Sentenza 5 novembre 2019
Massime • 1
L'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2019, n. 9972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9972 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2019 |
Testo completo
09972-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da 1653 Fausto Izzo -- Presidente - Sent. n. sez. CC 05/11/2019 Luca Ramacci - Angelo Matteo Socci R.G.N. 29307/2019 Enrico Mengoni Alessandro Maria Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine nei confronti di RI NI, nato a [...] il [...] LI UI, nato a [...] il [...] IL SI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2019 del Tribunale di Udine visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza sia annullata, con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo giudizio;
udito il difensore, avv. Virio Nuzzolese, anche in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Mansi. A RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 aprile 2019, il Tribunale di Udine ha accolto la richiesta di riesame proposta dagli indagati avverso il decreto di perquisizione, con conseguente sequestro probatorio, emesso dal pubblico ministero il 12 marzo 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 3, 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché 648-ter cod. pen., e ha conseguentemente disposto la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. Il Tribunale ricostruisce così la successione dei fatti: a) il 13 dicembre 2017 sono stati emessi dal pubblico ministero decreti di perquisizione, eseguiti il 18 dicembre 2017, a seguito di notizia di reato del 27 novembre 2017, successiva all'avvio di una verifica fiscale;
b) il Tribunale, con ordinanza dell'11 gennaio 2018, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dagli interessati;
c) con sentenza 18 giugno 2018, n. 50657, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso degli interessati contro tale ordinanza e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro probatorio, erroneamente indicato come avente data 26 settembre 2017, ordinando le conseguenti restituzioni agli aventi diritto;
d) il 1 marzo 2019 il pubblico ministero ha emesso il decreto di dissequestro dei beni, ottemperando alla decisione della Corte di cassazione n. 50675 del 2018, e ha disposto contestualmente un nuovo sequestro delle medesime cose;
e) il Tribunale ha accolto la richiesta di riesame proposta dagli interessati avverso tale nuovo sequestro;
f) è stato infine emesso il decreto all'origine del sequestro oggetto del presente procedimento. Alla base dell'accoglimento della richiesta di riesame nel presente procedimento, il Tribunale pone l'assunto che la reiterazione del provvedimento annullato è inammissibile, se effettuata sulla base dei medesimi elementi, e precisa che, rispetto ai provvedimenti di sequestro precedenti di cui sopra, vi è un elemento di novità rappresentato da nuove ipotesi di reato;
ma nel nuovo provvedimento nulla si riferisce quanto alle fonti probatorie all'origine delle accuse, richiamandosi le indagini della Guardia di Finanza, tra cui l'annotazione del 6 marzo 2019, la quale si fondava per la quasi totalità sugli stessi documenti sequestrati inizialmente nel dicembre 2017, restituiti e risequestrati nel marzo 2019 ed oggetto degli annullamenti sopra richiamati. Secondo il Tribunale, le nuove ipotesi di reato avrebbero potuto fondarsi esclusivamente su fonti di prova diverse da quelle acquisite con i provvedimenti dichiarati illegittimi, mentre nel caso di specie le fonti rimanevano le stesse. Analogo ragionamento varrebbe per l'esito di rogatorie all'estero, in relazione alle quali «venivano indicati ed allegati sono gli esiti delle indagini (i risultati dell'attività investigativa)», così da non 2 consentire una verifica della loro effettiva novità rispetto al compendio istruttorio già esistente.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, lamentando la violazione degli art. 253 e 324 cod. proc. pen., sul rilievo che deve essere ritenuta consentita l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo o probatorio dopo la revoca del precedente, trattandosi di provvedimenti reiterabili ed autonomi, con l'unico limite che il provvedimento di annullamento reso dal giudice del riesame sia basato su profili formali o processuali e non sulla insussistenza del fumus. Nel caso di specie, si sostiene che il Tribunale del riesame, che aveva a disposizione tutto il fascicolo del pubblico ministero fino alle indagini dei primi di marzo 2019, compresa l'annotazione del 6 marzo 2019, non avrebbe considerato il diverso e aggravato quadro probatorio emerso nel frattempo, limitandosi ad affermare che nel provvedimento nulla si riferiva quanto alle fonti probatorie all'origine delle accuse, perché si erano solo richiamate le precedenti indagini della Guardia di Finanza. Il pubblico ministero ricorrente sostiene che non vi è onere di esplicitare, nel provvedimento di perquisizione e sequestro, le fonti di prova all'origine delle accuse, ma solo i presupposti ai sensi degli artt. 247-253 cod. proc. pen., che erano stati effettivamente riportati nel provvedimento in questione. L'ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe, dunque, errata nella parte in cui muove dal presupposto che il provvedimento impugnato trova il proprio unico fondamento nel materiale illegittimamente acquisito, perché l'annullamento del provvedimento di sequestro originario, pur determinando la restituzione del bene, non inficiava l'utilizzabilità degli elementi acquisiti ai fini di un successivo sequestro. Si afferma che, in ogni caso, vi erano elementi nuovi, acquisiti per mezzo di plurime rogatorie, come anche riconosciuto nell'ordinanza del 28 marzo 2019, i quali attestavano la movimentazione di un conto corrente estero, confermando, quindi, l'ipotesi di reato originaria (art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000) e suffragando quelle nuove (art. 648-ter cod. pen., artt. 2 e 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000), tanto da determinare il nuovo provvedimento di sequestro probatorio.
3. In prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte, la difesa degli indagati ha depositato memoria, con la quale deduce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di organicità espositiva e aderisce, nel merito, a quanto affermato dal Tribunale. Si sostiene che la comunicazione di notizia di reato del 6 marzo 2019 era integralmente fondata su dati inutilizzabili e indebitamente trattenuti e non restituiti agli aventi diritto e si richiamano nel dettaglio tali atti inutilizzabili. Quanto alla richiesta di rogatoria negli Stati Uniti, si sostiene che la м 3 stessa non era stata depositata agli atti e che, dunque, non era conoscibile e non avrebbe potuto fondare nuove ricerche della prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La vicenda prende le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 50657 del 2018, con la quale è stata annullata senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Udine, dell'11 gennaio 2018 con cui era stata rigettata la richiesta di riesame proposta dagli interessati avverso il primo sequestro probatorio disponendo la - restituzione di quanto in sequestro. La sentenza è stata pronunciata, in applicazione del principio (ex multis, Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Rv. 266335), secondo cui, in tema di sequestro probatorio disposto di iniziativa della polizia giudiziaria, sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; obbligo che sarebbe stato violato nel caso di specie. In particolare si osserva che la violazione di tale obbligo, incidendo in modo rilevante sul concreto esercizio del diritto di difesa, costituisce un'ipotesi di vizio dell'atto che ne comporta l'insuperabile inutilizzabilità patologica, trattandosi di una formalità dotata di pregnanza sostanziale. Deve osservarsi che la sentenza della Corte di cassazione n. 50657 del 2018 contiene effettivamente un errore materiale nell'individuazione della data del provvedimento di sequestro probatorio, che è indicata nel 26 settembre 2017 e non nel 13-18 dicembre 2017 (date, rispettivamente, dell'emissione del decreto di sequestro e della sua esecuzione da parte della polizia giudiziaria), ma tale errore non assume rilevanza nel presente procedimento, che ha per oggetto il nuovo sequestro, disposto dopo che anche un successivo sequestro era stato oggetto di annullamento da parte del Tribunale del riesame (lettere d ed e del punto 1 del "Ritenuto in fatto"). In tale ultimo provvedimento, si è rappresentata l'originaria ipotesi di reato (art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione a dichiarazioni fraudolente della società oggetto di indagine, per operazioni estero su estero con clienti stranieri e tramite conti correnti stranieri) e si sono ipotizzati a carico dei medesimi soggetti i reati di autoriciclaggio, di sottrazione fraudolenta del patrimonio, di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti. Su tali presupposti, il Tribunale ha accolto la richiesta di riesame proposta dagli indagati avverso il presente terzo sequestro, affermando che i medesimi elementi di prova oggetto dell'annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione non avrebbero potuto essere più utilizzati, e che vi sarebbe ли 4 sostanziale mancanza di elementi nuovi, quanto meno per difetto di prospettazione. Si tratta di un assunto erroneo in punto di diritto, come ben evidenziato dal pubblico ministero ricorrente. Il Tribunale non considera, infatti, che il primo sequestro probatorio era stato annullato dalla Corte di cassazione per vizi meramente formali, mentre il secondo sequestro era stato annullato, in sede di riesame, sulla base dello stesso assunto in diritto su cui si fonda l'ordinanza qui impugnata, ovvero che sarebbero stati necessari nuovi elementi di prova. Ma l'annullamento di un sequestro per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo sequestro, anche avente ad oggetto le stesse cose, purché tale sequestro sia esente dai vizi formali precedentemente rilevati. Questo è quanto avvenuto nel caso di specie, cosicché non vi è, per il pubblico ministero, la necessità di addurre elementi nuovi a sostegno della perquisizione e del successivo sequestro. Diversamente opinando, la violazione dell'obbligo di avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. Cod. proc. pen. avrebbe come estrema conseguenza un pregiudizio definitivo dell'accertamento della responsabilità penale, precludendo l'acquisizione della prova. Ciò è quanto si desume dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di "giudicato cautelare", secondo cui solo la misura disposta per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona non può essere reiterata, una volta annullata, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale e sempre che il primo annullamento abbia attinto al merito della contestazione (per quanto limitata sia la valutazione del merito nell'ambito delle misure cautelari reali) e non preso atto esclusivamente di vizi formali dell'atto (Sez. 3, n. 4515 del 19/12/1997, dep. 13/02/1998, Rv. 210364). E analoghi principi sono stati affermati per le misure di prevenzione, in relazione alle quali, stante la natura della decisione che le applica, inidonea a determinare un giudicato in senso proprio, nessuna preclusione sussiste a che, annullato per vizi formali un decreto di confisca, si instauri, in costanza di esecuzione di una misura di prevenzione personale, una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni oggetto del provvedimento annullato (ex multis, Sez. 6, n. 41735 del 26/06/2019, Rv. 277197; Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 07/02/2001, Rv. 217668). Le osservazioni che precedono, in base alle quali come visto il sequestro probatorio annullato per motivi formali può sempre essere reiterato dal pubblico ministero senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi, rendono irrilevante, nel caso di specie, ogni considerazione circa il fatto se e in che misura l'ultimo sequestro, oggetto del presente procedimento, si basi effettivamente su mezzi di prova nuovi, potendosi esso basare sullo stesso и 5 compendio probatorio posto a sostegno dei precedenti sequestri, annullati per vizi formali.
2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Udine, perché proceda a nuovo esame, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame. Così deciso il 05/11/2019. Faustoball Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Maria Andronio And DEPOSITATA IN CANCELLERA 13 MAR 2020 жир R TO 6