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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1235/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2005/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022AG0008040 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2357/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con avviso di accertamento catastale n. 2022AG0008040, notificato il 04/03/2022, l'Ufficio ha rettificato le dichiarazioni DOCFA relative a due unità immobiliari site in Agrigento, Indirizzo_1, particella (abitazione) e sub 10 (locale adibito a parruccheria).
Per il sub 2, l'Ufficio ha attribuito categoria A/2, classe 5, rendita € 464,81; per il sub 10, categoria C/1, classe
3, rendita € 2.794,14 (in luogo della proposta C/3 con rendita € 612,00).
La sentenza di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo immotivata la rettifica sul sub 2 (da A/3 ad A/2) e fondata la rettifica sul sub 10 (da C/3 a C/1). Spese compensate.
La contribuente ha proposto appello principale per la riforma del capo relativo al sub 10 (categoria e rendita), deducendo carenza di motivazione del metodo sintetico-comparativo e sproporzione della rendita;
l'Ufficio ha resistito e ha proposto appello incidentale avverso il capo favorevole al contribuente sul sub 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello principale (sub 10 – C/1, rendita € 2.794,14)
1.1. L'appellante censura l'atto per difetto di motivazione e carenza probatoria circa gli immobili assunti a comparazione;
richiama orientamenti di legittimità sull'onere di specificazione, e deduce inoltre l'illogicità della rendita rispetto alla zona e al canone (€ 6.000/anno).
1.2. Dalla costituzione dell'Ufficio si evince che il classamento è stato eseguito in esito a procedura DOCFA
e stima diretta, con indicazione dei dati oggettivi desunti dalla planimetria (accesso diretto su strada a vocazione commerciale;
servizi igienici comprensivi di antibagno e bagno disabili), inquadranti l'unità nella destinazione ordinaria propria dei locali C/1; l'Ufficio richiama normativa catastale (DPR 1142/1949, artt.
61–62) e circolari (Circ. 146/1939; Massimario Circ. 134/1941, art. 65), oltre a giurisprudenza di legittimità sull'autonomia del catasto rispetto alla disciplina urbanistica e sull'onere motivazionale negli accertamenti post-DOCFA.
1.3. In fattispecie DOCFA, la Cassazione ritiene sufficiente la motivazione che indichi dati oggettivi e classe attribuita, ove l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza di rendita derivi da valutazione tecnica (cfr. Cass. 17971/2018; 23362/2022; 27196/2022; 6970/2023, come sintetizzate nelle difese dell'Ufficio). Tale quadro, riportato nelle controdeduzioni e nell'appello incidentale, si attaglia al caso in esame: l'Ufficio ha esplicitato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità (accesso su strada commerciale, dotazioni igieniche per utenza), idonee a sorreggere il classamento in C/1; la mera divergenza valutativa prospettata dalla contribuente non inficia la legittimità dell'atto pur prendendo atto che non è del tutto scontata l'appartenenza all'una o all'altra categoria
1.4. Quanto alla rendita, le doglianze che la commisurano al canone e al valore di mercato non colgono nel segno: la rendita catastale è esito di stima massiva fondata sulle tariffe e sulle caratteristiche dell'immobile, indipendente dalle oscillazioni del mercato e dal concreto uso (servizi resi alla clientela inclusi). Ciò è chiarito dall'Ufficio nelle proprie difese, che la Corte condivide.
Pertanto l'appello principale è infondato e va rigettato, con conferma del capo della sentenza che ha ritenuto corretto il classamento C/1 e la rendita € 2.794,14 per il sub 10. 2. Sull'appello incidentale (sub 2 – A/2, rendita € 464,81)
2.1. L'Ufficio chiede riforma del capo che ha accolto il ricorso sul sub 2, sostenendo che l'unità era già censita in A/2 e che la proposta A/3 non era sorretta da modifiche sostanziali riduttive della capacità reddituale;
ritiene sufficiente la motivazione resa con metodo sintetico-comparativo nella cornice DOCFA.
2.2. Dalla lettura dell'appello principale della contribuente e della memoria si desume che l'eccezione di carenza motivazionale sull'individuazione/descrizione degli immobili comparati è stata puntualmente dedotta e ritenuta fondata dal giudice di primo grado per il sub 2. La stessa difesa erariale conferma che, nei casi
DOCFA, la motivazione “basica” è sufficiente solo quando non vi sia divergenza sugli elementi di fatto indicati dal contribuente;
laddove vi sia disaccordo (come qui: categoria ordinaria A/2 vs proposta A/3), la motivazione deve farsi più approfondita, con specificazione delle differenze riscontrate (principio richiamato in Cass.
23362/2022 e 12777/2018, per come riportato dall'Ufficio stesso).
2.3. Nel caso di specie, il tenore dell'avviso – per come rappresentato nei fascicoli – non consente di cogliere gli elementi di discontinuità che legittimerebbero il mantenimento di A/2 a fronte della proposta A/3. In difetto di una motivazione specifica sugli immobili di comparazione e sulle caratteristiche analoghe, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto insufficiente la motivazione e ha accolto il ricorso sul sub 2. La Corte
d'appello condivide tale approdo e non rinviene elementi per discostarsene.
Pertanto l'appello incidentale è infondato e va rigettato, con conferma del capo della sentenza che ha annullato la rettifica sul sub 2 (categoria A/2, rendita € 464,81).
Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1235/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2005/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022AG0008040 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2357/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con avviso di accertamento catastale n. 2022AG0008040, notificato il 04/03/2022, l'Ufficio ha rettificato le dichiarazioni DOCFA relative a due unità immobiliari site in Agrigento, Indirizzo_1, particella (abitazione) e sub 10 (locale adibito a parruccheria).
Per il sub 2, l'Ufficio ha attribuito categoria A/2, classe 5, rendita € 464,81; per il sub 10, categoria C/1, classe
3, rendita € 2.794,14 (in luogo della proposta C/3 con rendita € 612,00).
La sentenza di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo immotivata la rettifica sul sub 2 (da A/3 ad A/2) e fondata la rettifica sul sub 10 (da C/3 a C/1). Spese compensate.
La contribuente ha proposto appello principale per la riforma del capo relativo al sub 10 (categoria e rendita), deducendo carenza di motivazione del metodo sintetico-comparativo e sproporzione della rendita;
l'Ufficio ha resistito e ha proposto appello incidentale avverso il capo favorevole al contribuente sul sub 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello principale (sub 10 – C/1, rendita € 2.794,14)
1.1. L'appellante censura l'atto per difetto di motivazione e carenza probatoria circa gli immobili assunti a comparazione;
richiama orientamenti di legittimità sull'onere di specificazione, e deduce inoltre l'illogicità della rendita rispetto alla zona e al canone (€ 6.000/anno).
1.2. Dalla costituzione dell'Ufficio si evince che il classamento è stato eseguito in esito a procedura DOCFA
e stima diretta, con indicazione dei dati oggettivi desunti dalla planimetria (accesso diretto su strada a vocazione commerciale;
servizi igienici comprensivi di antibagno e bagno disabili), inquadranti l'unità nella destinazione ordinaria propria dei locali C/1; l'Ufficio richiama normativa catastale (DPR 1142/1949, artt.
61–62) e circolari (Circ. 146/1939; Massimario Circ. 134/1941, art. 65), oltre a giurisprudenza di legittimità sull'autonomia del catasto rispetto alla disciplina urbanistica e sull'onere motivazionale negli accertamenti post-DOCFA.
1.3. In fattispecie DOCFA, la Cassazione ritiene sufficiente la motivazione che indichi dati oggettivi e classe attribuita, ove l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza di rendita derivi da valutazione tecnica (cfr. Cass. 17971/2018; 23362/2022; 27196/2022; 6970/2023, come sintetizzate nelle difese dell'Ufficio). Tale quadro, riportato nelle controdeduzioni e nell'appello incidentale, si attaglia al caso in esame: l'Ufficio ha esplicitato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità (accesso su strada commerciale, dotazioni igieniche per utenza), idonee a sorreggere il classamento in C/1; la mera divergenza valutativa prospettata dalla contribuente non inficia la legittimità dell'atto pur prendendo atto che non è del tutto scontata l'appartenenza all'una o all'altra categoria
1.4. Quanto alla rendita, le doglianze che la commisurano al canone e al valore di mercato non colgono nel segno: la rendita catastale è esito di stima massiva fondata sulle tariffe e sulle caratteristiche dell'immobile, indipendente dalle oscillazioni del mercato e dal concreto uso (servizi resi alla clientela inclusi). Ciò è chiarito dall'Ufficio nelle proprie difese, che la Corte condivide.
Pertanto l'appello principale è infondato e va rigettato, con conferma del capo della sentenza che ha ritenuto corretto il classamento C/1 e la rendita € 2.794,14 per il sub 10. 2. Sull'appello incidentale (sub 2 – A/2, rendita € 464,81)
2.1. L'Ufficio chiede riforma del capo che ha accolto il ricorso sul sub 2, sostenendo che l'unità era già censita in A/2 e che la proposta A/3 non era sorretta da modifiche sostanziali riduttive della capacità reddituale;
ritiene sufficiente la motivazione resa con metodo sintetico-comparativo nella cornice DOCFA.
2.2. Dalla lettura dell'appello principale della contribuente e della memoria si desume che l'eccezione di carenza motivazionale sull'individuazione/descrizione degli immobili comparati è stata puntualmente dedotta e ritenuta fondata dal giudice di primo grado per il sub 2. La stessa difesa erariale conferma che, nei casi
DOCFA, la motivazione “basica” è sufficiente solo quando non vi sia divergenza sugli elementi di fatto indicati dal contribuente;
laddove vi sia disaccordo (come qui: categoria ordinaria A/2 vs proposta A/3), la motivazione deve farsi più approfondita, con specificazione delle differenze riscontrate (principio richiamato in Cass.
23362/2022 e 12777/2018, per come riportato dall'Ufficio stesso).
2.3. Nel caso di specie, il tenore dell'avviso – per come rappresentato nei fascicoli – non consente di cogliere gli elementi di discontinuità che legittimerebbero il mantenimento di A/2 a fronte della proposta A/3. In difetto di una motivazione specifica sugli immobili di comparazione e sulle caratteristiche analoghe, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto insufficiente la motivazione e ha accolto il ricorso sul sub 2. La Corte
d'appello condivide tale approdo e non rinviene elementi per discostarsene.
Pertanto l'appello incidentale è infondato e va rigettato, con conferma del capo della sentenza che ha annullato la rettifica sul sub 2 (categoria A/2, rendita € 464,81).
Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente