasi in occasione delle gare italiane a danno della YB, la quale operava lecitamente alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, in una posizione quindi che poteva venir meno solo a seguito dell'indizione di una gara pubblica. La difesa osserva, inoltre, che la partecipazione alla regolarizzazione non includeva l'efficacia sanante del reato di cui all'art. 4 l. n. 401 del 1989, trattandosi di una legge in senso solo formale e non sostanziale che aveva, quale unica ratio, quella di incrementare le entrate fiscali.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, in relazione alla inidoneità della legge n. 190 del 2014 a determinare una efficacia sanante del reato di cui all’art. 4 l. n. 401 del 1989. La difesa contesta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui la legge n. 190 del 2014 avrebbe introdotto una sorta di causa di non punibilità per tutti coloro che avessero aderito alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 643 era erronea, rilevando che la legge di bilancio, e dunque anche la l. n. 190 del 2014, per lungo tempo considerata una legge meramente formale, assumendo natura di legge sostanziale solo a partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, era inidonea a generare effetti penali, limitandosi a prevedere dal punto di vista oggettivo "un regime derogatorio in relazione alle modalità di conseguimento della licenza di P.S. esclusivamente con riferimento al possesso della concessione pubblica", come confermato dalle circolari ministeriali, senza derogare ai requisiti soggettivi concernenti la sussistenza di precedenti o pendenze per i reati ostativi per le norme ordinarie.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, in relazione alla inaccessibilità di YB alla regolarizzazione fiscale alle condizioni di cui al comma 643 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014. Deduce la difesa che, la YB era stata discriminata, poiché per essa la regolarizzazione di cui al comma 643 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014 era preclusa, come del resto confermato dai provvedimenti di diniego emessi dalla Questura anche nel gennaio 2015. I titolari dei centri YB avevano invece aderito alla seconda modalità di regolarizzazione, prevista dal comma 644 del predetto art. 1, con conseguenti ulteriori discriminazioni (tra le altre: aumento fino al triplo dell'imposta unica sulle scommesse, preclusione alla sanatoria delle annualità precedenti), ed esponendosi alle conseguenze penali che invece dovrebbero trovare applicazione solo in caso di elementi soggettivi squalificanti o di comprovati motivi di ordine pubblico. La difesa richiama quindi la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha censurato il sistema italiano di proroga delle concessioni vigenti, e la "unicità" della posizione della YB come espressamente riconosciuto dal Consiglio di Stato.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione e violazione della legge penale, per erronea interpretazione dell’art. 4 l. n. 401 del 1989 e dell’art. 88 T.U.L.P.S., anche con riferimento alla l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 43 e 49 del T.F.U.E. Lamenta il ricorrente che la mera assenza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. non poteva fondare un giudizio di illiceità penale, essendo tale assenza determinata da restrizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione europea, per mancanza di trasparenza, non discriminazione o proporzionalità nell’accesso al sistema concessorio, non potendosi giustificare sanzioni penali nei confronti di soggetti legati a operatori esteri regolarmente 2 autorizzati in altri Stati membri, salvo che non ricorrano specifiche e motivate esigenze di ordine pubblico, nel caso di specie né provate, né argomentate.
2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, per erronea interpretazione dell’art. 43 cod. pen., in relazione all’art. 4 l. n. 401 del 1989. Osserva la difesa che il ricorrente ha operato in una situazione giuridica obiettivamente incerta e ambigua, caratterizzata dalla complessità della disciplina in materia di attività di raccolta scommesse e dalla mancanza di un univoco principio di diritto a livello nazionale circa le condotte contestate, rilevandosi come l’intreccio di complesse questioni interpretative e di procedimenti amministrativi aveva ingenerato nell’imputato la ragionevole convinzione che la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi prevalesse sempre e comunque sulla normativa interna, rendendo lecite le relative condotte, ove non sussistessero elementi soggettivi squalificanti in capo al titolare del CTD. In ogni caso, non risultava provata la sussistenza del dolo generico, essendo stato rimproverato all’imputato un comportamento negligente ed evitabile, che nulla ha a che vedere con la coscienza e volontà di violare il disposto di cui all’art. 4 l. n. 401 del 1989. 2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 609 cod. proc. pen., in relazione alla statuizione sulle pene accessorie di cui all’art. 5 l. n. 401 del 1989, inammissibilità dell’intervento del giudice di appello su un capo della sentenza coperto da giudicato. Lamenta la difesa che la Corte di appello ha applicato la pena accessoria di cui all’art. 5 l. n. 401 del 1989, non applicata in primo grado, senza che vi fosse stata impugnazione sul punto da parte dell’imputato o del Pubblico ministero, così violando l’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’impugnazione non può modificare i capi o i punti della sentenza che non siano stati oggetto di gravame.
2.7. Con il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione al divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 5 l. n. 401 del 1989. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha violato il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., applicando la pena accessoria prevista dall’art. 5 l. n. 401 del 1989, non potendo il giudice dell’appello modificare in senso peggiorativo la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione degli elementi rilevanti per l’affermazione di responsabilità in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, essendo assenti esigenze special-preventive in capo al ricorrente ed essendo la pena accessoria applicata priva di nesso causale e teleologico con la prevenzione di condotte future, come invece esige l’art. 5, comma 3, l. n. 401 del 1989. 2.8. Con l’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché sottopone questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Lamenta la difesa che la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi una precedente condanna subita dal ricorrente, senza considerare che trattavasi di un precedente per patteggiamento del 2014, relativo a reato di diversa indole ed ormai estinto ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., per cui, ai fini della nuova concessione del beneficio della pena sospesa, si doveva tener conto esclusivamente dell’ultimo reato 3 commesso, in quanto il precedente reato non incideva più sul trattamento penale. In subordine, la difesa chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 164, comma 4, cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato la concessione del beneficio per averne l’imputato già fruito in occasione di precedente condanna, al fine di verificare la compatibilità della norma con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, sono manifestamente infondati. Con essi, in estrema sintesi, il ricorrente censura la sentenza per non aver considerato la illegittima discriminazione subita dalla YB in occasione delle gare pubbliche in precedenza espletate, per cui detta società operava lecitamente, come riconosciuto dalla giurisprudenza interna e sovranazionale, restando irrilevante il fatto che la YB non avesse regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 643, ma solo ai sensi del comma 644 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014, dal momento che il relativo procedimento avrebbe certamente avuto esito negativo per via dei procedimenti penali aperti, in relazione ad una pluralità di reati anche associativi, correlati all'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse (procedimenti poi archiviati, proprio a seguito del riconoscimento della illegittima discriminazione dalle gare). La difesa ha anche censurato l'interpretazione della Corte di appello secondo cui la regolarizzazione sul piano fiscale, prevista dal comma 643, avrebbe costituito una sorta di "scudo penale" invece non previsto dalle disposizioni introdotte dalla l. n. 190 del 2014, legge solo in senso formale, non sostanziale, sostenendo inoltre che l’autodenuncia ai sensi del comma 644 potrà comportare l’apertura di un procedimento penale solo nel caso di sussistenza di elementi soggettivi squalificanti.
1.1. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'attività di raccolta di scommesse lecite è subordinata al rilascio di una concessione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, successivamente, alla licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del TULPS, normativa ritenuta dalla giurisprudenza europea non in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. E’ stato infatti chiarito a più riprese che la fattispecie di reato contestata di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989 si configura in presenza di qualsiasi attività, anche solo intermediaria, svolta in favore di un gestore di scommesse, in assenza della necessaria concessione, autorizzazione o licenza (ex multis, Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, Rv. 281473; Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Rv. 227726).
1.2. Sempre differentemente da quanto sostenuto in ricorso, va osservato che la sentenza della Corte di giustizia del 28/01/2016, nella causa C-375/14, Laezza, non investe la valutazione della compatibilità con i principi comunitari dell’intero sistema normativo di regolamentazione della raccolta di scommesse, ma della contrarietà della sola clausola n. 25 dello schema della convenzione, prevista dall'art. 1, comma 78, lett. b) punto 26, della legge di stabilità 2011, agli artt. 49 e 56 del TFUE in quanto impositiva al concessionario dell'obbligo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività anche solo per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. In proposito, questa Corte (Sez. 4, n. 31835 dell’11/5/2023, Motta, non mass. e Sez. 3, n. 20921 del 28/04/2025, Graf, non mass.) ha ricordato “che nella richiamata sentenza emessa il 28 gennaio 2016 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in esito alla causa n. 4 C-375/14 Laezza c. Italia, la Corte di Lussemburgo con riguardo alla clausola della cessione non onerosa dei beni materiali e immateriali alla data di scadenza della concessione, e alla questione circa la proporzionalità o meno di tale clausola in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, ha affermato che (§ 41) «nell'ipotesi in cui il contratto di concessione, concluso per una durata sensibilmente più breve di quella dei contratti conclusi prima dell'adozione del decreto legge del 2012, giunga alla sua scadenza naturale, il carattere non oneroso di una siffatta cessione forzata pare contrastare con il requisito di proporzionalità, in particolare quando l'obiettivo di continuità dell'attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata, ma a titolo oneroso a prezzi di mercato, dei beni in questione». In tale quadro, la valutazione circa la proporzionalità della misura in esame spetterà al giudice del rinvio, il quale dovrà all'uopo «tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata» (§ 42). Dunque, è la stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo a sollecitare una valutazione caso per caso, e non sul piano generale,della compatibilità della normativa nazionale con quella unionale, demandandone l'espletamento al giudice del rinvio”. Ed in mancanza della licenza prevista dall'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, oggetto di contestazione nel presente procedimento, la sussistenza del reato può essere esclusa solo qualora venga dimostrato che l'operatore straniero sia stato illegittimamente escluso dalle procedure di gara a causa di condotte discriminatorie riconducibili allo Stato italiano. Spetta infatti a colui che invoca la discriminazione operata a suo carico, per effetto dell’illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all’operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'Unione, dei bandi di gara, l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della discriminazione che, se accertata dal giudice nazionale, comporta la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia;
mentre l'onere probatorio a carico della pubblica accusa si esaurisce nella dimostrazione della condotta materiale e della mancanza della licenza ex art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in capo all'esercente (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15243 del 02/03/2023, Rv. 284326). Dovendosi fare applicazione di tali principi, non è stato assolto, nel caso in esame, l’onere dimostrativo che la mancata partecipazione alla gara fosse dipesa dal carattere antieconomico o discriminatorio delle clausole contenute nel bando di indizione della gara.
1.3. Quanto alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, commi 643 e 644, l. n. 190 del 2014, deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui «integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell'operatore straniero ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo» (Sez. 3, n. 32459 del 02/05/2023, Rapa, Rv. 284903). Nella sentenza Rapa, richiamata da successive pronunce (Sez. 3, n. 25590 del 17/06/2025, Giannella, non mass.; Sez. 3, n. 17287 del 05/12/2024, dep. 2025, Cesano, non mass.), è stato precisato «che la procedura prevista dall'art. 1, comma 643 della legge di stabilità 2014, consente, nel rispetto delle previste condizioni disciplinate dalla legge, alle società estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l'attribuzione di licenze temporanee per l'esercizio di attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa;
la 5 nuova normativa temporanea attribuisce, a date condizioni, titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti e controlli da parte della competente autorità amministrativa, sicché i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell'emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall'autorizzazione di pubblica sicurezza, ma la ottengono all'esito del procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge (Sez. 3, n. 6709 del 19/01/2016, Rv. 266099, in motivazione, paragrafo 10 e 10.1.); che la legge di stabilità non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove i limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni perla tutela dell'ordine pubblico (Sez. 3, n. 6709 del 19/01/2016, cit.); che la chiara finalità della normativa transitoria dell'art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014 (come prorogata dalla legge di stabilità del 2016) è quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma 'transitoria' ai presunti effetti discriminatori del cd. bando MO, ampliando cioè il numero dei soggetti cui è consentito esercitare l'attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata dalla legge di stabilità (Sez. 3, n. 54522 del 2016, Scarci, non mass.); che la ratio dell'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, è proprio quella di consentire l'attività ai soggetti che 'comunque' offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, fissando un preciso procedimento di regolarizzazione dell'attività in questione, testualmente finalizzato, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 27 gennaio 2015, al rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. (Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017, Armenio, Rv. 269694); che, con riferimento alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la mancata richiesta della licenza da parte del soggetto che esercitava l'attività di raccolta delle scommesse rende irrilevante qualunque questione relativa ad eventuali discriminazioni che il bookmaker straniero al quale egli è legato da un contratto di servizi possa avere subito in conseguenza della disciplina concessoria nazionale, in quanto tali discriminazioni potrebbero rilevare solo qualora la mancanza di concessione in capo a tale soggetto straniero fosse la causa del diniego dellalicenza al centro raccolta scommesse italiano (Sez. 3, n. 39968 del 2019, Maggini, non massimata)». La Corte di appello ha accertato, sul punto, che la YB non aveva aderito a detta procedura, valendosi unicamente della sanatoria fiscale di cui comma 644 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014, che disciplina una diversa modalità di regolarizzazione, riservata agli esercenti non aderenti al procedimento di regolarizzazione previsto dal comma precedente o che fossero decaduti da tale regime, precisando che, in tal caso, resti ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della l. n. 401 del 1989. In tal modo, la Corte di merito si è posta in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui le sanzioni penali sono concretamente applicabili nell'ipotesi di avvenuta regolarizzazione ai sensi del comma 644 a differenza degli effetti prodotti dall’adesione alla procedura di cui al comma 643 che è idonea ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione sino a quel momento mai ottenuta, onde poter continuare a svolgere lecitamente l’attività, senza tuttavia contemplare l’estinzione o la non perseguibilità del reato eventualmente derivato dalle condotte pregresse poste in essere, in modo tale che la regolarizzazione non può che operare, quanto agli aspetti penalistici, per i soli comportamenti successivi (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Della Mura, Rv. 271978). 6 1.4. Destituita di fondamento è quindi la doglianza, contenuta nel primo e nel quarto motivo di ricorso, con la quale si lamenta che la YB era stata discriminata per esserle stato precluso l’accesso alla regolarizzazione prevista dal comma 643 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014. Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la procedura prevista dal comma 643 presupponeva proprio l’esercizio illegittimo dell’attività di raccolta, prevedendone la possibilità della regolarizzazione. Questa Corte ha, infatti, già chiarito sul punto (Sez. 3, n. 17287 del 05/12/2024, dep. 2025, cit.) che “l'ostacolo della presenza di procedimenti penali a carico dei vertici della YB è stato risolto con l'ordine impartito dal Ministero dell'Interno alle varie Questure di riconoscere in ogni caso le licenze, perché la sottoscrizione del disciplinare attestata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli teneva luogo, ai fini del conseguimento della licenza, del titolo concessorio dell'art. 88 T.U.L.P.S.” e che “ciò nondimeno, la YB ha deciso di non accedere alla regolarizzazione fiscale sulla base di non meglio chiarite ragioni, non costituendo più l'eventuale pendenza di procedimenti penali un ostacolo”. Né può sostenersi che YB non avrebbe potuto partecipare alla procedura di regolarizzazione per la presenza di motivi ostativi dovuti alla presenza di procedimenti penali, essendo stato anche qui chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, che “solo dopo aver chiesto la regolarizzazione ai sensi del comma 643, e solo dopo aver ricevuto un eventuale provvedimento di rigetto motivato dalla presenza ostativa di procedimenti a carico, la LE avrebbe potuto fondatamente dedurre una ingiustificata discriminazione, evidenziando che il diniego doveva ritenersi illegittimo perché quei procedimenti - lungi dal comprovare la sussistenza di esigenze di ordine pubblico e sicurezza incompatibili con la gestione di un'attività di raccolta delle scommesse - riguardavano ulteriori ipotesi di reato formulate per la (pregressa) raccolta effettuata in assenza di concessione e autorizzazione di P.S.: ipotesi poi rivelatesi prive di fondamento, perché tutte riconducibili alla illegittima discriminazione riconosciuta dalla giurisprudenza anche sovranazionale” (Sez. 3, n. 25590 del 17/06/2025, Giannella, cit.). In altri termini, manca la prova - che la difesa avrebbe dovuto fornire - dell'impossibilità di accedere alla regolarizzazione del richiamato comma 643, la quale è comunque necessaria anche per quei bookmaker stranieri che potessero legittimamente lamentare una discriminazione quanto all'accesso alle gare precedentemente indette;
circostanza quest’ultima che avrebbe consentito di dedurre la persistenza di una illegittima discriminazione in danno della YB e così sollecitare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea - istanza contenuta nelle conclusioni del ricorso per cassazione - per il quale il Collegio non ritiene sussistano i presupposti (v. sul punto Sez. 3, Giannella, e Sez. 3, Cesano, cit.).
2. Il quinto motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, poichè la Corte territoriale, nel premettere che chi intende svolgere un’attività commerciale ha l’obbligo di acquisire preventiva conoscenza della normativa applicabile e che il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre ad un atteggiamento più attento sino ad astenersi dall’azione, ove permangano incertezze sulla liceità dell’azione stessa, ha ritenuto adeguate le conclusioni del giudice di primo grado secondo cui il ricorrente non versava in una situazione di ignoranza inevitabile, gravando sullo stesso un rigoroso obbligo di informazione ed avendo costui avviato l’attività nel 2021, in epoca nella quale era consapevole che il bookmaker straniero, ovverosia la YB, per conto del quale operava il CTD da lui gestito, non fosse titolare di concessione per 7 l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse, non avendo detta società aderito alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, l. n. 190 del 2014; non solo, il ricorrente aveva anche presentato al Questore istanza di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., svolgendo comunque l’attività e proseguendola anche dopo aver ricevuto il rigetto dell’istanza. Si tratta di una motivazione che risponde in modo pertinente alla censura mossa e, pertanto, pienamente valida, dovendosi rammentare in proposito, quanto agli argomenti esposti in ricorso a sostegno della tesi dell’errore scusabile, l’insegnamento di questa Corte secondo cui «l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela, fino all'astensione dall'azione» (Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, Rv. 286241), tanto più che la regolarizzazione ai sensi del comma 644, per la quale avevano espressamente optato i titolari dei CTD che operavano per conto della YB, faceva espressamente salva l'applicazione delle disposizioni penali.
3. Il sesto e il settimo motivo di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 609 e 597 cod. proc. pen. conseguente alla applicazione d’ufficio della pena accessoria ad opera della Corte di appello, sono manifestamente infondati. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche nella più autorevole composizione, è, infatti, legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie, non applicate in primo grado, che conseguono di diritto alla condanna come effetti della stessa, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero (Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589); ciò in quanto l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa -, per cui al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210979).
4. L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. A fronte di un motivo di appello che si doleva della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per non aver il giudice di primo grado effettuato un giudizio prognostico sul futuro comportamento dell’imputato, la Corte territoriale ha respinto il motivo, ritenendo ostativi la precedente condanna e l’ammontare della pena con essa irrogata, per cui la doglianza della intervenuta estinzione del reato e, con esso, di ogni effetto penale ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., essendo il precedente penale relativo ad una sentenza di patteggiamento emessa nell’anno 2014, è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ha fatto menzione del richiamo all’art. 445 c.p.p. nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello;
né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). A fronte dell'espressa statuizione contraria, da parte del primo giudice, era onere della parte ricorrente, al fine di evitare che essa divenisse definitiva, contestarla ed allegare le 8 specifiche ragioni per le quali la medesima decisione fosse da ritenersi errata. In ogni caso, deve ricordarsi che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377). La questione di legittimità costituzionale è assorbita dalla inammissibilità del motivo, avendo la giurisprudenza di questa Corte affermato a più riprese che l’esame della questione di costituzionalità è preclusa dalla inammissibilità (il principio è affermato da Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008, Balbi, Rv. 240513, secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale»; nello stesso senso, Sez. 2, n. 8011 del 10/01/2024, Jasinskaite, non mass.; Sez. 3, n. 37826 del 07/03/2023, Concas, non mass.; Sez. 3, n. 29740 del 12/05/2023, Cellamaro, non mass.).
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN IO CA AC 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Daniela Agnello, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 luglio 2024, il Tribunale di Brescia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, condannava AL NIalla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, l. n. 401 del 1989, per aver effettuato, quale legale rappresentante della Bomberber s.r.l.s., attività di raccolta e di intermediazione di gioco e di scommesse collegate al bookmaker YB, privo della licenza di cui all’art. 88 R.D. n. 773 del 1931. Con sentenza in data 6 marzo 2025, la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, AL NI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, in relazione al bando MO e all’art. 1, commi 643 e 644, l. n. 190 del 2014, con riferimento all’art. 4 l. n. 401 del 1989. Lamenta la difesa che la regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, della citata legge, riguardante i centri aperti alla data di ottobre 2014, era stata illegittimamente impedita alla YB perché l'ottenimento della licenza (condizione necessaria per poter aderire) risultava precluso dalla sussistenza di plurimi procedimenti in corso, a carico dell'operatore e della sua rete, per reati specifici (art. 4 l. n. 401 del 1989, 718 e 719 cod. pen.) ed anche per associazione a delinquere: procedimenti che, peraltro, erano stati definiti con archiviazione nel dicembre 2017. Sotto altro profilo, la difesa evidenzia che la sanatoria fiscale non prevedeva il rilascio di concessioni provvisorie, ma esclusivamente il temporaneo Penale Sent. Sez. 3 Num. 2934 Anno 2026 Presidente: AC CA Relatore: IO NN Data Udienza: 14/01/2026 collegamento al totalizzatore nazionale: elemento che non poteva superare la riconosciuta discriminazione verificatasi in occasione delle gare italiane a danno della YB, la quale operava lecitamente alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, in una posizione quindi che poteva venir meno solo a seguito dell'indizione di una gara pubblica. La difesa osserva, inoltre, che la partecipazione alla regolarizzazione non includeva l'efficacia sanante del reato di cui all'art. 4 l. n. 401 del 1989, trattandosi di una legge in senso solo formale e non sostanziale che aveva, quale unica ratio, quella di incrementare le entrate fiscali.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, in relazione alla inidoneità della legge n. 190 del 2014 a determinare una efficacia sanante del reato di cui all’art. 4 l. n. 401 del 1989. La difesa contesta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui la legge n. 190 del 2014 avrebbe introdotto una sorta di causa di non punibilità per tutti coloro che avessero aderito alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 643 era erronea, rilevando che la legge di bilancio, e dunque anche la l. n. 190 del 2014, per lungo tempo considerata una legge meramente formale, assumendo natura di legge sostanziale solo a partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, era inidonea a generare effetti penali, limitandosi a prevedere dal punto di vista oggettivo "un regime derogatorio in relazione alle modalità di conseguimento della licenza di P.S. esclusivamente con riferimento al possesso della concessione pubblica", come confermato dalle circolari ministeriali, senza derogare ai requisiti soggettivi concernenti la sussistenza di precedenti o pendenze per i reati ostativi per le norme ordinarie.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, in relazione alla inaccessibilità di YB alla regolarizzazione fiscale alle condizioni di cui al comma 643 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014. Deduce la difesa che, la YB era stata discriminata, poiché per essa la regolarizzazione di cui al comma 643 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014 era preclusa, come del resto confermato dai provvedimenti di diniego emessi dalla Questura anche nel gennaio 2015. I titolari dei centri YB avevano invece aderito alla seconda modalità di regolarizzazione, prevista dal comma 644 del predetto art. 1, con conseguenti ulteriori discriminazioni (tra le altre: aumento fino al triplo dell'imposta unica sulle scommesse, preclusione alla sanatoria delle annualità precedenti), ed esponendosi alle conseguenze penali che invece dovrebbero trovare applicazione solo in caso di elementi soggettivi squalificanti o di comprovati motivi di ordine pubblico. La difesa richiama quindi la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha censurato il sistema italiano di proroga delle concessioni vigenti, e la "unicità" della posizione della YB come espressamente riconosciuto dal Consiglio di Stato.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione e violazione della legge penale, per erronea interpretazione dell’art. 4 l. n. 401 del 1989 e dell’art. 88 T.U.L.P.S., anche con riferimento alla l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 43 e 49 del T.F.U.E. Lamenta il ricorrente che la mera assenza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. non poteva fondare un giudizio di illiceità penale, essendo tale assenza determinata da restrizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione europea, per mancanza di trasparenza, non discriminazione o proporzionalità nell’accesso al sistema concessorio, non potendosi giustificare sanzioni penali nei confronti di soggetti legati a operatori esteri regolarmente 2 autorizzati in altri Stati membri, salvo che non ricorrano specifiche e motivate esigenze di ordine pubblico, nel caso di specie né provate, né argomentate.
2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione della legge penale, per erronea interpretazione dell’art. 43 cod. pen., in relazione all’art. 4 l. n. 401 del 1989. Osserva la difesa che il ricorrente ha operato in una situazione giuridica obiettivamente incerta e ambigua, caratterizzata dalla complessità della disciplina in materia di attività di raccolta scommesse e dalla mancanza di un univoco principio di diritto a livello nazionale circa le condotte contestate, rilevandosi come l’intreccio di complesse questioni interpretative e di procedimenti amministrativi aveva ingenerato nell’imputato la ragionevole convinzione che la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi prevalesse sempre e comunque sulla normativa interna, rendendo lecite le relative condotte, ove non sussistessero elementi soggettivi squalificanti in capo al titolare del CTD. In ogni caso, non risultava provata la sussistenza del dolo generico, essendo stato rimproverato all’imputato un comportamento negligente ed evitabile, che nulla ha a che vedere con la coscienza e volontà di violare il disposto di cui all’art. 4 l. n. 401 del 1989. 2.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 609 cod. proc. pen., in relazione alla statuizione sulle pene accessorie di cui all’art. 5 l. n. 401 del 1989, inammissibilità dell’intervento del giudice di appello su un capo della sentenza coperto da giudicato. Lamenta la difesa che la Corte di appello ha applicato la pena accessoria di cui all’art. 5 l. n. 401 del 1989, non applicata in primo grado, senza che vi fosse stata impugnazione sul punto da parte dell’imputato o del Pubblico ministero, così violando l’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’impugnazione non può modificare i capi o i punti della sentenza che non siano stati oggetto di gravame.
