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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12999 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 9501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO in persona del Giudice, dott.sa IC CA ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 9501/2025, vertente
TRA
( C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1962, res.te in Roma, Via Modesta Valenti n. 81/A ed el.te dom.to in Roma, Via
Attilio Hortis n. 54, presso l'avv.to Giovanni Lucantoniche lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente al ricorso
RICORRENTE
E
l' (c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313, e con lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura
Intrametropolitana Roma dell'Istituto medesimo
-RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede l'accoglimento del ricorso impugna e contesta a quanto ex adverso dedotto ed eccepito, richiamando le osservazioni alla CTU, evidenziando che il CTU non ha indicato sulla base di quali documenti ha desunto la decorrenza indicata;
In ricorso: “Voglia l'ill.mo Tribunale accertare e dichiarare, ex art. 445 bis c.p.c., che
[...] versa nelle condizioni legittimanti il riconoscimento - dello status di Parte_1 handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, co. 3, della L. 104/1992 altresì ai fini delle agevolazioni fiscali ( art. 4 D.L. 5/2012 conv. in L. 35/2012 ) e del contrassegno disabili ( art. 381 d.P.R. 495/1992 ); - della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971 ss.mm.ii, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971, in via ancor più gradata, dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie ex art. 11 del D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983, in ogni caso, a decorrere dalla domanda amministrativa ( 04.08.2023 ) o da altra epoca che sarà accertata nel corso del procedimento;
all'esito, in difetto di contestazioni, emettere il decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.; con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
PARTE RESISTENTE: si riporta alla memoria di costituzione “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, nel merito, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 13/03/2025 e ritualmente notificato, conveniva l' dinanzi all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale esponendo in fatto:
a) di aver presentato domanda del 4/8/2023 all' chiedendo il riconoscimento delle CP_1 condizioni legittimanti lo status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L.
104/92 anche ai fini delle agevolazioni fiscali e del contrassegno disabili, nonché quelle per la pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/71, in subordine, l'assegno ex art. 13 della L.
118/71 e, in via ancor più gradata, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie ex art. 11 del D.L. 463/1983;
b) di essere affetto da morbo di Parkinson, neuropatia degli arti inferiori, esiti da pregresso ictus, ipertensione, disturbi cognitivi nonché stato ansioso depressivo di grado moderato, un complessivo quadro patologico tale da generargli una forma di svantaggio sociale;
c) che la domanda non era stata accolta all'esito della seduta del 29.04.2024, in quanto la
Commissione l'ha riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 50%
e portatore di handicap non in situazione di gravità ex art. 3, co. 1, L. 104/1992 ;
- di aver incardinato procedimento per ATP, che, all'esito di CTU medico-legale, si era concluso con esito negativo:
- di aver depositato tempestivamente atto di dissenso il 04.03.2024 – entro 15 giorni, assegnati dal Tribunale, a decorrere dal 18.02.2025 quale termine ultimo per il deposito della relazione.
Parte ricorrente specificava le ragioni del dissenso, analizzando in modo specifico le condizioni cliniche del ricorrente e le ragioni di non condivisione dell'analisi della CTU espletata in sede di ATP. L' si costituiva in giudizio in data 24/06/2025, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità delle censure e nel merito contestandone la fondatezza.
Rinnovata la CTU medico – legale, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2.- Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Il presente giudizio ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Nel caso di specie i motivi sono stati esplicitati per cui la domanda è ammissibile e, alla luce della CTU medico-legale espletata, il ricorso merita parziale accoglimento.
Il CTU, all'esito della visita medica e dell'esame della documentazione specificata nell'elaborato, ha confermato che il ricorrente è affetto da morbo di Parkinson, all'esame neuropsichico risulta “ipomimico, gabellare, inestinguibile con bradicinesia globale.
Presenta tremori agli arti superiori ed inferiori maggiormente a riposo con caratteristiche coreoatetosiche. Riferisce attualmente blocchi motori prevalentemente notturni” e allo stato, per quanto la patologia risulti significativamente debilitante, è ancora in condizione di camminare o stare in piedi senza assistenza.
