Art. 9. Progetti di sperimentazione concernenti le modalita' di utilizzazione della carta di identita' elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 1. Le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita' attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso.
3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformita' di progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni e' sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalita' del presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione puo' presentare, secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso.
3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformita' di progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni e' sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalita' del presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione puo' presentare, secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.