2.7. Con il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione al divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 5 l. n. 401 del 1989. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha violato il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., applicando la pena accessoria prevista dall’art. 5 l. n. 401 del 1989, non potendo il giudice dell’appello modificare in senso peggiorativo la qualificazione giuridica del fatto o la valutazione degli elementi rilevanti per l’affermazione di responsabilità in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, essendo assenti esigenze special-preventive in capo al ricorrente ed essendo la pena accessoria applicata priva di nesso causale e teleologico con la prevenzione di condotte future, come invece esige l’art. 5, comma 3, l. n. 401 del 1989. 2.8. Con l’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché sottopone questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Lamenta la difesa che la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi una precedente condanna subita dal ricorrente, senza considerare che trattavasi di un precedente per patteggiamento del 2014, relativo a reato di diversa indole ed ormai estinto ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., per cui, ai fini della nuova concessione del beneficio della pena sospesa, si doveva tener conto esclusivamente dell’ultimo reato 3 commesso, in quanto il precedente reato non incideva più sul trattamento penale. In subordine, la difesa chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 164, comma 4, cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato la concessione del beneficio per averne l’imputato già fruito in occasione di precedente condanna, al fine di verificare la compatibilità della norma con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi quattro motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, sono manifestamente infondati. Con essi, in estrema sintesi, il ricorrente censura la sentenza per non aver considerato la illegittima discriminazione subita dalla YB in occasione delle gare pubbliche in precedenza espletate, per cui detta società operava lecitamente, come riconosciuto dalla giurisprudenza interna e sovranazionale, restando irrilevante il fatto che la YB non avesse regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 643, ma solo ai sensi del comma 644 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014, dal momento che il relativo procedimento avrebbe certamente avuto esito negativo per via dei procedimenti penali aperti, in relazione ad una pluralità di reati anche associativi, correlati all'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse (procedimenti poi archiviati, proprio a seguito del riconoscimento della illegittima discriminazione dalle gare). La difesa ha anche censurato l'interpretazione della Corte di appello secondo cui la regolarizzazione sul piano fiscale, prevista dal comma 643, avrebbe costituito una sorta di "scudo penale" invece non previsto dalle disposizioni introdotte dalla l. n. 190 del 2014, legge solo in senso formale, non sostanziale, sostenendo inoltre che l’autodenuncia ai sensi del comma 644 potrà comportare l’apertura di un procedimento penale solo nel caso di sussistenza di elementi soggettivi squalificanti.
1.1. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'attività di raccolta di scommesse lecite è subordinata al rilascio di una concessione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, successivamente, alla licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del TULPS, normativa ritenuta dalla giurisprudenza europea non in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. E’ stato infatti chiarito a più riprese che la fattispecie di reato contestata di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989 si configura in presenza di qualsiasi attività, anche solo intermediaria, svolta in favore di un gestore di scommesse, in assenza della necessaria concessione, autorizzazione o licenza (ex multis, Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, Rv. 281473; Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Rv. 227726).
1.2. Sempre differentemente da quanto sostenuto in ricorso, va osservato che la sentenza della Corte di giustizia del 28/01/2016, nella causa C-375/14, Laezza, non investe la valutazione della compatibilità con i principi comunitari dell’intero sistema normativo di regolamentazione della raccolta di scommesse, ma della contrarietà della sola clausola n. 25 dello schema della convenzione, prevista dall'art. 1, comma 78, lett. b) punto 26, della legge di stabilità 2011, agli artt. 49 e 56 del TFUE in quanto impositiva al concessionario dell'obbligo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività anche solo per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. In proposito, questa Corte (Sez. 4, n. 31835 dell’11/5/2023, Motta, non mass. e Sez. 3, n. 20921 del 28/04/2025, Graf, non mass.) ha ricordato “che nella richiamata sentenza emessa il 28 gennaio 2016 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in esito alla causa n. 4 C-375/14 Laezza c. Italia, la Corte di Lussemburgo con riguardo alla clausola della cessione non onerosa dei beni materiali e immateriali alla data di scadenza della concessione, e alla questione circa la proporzionalità o meno di tale clausola in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale, ha affermato che (§ 41) «nell'ipotesi in cui il contratto di concessione, concluso per una durata sensibilmente più breve di quella dei contratti conclusi prima dell'adozione del decreto legge del 2012, giunga alla sua scadenza naturale, il carattere non oneroso di una siffatta cessione forzata pare contrastare con il requisito di proporzionalità, in particolare quando l'obiettivo di continuità dell'attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata, ma a titolo oneroso a prezzi di mercato, dei beni in questione». In tale quadro, la valutazione circa la proporzionalità della misura in esame spetterà al giudice del rinvio, il quale dovrà all'uopo «tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata» (§ 42). Dunque, è la stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo a sollecitare una valutazione caso per caso, e non sul piano generale,della compatibilità della normativa nazionale con quella unionale, demandandone l'espletamento al giudice del rinvio”. Ed in mancanza della licenza prevista dall'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, oggetto di contestazione nel presente procedimento, la sussistenza del reato può essere esclusa solo qualora venga dimostrato che l'operatore straniero sia stato illegittimamente escluso dalle procedure di gara a causa di condotte discriminatorie riconducibili allo Stato italiano. Spetta infatti a colui che invoca la discriminazione operata a suo carico, per effetto dell’illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all’operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'Unione, dei bandi di gara, l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della discriminazione che, se accertata dal giudice nazionale, comporta la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia;
mentre l'onere probatorio a carico della pubblica accusa si esaurisce nella dimostrazione della condotta materiale e della mancanza della licenza ex art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in capo all'esercente (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15243 del 02/03/2023, Rv. 284326). Dovendosi fare applicazione di tali principi, non è stato assolto, nel caso in esame, l’onere dimostrativo che la mancata partecipazione alla gara fosse dipesa dal carattere antieconomico o discriminatorio delle clausole contenute nel bando di indizione della gara.