Ha, infine, concluso nei seguenti termini “Il Sig. per le patologie Parte_1 di cui è sofferente deve essere riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%. Percentuale 75% (settantacinque per cento) sec. l'art. 13 della Legge 118/71. - Nel caso in esame NON sussistono gli estremi per la concessione del diritto all''Art. 381 del DPR n 495/92,, dell'art. 30 comma 7 della legge
388/2000 e dell'art. 3 comma 3 della legge 104./92 - Per quanto attiene l'epoca della concessione di cui all'art.13 della Legge 118/71 ritengo equo che possa decorrere dal
Gennaio 2025”
Il CTU ha risposto alle osservazioni di parte ricorrente in ordine alla decorrenza indicata, specificando che si tratta di una valutazione del progressivo aggravamento della patologia, in particolare per quanto emerge dai “ blocchi motori, dalla bradicinesia globale e dalla rigidità plastica prevalente a destra, ma non così ingravescenti da poter concedere il beneficio richiesto dall'Avvocato, né tantomento, da rendere il soggetto meritevole della concessione dell'art. 3, c. 3 L. 104\92, in quanto è necessaria una minorazione che riduca
l'autonomia personale del soggetto in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, presupposti che nel caso in esame non presenti.”
L'esito della relazione peritale è sintetico ma esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, dichiarandosi che la ricorrente dal gennaio
2025 si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1071 in quanto la percentuale di invalidità è al 75%, mentre vanno respinte le ulteriori domande.
Come già ricordato e chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Considerata la decorrenza del predetto accertamento dal gennaio 2025 e la parziale soccombenza le spese di lite del procedimento di ATP vanno compensate integralmente e quelle del presente giudizio cedono a carico dell' , ma vanno compensate per la metà. CP_1
Le spese di CTU, già liquidare nella fase di ATP, sia quelle del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' , in applicazione del CP_1 principio della soccombenza e stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente dal gennaio 2025 si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. art. 13 L. 118/1971;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa le spese di lite dell'ATP; - condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio CP_1 di opposizione che, compensate per la metà, si liquidano per il residuo in complessivi €
1350,00 per compenso professionale, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- condanna l' al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto per la presente fase e pone definitivamente a suo carico le spese di CTU come già separatamente liquidate in sede di ATP.
Roma, 16/12/2025 Il Giudice del Lavoro
IC CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO in persona del Giudice, dott.sa IC CA ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 9501/2025, vertente
TRA
( C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1962, res.te in Roma, Via Modesta Valenti n. 81/A ed el.te dom.to in Roma, Via
Attilio Hortis n. 54, presso l'avv.to Giovanni Lucantoniche lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente al ricorso
RICORRENTE
E
l' (c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313, e con lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura
Intrametropolitana Roma dell'Istituto medesimo
-RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede l'accoglimento del ricorso impugna e contesta a quanto ex adverso dedotto ed eccepito, richiamando le osservazioni alla CTU, evidenziando che il CTU non ha indicato sulla base di quali documenti ha desunto la decorrenza indicata;
In ricorso: “Voglia l'ill.mo Tribunale accertare e dichiarare, ex art. 445 bis c.p.c., che
[...] versa nelle condizioni legittimanti il riconoscimento - dello status di Parte_1 handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, co. 3, della L. 104/1992 altresì ai fini delle agevolazioni fiscali ( art. 4 D.L. 5/2012 conv. in L. 35/2012 ) e del contrassegno disabili ( art. 381 d.P.R. 495/1992 ); - della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971 ss.mm.ii, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971, in via ancor più gradata, dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie ex art. 11 del D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983, in ogni caso, a decorrere dalla domanda amministrativa ( 04.08.2023 ) o da altra epoca che sarà accertata nel corso del procedimento;
all'esito, in difetto di contestazioni, emettere il decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.; con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
PARTE RESISTENTE: si riporta alla memoria di costituzione “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, nel merito, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 13/03/2025 e ritualmente notificato, conveniva l' dinanzi all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale esponendo in fatto:
a) di aver presentato domanda del 4/8/2023 all' chiedendo il riconoscimento delle CP_1 condizioni legittimanti lo status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L.
104/92 anche ai fini delle agevolazioni fiscali e del contrassegno disabili, nonché quelle per la pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/71, in subordine, l'assegno ex art. 13 della L.
