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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13664/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'Avv. Agnello Daniele); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (cn l'Avv. Mantione Salvina Controparte_1
AR IS);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale di udienza dell'11/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di ER, con decreto del 02/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel verbale le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- cessazione effetti civili del matrimonio;
- conferma dell'affidamento condiviso dei figli (nato a [...] il [...]), Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_2 Persona_3
14.04.2011) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
- onere di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori della coppia, , e oltre al 50% delle spese Persona_1 Persona_2 Persona_3 straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico integralmente in favore di Parte_1
- rinuncia della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla sig.ra Pt_1
- rinuncia alla domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra Pt_1
- spese del presente giudizio compensate” (vedi verbale di udienza cit.).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in ER, in data 03/09/2001, da nata a Parte_1
ER (PA) il 16/08/1978, e da nato a [...] il Controparte_1
04/02/1979, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 112, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in ER, il 13/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13664/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'Avv. Agnello Daniele); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (cn l'Avv. Mantione Salvina Controparte_1
AR IS);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi verbale di udienza dell'11/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di ER, con decreto del 02/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel verbale le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- cessazione effetti civili del matrimonio;
- conferma dell'affidamento condiviso dei figli (nato a [...] il [...]), Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_2 Persona_3
14.04.2011) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
- onere di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori della coppia, , e oltre al 50% delle spese Persona_1 Persona_2 Persona_3 straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico integralmente in favore di Parte_1
- rinuncia della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla sig.ra Pt_1
- rinuncia alla domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra Pt_1
- spese del presente giudizio compensate” (vedi verbale di udienza cit.).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in ER, in data 03/09/2001, da nata a Parte_1
ER (PA) il 16/08/1978, e da nato a [...] il Controparte_1
04/02/1979, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 112, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in ER, il 13/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.