1.3. Quanto alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, commi 643 e 644, l. n. 190 del 2014, deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui «integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell'operatore straniero ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo» (Sez. 3, n. 32459 del 02/05/2023, Rapa, Rv. 284903). Nella sentenza Rapa, richiamata da successive pronunce (Sez. 3, n. 25590 del 17/06/2025, Giannella, non mass.; Sez. 3, n. 17287 del 05/12/2024, dep. 2025, Cesano, non mass.), è stato precisato «che la procedura prevista dall'art. 1, comma 643 della legge di stabilità 2014, consente, nel rispetto delle previste condizioni disciplinate dalla legge, alle società estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l'attribuzione di licenze temporanee per l'esercizio di attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa;
la 5 nuova normativa temporanea attribuisce, a date condizioni, titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti e controlli da parte della competente autorità amministrativa, sicché i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell'emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall'autorizzazione di pubblica sicurezza, ma la ottengono all'esito del procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge (Sez. 3, n. 6709 del 19/01/2016, Rv. 266099, in motivazione, paragrafo 10 e 10.1.); che la legge di stabilità non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove i limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni perla tutela dell'ordine pubblico (Sez. 3, n. 6709 del 19/01/2016, cit.); che la chiara finalità della normativa transitoria dell'art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014 (come prorogata dalla legge di stabilità del 2016) è quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma 'transitoria' ai presunti effetti discriminatori del cd. bando MO, ampliando cioè il numero dei soggetti cui è consentito esercitare l'attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata dalla legge di stabilità (Sez. 3, n. 54522 del 2016, Scarci, non mass.); che la ratio dell'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, è proprio quella di consentire l'attività ai soggetti che 'comunque' offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, fissando un preciso procedimento di regolarizzazione dell'attività in questione, testualmente finalizzato, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 27 gennaio 2015, al rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. (Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017, Armenio, Rv. 269694); che, con riferimento alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la mancata richiesta della licenza da parte del soggetto che esercitava l'attività di raccolta delle scommesse rende irrilevante qualunque questione relativa ad eventuali discriminazioni che il bookmaker straniero al quale egli è legato da un contratto di servizi possa avere subito in conseguenza della disciplina concessoria nazionale, in quanto tali discriminazioni potrebbero rilevare solo qualora la mancanza di concessione in capo a tale soggetto straniero fosse la causa del diniego dellalicenza al centro raccolta scommesse italiano (Sez. 3, n. 39968 del 2019, Maggini, non massimata)». La Corte di appello ha accertato, sul punto, che la YB non aveva aderito a detta procedura, valendosi unicamente della sanatoria fiscale di cui comma 644 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014, che disciplina una diversa modalità di regolarizzazione, riservata agli esercenti non aderenti al procedimento di regolarizzazione previsto dal comma precedente o che fossero decaduti da tale regime, precisando che, in tal caso, resti ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4-bis, della l. n. 401 del 1989. In tal modo, la Corte di merito si è posta in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui le sanzioni penali sono concretamente applicabili nell'ipotesi di avvenuta regolarizzazione ai sensi del comma 644 a differenza degli effetti prodotti dall’adesione alla procedura di cui al comma 643 che è idonea ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione sino a quel momento mai ottenuta, onde poter continuare a svolgere lecitamente l’attività, senza tuttavia contemplare l’estinzione o la non perseguibilità del reato eventualmente derivato dalle condotte pregresse poste in essere, in modo tale che la regolarizzazione non può che operare, quanto agli aspetti penalistici, per i soli comportamenti successivi (Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Della Mura, Rv. 271978). 6 1.4. Destituita di fondamento è quindi la doglianza, contenuta nel primo e nel quarto motivo di ricorso, con la quale si lamenta che la YB era stata discriminata per esserle stato precluso l’accesso alla regolarizzazione prevista dal comma 643 dell’art. 1 l. n. 190 del 2014. Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la procedura prevista dal comma 643 presupponeva proprio l’esercizio illegittimo dell’attività di raccolta, prevedendone la possibilità della regolarizzazione. Questa Corte ha, infatti, già chiarito sul punto (Sez. 3, n. 17287 del 05/12/2024, dep. 2025, cit.) che “l'ostacolo della presenza di procedimenti penali a carico dei vertici della YB è stato risolto con l'ordine impartito dal Ministero dell'Interno alle varie Questure di riconoscere in ogni caso le licenze, perché la sottoscrizione del disciplinare attestata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli teneva luogo, ai fini del conseguimento della licenza, del titolo concessorio dell'art. 88 T.U.L.P.S.” e che “ciò nondimeno, la YB ha deciso di non accedere alla regolarizzazione fiscale sulla base di non meglio chiarite ragioni, non costituendo più l'eventuale pendenza di procedimenti penali un ostacolo”. Né può sostenersi che YB non avrebbe potuto partecipare alla procedura di regolarizzazione per la presenza di motivi ostativi dovuti alla presenza di procedimenti penali, essendo stato anche qui chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, che “solo dopo aver chiesto la regolarizzazione ai sensi del comma 643, e solo dopo aver ricevuto un eventuale provvedimento di rigetto motivato dalla presenza ostativa di procedimenti a carico, la LE avrebbe potuto fondatamente dedurre una ingiustificata discriminazione, evidenziando che il diniego doveva ritenersi illegittimo perché quei procedimenti - lungi dal comprovare la sussistenza di esigenze di ordine pubblico e sicurezza incompatibili con la gestione di un'attività di raccolta delle scommesse - riguardavano ulteriori ipotesi di reato formulate per la (pregressa) raccolta effettuata in assenza di concessione e autorizzazione di P.S.: ipotesi poi rivelatesi prive di fondamento, perché tutte riconducibili alla illegittima discriminazione riconosciuta dalla giurisprudenza anche sovranazionale” (Sez. 3, n. 25590 del 17/06/2025, Giannella, cit.). In altri termini, manca la prova - che la difesa avrebbe dovuto fornire - dell'impossibilità di accedere alla regolarizzazione del richiamato comma 643, la quale è comunque necessaria anche per quei bookmaker stranieri che potessero legittimamente lamentare una discriminazione quanto all'accesso alle gare precedentemente indette;
circostanza quest’ultima che avrebbe consentito di dedurre la persistenza di una illegittima discriminazione in danno della YB e così sollecitare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea - istanza contenuta nelle conclusioni del ricorso per cassazione - per il quale il Collegio non ritiene sussistano i presupposti (v. sul punto Sez. 3, Giannella, e Sez. 3, Cesano, cit.).
2. Il quinto motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, poichè la Corte territoriale, nel premettere che chi intende svolgere un’attività commerciale ha l’obbligo di acquisire preventiva conoscenza della normativa applicabile e che il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre ad un atteggiamento più attento sino ad astenersi dall’azione, ove permangano incertezze sulla liceità dell’azione stessa, ha ritenuto adeguate le conclusioni del giudice di primo grado secondo cui il ricorrente non versava in una situazione di ignoranza inevitabile, gravando sullo stesso un rigoroso obbligo di informazione ed avendo costui avviato l’attività nel 2021, in epoca nella quale era consapevole che il bookmaker straniero, ovverosia la YB, per conto del quale operava il CTD da lui gestito, non fosse titolare di concessione per 7 l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse, non avendo detta società aderito alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, l. n. 190 del 2014; non solo, il ricorrente aveva anche presentato al Questore istanza di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., svolgendo comunque l’attività e proseguendola anche dopo aver ricevuto il rigetto dell’istanza. Si tratta di una motivazione che risponde in modo pertinente alla censura mossa e, pertanto, pienamente valida, dovendosi rammentare in proposito, quanto agli argomenti esposti in ricorso a sostegno della tesi dell’errore scusabile, l’insegnamento di questa Corte secondo cui «l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela, fino all'astensione dall'azione» (Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, Rv. 286241), tanto più che la regolarizzazione ai sensi del comma 644, per la quale avevano espressamente optato i titolari dei CTD che operavano per conto della YB, faceva espressamente salva l'applicazione delle disposizioni penali.
3. Il sesto e il settimo motivo di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 609 e 597 cod. proc. pen. conseguente alla applicazione d’ufficio della pena accessoria ad opera della Corte di appello, sono manifestamente infondati. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche nella più autorevole composizione, è, infatti, legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie, non applicate in primo grado, che conseguono di diritto alla condanna come effetti della stessa, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero (Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589); ciò in quanto l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa -, per cui al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210979).
4. L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. A fronte di un motivo di appello che si doleva della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per non aver il giudice di primo grado effettuato un giudizio prognostico sul futuro comportamento dell’imputato, la Corte territoriale ha respinto il motivo, ritenendo ostativi la precedente condanna e l’ammontare della pena con essa irrogata, per cui la doglianza della intervenuta estinzione del reato e, con esso, di ogni effetto penale ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., essendo il precedente penale relativo ad una sentenza di patteggiamento emessa nell’anno 2014, è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ha fatto menzione del richiamo all’art. 445 c.p.p. nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello;
né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). A fronte dell'espressa statuizione contraria, da parte del primo giudice, era onere della parte ricorrente, al fine di evitare che essa divenisse definitiva, contestarla ed allegare le 8 specifiche ragioni per le quali la medesima decisione fosse da ritenersi errata. In ogni caso, deve ricordarsi che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377). La questione di legittimità costituzionale è assorbita dalla inammissibilità del motivo, avendo la giurisprudenza di questa Corte affermato a più riprese che l’esame della questione di costituzionalità è preclusa dalla inammissibilità (il principio è affermato da Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008, Balbi, Rv. 240513, secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale»; nello stesso senso, Sez. 2, n. 8011 del 10/01/2024, Jasinskaite, non mass.; Sez. 3, n. 37826 del 07/03/2023, Concas, non mass.; Sez. 3, n. 29740 del 12/05/2023, Cellamaro, non mass.).
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN IO CA AC 9