118/71 e, in via ancor più gradata, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie ex art. 11 del D.L. 463/1983;
b) di essere affetto da morbo di Parkinson, neuropatia degli arti inferiori, esiti da pregresso ictus, ipertensione, disturbi cognitivi nonché stato ansioso depressivo di grado moderato, un complessivo quadro patologico tale da generargli una forma di svantaggio sociale;
c) che la domanda non era stata accolta all'esito della seduta del 29.04.2024, in quanto la
Commissione l'ha riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 50%
e portatore di handicap non in situazione di gravità ex art. 3, co. 1, L. 104/1992 ;
- di aver incardinato procedimento per ATP, che, all'esito di CTU medico-legale, si era concluso con esito negativo:
- di aver depositato tempestivamente atto di dissenso il 04.03.2024 – entro 15 giorni, assegnati dal Tribunale, a decorrere dal 18.02.2025 quale termine ultimo per il deposito della relazione.
Parte ricorrente specificava le ragioni del dissenso, analizzando in modo specifico le condizioni cliniche del ricorrente e le ragioni di non condivisione dell'analisi della CTU espletata in sede di ATP. L' si costituiva in giudizio in data 24/06/2025, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità delle censure e nel merito contestandone la fondatezza.
Rinnovata la CTU medico – legale, all'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2.- Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Il presente giudizio ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Nel caso di specie i motivi sono stati esplicitati per cui la domanda è ammissibile e, alla luce della CTU medico-legale espletata, il ricorso merita parziale accoglimento.
Il CTU, all'esito della visita medica e dell'esame della documentazione specificata nell'elaborato, ha confermato che il ricorrente è affetto da morbo di Parkinson, all'esame neuropsichico risulta “ipomimico, gabellare, inestinguibile con bradicinesia globale.
Presenta tremori agli arti superiori ed inferiori maggiormente a riposo con caratteristiche coreoatetosiche. Riferisce attualmente blocchi motori prevalentemente notturni” e allo stato, per quanto la patologia risulti significativamente debilitante, è ancora in condizione di camminare o stare in piedi senza assistenza.
Ha, infine, concluso nei seguenti termini “Il Sig. per le patologie Parte_1 di cui è sofferente deve essere riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%. Percentuale 75% (settantacinque per cento) sec. l'art. 13 della Legge 118/71. - Nel caso in esame NON sussistono gli estremi per la concessione del diritto all''Art. 381 del DPR n 495/92,, dell'art. 30 comma 7 della legge
388/2000 e dell'art. 3 comma 3 della legge 104./92 - Per quanto attiene l'epoca della concessione di cui all'art.13 della Legge 118/71 ritengo equo che possa decorrere dal
Gennaio 2025”
Il CTU ha risposto alle osservazioni di parte ricorrente in ordine alla decorrenza indicata, specificando che si tratta di una valutazione del progressivo aggravamento della patologia, in particolare per quanto emerge dai “ blocchi motori, dalla bradicinesia globale e dalla rigidità plastica prevalente a destra, ma non così ingravescenti da poter concedere il beneficio richiesto dall'Avvocato, né tantomento, da rendere il soggetto meritevole della concessione dell'art. 3, c. 3 L. 104\92, in quanto è necessaria una minorazione che riduca
l'autonomia personale del soggetto in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, presupposti che nel caso in esame non presenti.”
L'esito della relazione peritale è sintetico ma esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, dichiarandosi che la ricorrente dal gennaio
2025 si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1071 in quanto la percentuale di invalidità è al 75%, mentre vanno respinte le ulteriori domande.
Come già ricordato e chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Considerata la decorrenza del predetto accertamento dal gennaio 2025 e la parziale soccombenza le spese di lite del procedimento di ATP vanno compensate integralmente e quelle del presente giudizio cedono a carico dell' , ma vanno compensate per la metà. CP_1
Le spese di CTU, già liquidare nella fase di ATP, sia quelle del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' , in applicazione del CP_1 principio della soccombenza e stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente dal gennaio 2025 si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. art. 13 L. 118/1971;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa le spese di lite dell'ATP; - condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio CP_1 di opposizione che, compensate per la metà, si liquidano per il residuo in complessivi €
1350,00 per compenso professionale, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- condanna l' al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto per la presente fase e pone definitivamente a suo carico le spese di CTU come già separatamente liquidate in sede di ATP.
Roma, 16/12/2025 Il Giudice del Lavoro
IC CA